Fuori dalla gara l'impresa
che non rispetta le norme sui disabili
La società non aveva prodotto la certificazione sull'assunzione
di lavoratori disabili
Le imprese, sia pubbliche che private, che partecipano ai bandi per
appalti pubblici sono escluse dalle gare se non sono in regola con le norme
che disciplinano l'assunzione dei disabili. Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio ha accolto il ricorso proposto da una società contro l'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" che aveva aggiudicato l'appalto per la gestione
e l'installazione di impianti per la distribuzione di bevande e prodotti alimentari,
situati presso gli edifici universitari, ad un'altra società concorrente, la
quale non aveva certificato di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, ma aveva semplicemente dichiarato di aver
avviato la procedura per l'assunzione dei medesimi. I giudici amministrativi
hanno invece chiarito che le imprese che partecipano a gare di appalti pubblici
hanno l'obbligo di fornire sia la dichiarazione di essere in regola con la normativa
suddetta (che deve essere fatta dal legale rappresentante), sia la certificazione
degli uffici competenti di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla legge.
Pertanto, non avendo nel caso in questione la società vincitrice dell'appalto
fornito queste certificazioni, il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto
l'aggiudicazione e l'ammissione alla gara illegittime e ne ha disposto l'annullamento.
(16 luglio 2002)
(torna all'indice informazioni)
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, sentenza
n. 5055/2002 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III
composto dai signori
Luigi Cossu PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore
Franco Angelo M. De Bernardi COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi
n. 1514/02 Reg. Gen., proposto da FOOD SYSTEM s.r.l., in persona del legale
rappresentante Marco Ildebrando Sciommeri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Roberto Masiani ed Ennio Mazzocco, elettivamente domiciliata presso i medesimi
in Roma, via Ugo Bassi n. 3;
n. 2005/02 Reg. Gen., proposto da INTERNATIONAL AIRPORT SERVICE (IAS) s.r.l.,
in persona del legale rappresentante Costas Linardos, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Adriano Rossi e Vincenzo Camerini, elettivamente domiciliata presso
il primo in Roma, viale Mazzini n. 11;
Contro
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore in carica,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bernardi ed elettivamente domiciliata
presso il medesimo in Roma, via Monte Zebio n. 28;
E NEI CONFRONTI
di Gestione Servizi Automatici (GSA) s.r.l., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Santini, Marco Covre
e Enrico Bracco, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via
G. Avezzana n. 51 (ricc. nn. 1514/02 e 2005/02);
di Food System s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Roberto Masiani ed Ennio Mazzocco, elettivamente domiciliata
presso i medesimi in Roma, via Ugo Bassi n. 3 (ric. n. 2005/02);
di Bar Matic s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita
in giudizio (ric. n. 2005/92);
per l'annullamento
ric. n. 1514/02: dell'aggiudicazione in favore della Gestione Servizi Automatici
s.r.l. dell'appalto per installazione e gestione di impianti di distribuzione
automatica di bevande fredde, calde, acqua minerale e prodotti solidi alimentari
presso gli edifici dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nonché
degli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi gli atti della Commissione
di gara, il bando di gara ed il capitolato speciale, il provvedimento 17 gennaio
2001 del Direttore amministrativo, di aggiudicazione definitiva, nonché per
il risarcimento del danno;
ric. n. 2005/02: del predetto provvedimento in data 17 gennaio 2002 del Direttore
amministrativo dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nonché degli
atti presupposti e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza", di Gestione Servizi Automatici s.r.l e di Food System s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Food System s.r.l. nel ricorso n. 2005/02;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2002 data per letta la relazione del consigliere
Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli Avv.ti Cicala (in sostituzione dell'Avv.
Bernardi), Masiani e Bracco;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I.- Con ricorso notificato i giorni 25 e 31 gennaio 2002 la Food System
s.r.l., partecipante alla procedura aperta indetta dall'Università degli studi
di Roma "La Sapienza" per l'affidamento dell'appalto per l'installazione e gestione
quadriennale di impianti di distribuzione automatica di bevande fredde e calde,
acqua minerale e prodotti solidi alimentari, seconda classificata nella relativa
graduatoria finale, ha impugnato l'aggiudicazione del servizio del servizio
alla Gestione Servizi Automatici (GSA) s.r.l., unitamente agli atti presupposti
e conseguenti, nonché ha chiesto il risarcimento del danno derivante dagli atti
illegittimi. All'uopo ha dedotto:
1.- Violazione e falsa interpretazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999
n. 68, violazione del principio della par condicio, eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti,
contraddittorietà ed illogicità.
La GSA non ha osservato l'obbligo, imposto dalla disposizione in rubrica, di
presentare la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con
le norme che disciplinano il lavoro dei disabili e l'apposita certificazione
rilasciata dai competenti uffici, quindi doveva essere esclusa dalla gara.
2.- Violazione e falsa interpretazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999
n. 68 e del capitolato speciale, violazione del principio di par condicio,
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti,
contraddittorietà, illogicità. Carenza di potere.
L'obbligo di certificazione è ribadito nel bando e nel capitolato speciale con
riguardo alle imprese con oltre 35 dipendenti o che, occupando da 15 a 35 dipendenti,
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. La GSA ha più di 35 dipendenti
ed ha effettuato assunzioni dopo l'indicata data, quindi doveva essere esclusa
anche in base alla legge speciale di gara; ove non rientrante nei casi previsti
da bando e capitolato, avrebbe dovuto comunque osservare il cit. art. 17. In
questo senso va interpretata la lex specialis che, se invece escludesse
l'obbligo, dovrebbe ritenersi essa stessa nulla e priva di effetto per contrasto
con norma superiore inderogabile, posta a tutela di un preminente interesse
pubblico di cui la p.a. non ha alcuna disponibilità.
Con successivo atto notificato l'11 ed il 28 febbraio 2002 la Food System ha
impugnato anche il provvedimento 17 gennaio 2002 n. 11 del Direttore amministrativo
dell'Università, di aggiudicazione definitiva, deducendo illegittimità derivata
anche in relazione ai seguenti motivi aggiunti, rubricati come innanzi:
1.- La GSA non ha prodotto la certificazione e la dichiarazione richieste dal
bando e dal capitolato, ma una dichiarazione secondo cui avrebbe iniziato le
procedure di assunzione che si impegna a concludere entro la data di avvio del
servizio. Tale dichiarazione non soddisfa nella forma e nella sostanza la prescrizione
della lex specialis.
2.- Il certificato prodotto dalla GSA dopo l'aggiudicazione non avrebbe dovuto
essere richiesto né accettato perché tardivo, essendo stato redatto dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e non ha i requisiti
prescritti, in quanto non attesa l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi
di legge.
3.- Se la legge di gara si interpretasse diversamente da come sostenuto, essa
dovrebbe ritenersi nulla e priva di effetto per carenza di potere.
L'Università e la controinteressata intimate si sono costituite in giudizio
ed hanno contestato le deduzioni della ricorrente.
Con atto notificato il 6 marzo 2002 la Food System ha proposto l'ulteriore motivo
aggiunto di violazione e falsa interpretazione del bando di gara, dell'art.
3, n. 2, lett. b) del capitolato speciale, in relazione all'art. 2359 cod. civ
[1]., e dei principi in tema di corretto e trasparente svolgimento della gara,
violazione del principio di par condicio, eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, contraddittorietà
e illogicità, in quanto la GSA non ha fornito una dichiarazione circa i rapporti
di controllo - prescritta a pena di esclusione - completa e veritiera, avendo
omesso di indicare che essa controlla, oltre alle imprese menzionate, anche
altre due concorrenti ed è controllata dall'imprenditore Cerea Cesare e dalla
Bergamo Distributori S.p.A.
Infine, con memoria del 18 aprile 2002 la ricorrente, illustrati ulteriormente
i primi motivi aggiunti, ha dichiarato di desistere dalla richiesta di risarcimento
dei danni nel presente giudizio.
II.- Con ricorso notificato i giorni 13, 14 e 28 febbraio 2002 anche la Internationale
Airport Service (IAS) s.r.l., quarta classificata nella graduatoria finale della
predetta procedura, ha impugnato il provvedimento in data 17 gennaio 2002 del
Direttore amministrativo della predetta Università, comunicato con lettera datata
24 gennaio 2002, nonché gli atti presupposti e consequenziali, deducendo:
A.- Sulla prima classificata GSA:
1.- La GSA avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. c),
della parte I del capitolato speciale per aver dichiarato di esercitare il controllo
sulle concorrenti società Onda e Nuova Sellmatic, ma non anche di trovarsi in
situazione di controllo diretto, secondo l'art. 2359 cod. civ., anche con riferimento
alla sua controllante società Bergamo Distributori (che possiede il 30% di GSA
e di cui Cerea Massimo è presidente del C.d.A. e ne possiede 41%, essendo nel
contempo possessore del 23,7% della GSA), che controlla anche la concorrente
Also Vending s.r.l., alla concorrente Sogematic (di cui GSA ha il pacchetto
maggioritario) ed alla Bar Matic s.r.l., che ha rilevato la concorrente BAR
Matic s.a.s., di cui la GSA possiede la maggioranza del capitale (58%) anche
tramite la controllata Onda s.r.l..
2.- L'esclusione della GSA, avente più di 35 dipendenti, avrebbe dovuto essere
pronunciata anche ai sensi dell'art. 7 del bando, per omessa certificazione
circa l'ottemperanza alla legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio
dei disabili.
3.- Il distributore automatico offerto dalla GSA ha solo 5 contenitori, in luogo
degli 8 occorrenti, e pertanto non soddisfa le esigenze del servizio previste
dall'art. 12 bando a pena di esclusione.
4.- Altra causa di esclusione è l'omessa indicazione che i distributori accettano
sia lire che euro, sia in monete metalliche che in banconote.
B.- Sulla seconda classificata Food System:
Nella relazione tecnica la concorrente ha indicato di offrire tra i prodotti
alimentari lo "yogurt minipasto" a L. 1.400 anziché lo "yogurt" al prezzo di
L. 700 non soggetto a variazioni nel quadriennio, richiesto a pena di esclusione
dagli artt. 12 e 16 del bando.
C.- Sulla terza classificata Bar Matic:
Come la GSA, anche tale concorrente avrebbe dovuto essere esclusa:
1.- per non aver dichiarato di essere controllata dalla GSA;
2.- per aver offerto distributori con solo 7 contenitori;
3.- per mancata indicazione dell'accettazione nei distributori di banconote
(lire ed euro), oltre monete e carte elettroniche.
4.- Essa ha inoltre richiesto L. 7.745,08 quale deposito cauzionale per l'utilizzo
di chiave elettronica, mentre l'art. 14 indica un massimo di L. 7.000 e tale
prescrizione deve intendersi a pena di esclusione.
D.- Motivo comune: il bando richiama espressamente il D.Lgs. n. 157 del 1995
ed all'art. 4 prevede quali criteri di aggiudicazione l'elemento tecnico-operativo
e l'elemento prezzo costituito dal rialzo sull'importo a base di gara, sicché
deve ritenersi che si versi nell'ipotesi dell'art. 23, lett. b) del cit. D.Lgs;
pertanto alla procedura si applica il successivo art. 25 in tema di offerte
anormalmente basse, secondo cui devono essere verificate tutte le offerte che
superino di un quinto la media aritmetica dei ribassi (o rialzi) delle offerte
ammesse, calcolate senza tener conto delle offerte in aumento (o in ribasso).
Atteso che il rialzo offerto dalle prime tre classificate è superiore alla media
così calcolata, l'Università avrebbe dovuto escludere le tre imprese o almeno
richiedere loro chiarimenti sui prezzi offerti. D'altra parte, non è pensabile
che il reddito dell'attività da appaltare possa essere superiore di oltre tre
volte quello conseguito dall'attuale appaltatrice, tenuto anche conto che il
servizio non è in esclusiva.
Con atto notificato il 6 marzo 2002 la Food System, eccepita la tardività del
ricorso della IAS, il cui rappresentante era presente alla seduta del 5 dicembre
2001 nella quale la Commissione ha disposto l'aggiudicazione, ha confutato le
doglianze avanzate nei suoi riguardi e generali, nonché ha proposto ricorso
incidentale, deducendo:
a.- Violazione e falsa interpretazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999
n. 68, del bando e del capitolato di gara. Violazione del principio di par
condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,
errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità.
La IAS avrebbe dovuto essere esclusa per non aver prodotto la certificazione
di ottemperanza alla legge n. 68 del 1999 o, comunque, dichiarazione sostitutiva
sull'esonero, come fatto da altre concorrenti.
2.- Violazione e falsa interpretazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999
n. 68, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore
nei presupposti, contraddittorietà, illogicità. Carenza di potere. Violazione
del principio di legalità.
Il bando ed il capitolato, ove interpretati nel senso che non impongono a pena
di esclusione l'obbligo di certificazione anche alle imprese non tenute a dimostrare
di essere in regola con le assunzioni dei disabili, devono ritenersi non solo
illegittimi, ma nulli e privi di effetto.
In data 13 marzo 2002 si sono costituite in giudizio l'Università "La Sapienza"
e la GSA, svolgendo controdeduzioni. Con memorie del 12 marzo e 12 aprile seguenti
la ricorrente ha replicato anche al ricorso incidentale. A sua volta la Food
System, con memoria del 18 successivo, ha esposto ulteriori difese ed illustrato
le doglianze formulate nel proprio ricorso incidentale.
III.- Con memoria del 19 aprile 2002 la GSA ha ancora svolto difese in relazione
ad entrambi i ricorsi, i quali all'odierna udienza pubblica sono stati posti
in decisione, previa trattazione orale.
DIRITTO
1.- I due ricorsi riassunti nella narrativa che precede attengono ad una
medesima gara e sono perciò connessi dal punto di vista oggettivo, oltreché
soggettivo (sia pur parzialmente); pertanto, ai sensi degli artt. 52 del R.D.
17 agosto 1907 n. 642 e 19, co. 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 si prestano
ad essere riuniti affinché siano decisi con un'unica sentenza.
2.- Il punto 7 del bando della gara per cui è causa, concernente il servizio
di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso gli edifici dell'Università
degli studi di Roma "La Sapienza", richiede che in sede di presentazione dell'offerta
sia prodotta, tra gli altri documenti di rito ed ai fini dell'ammissione, la
"certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione
del presente bando, di cui all'art. 17 della legge 68/99 [2], dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della suddetta legge, unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva del legale rappresentante che conferma la persistenza della situazione
certificata". Tanto è ribadito dall'art. 3, paragrafo relativo ai documenti
da inserire nella busta "A", punto 7, del relativo capitolato speciale, con
l'espressa avvertenza che "le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena
di esclusione, devono contenere quanto previsto nei punti medesimi".
La disposizione di legge richiamata impone a "le imprese, qualora partecipino
a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni", di "presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza
alle norme della presente legge, pena l'esclusione".
Peraltro, la predetta prescrizione del bando e del capitolato speciale è dettata
espressamente "per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000", evidentemente con riguardo agli obblighi di assunzione
dei disabili a cui l'art. 3, co. 1 e 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 sottopone
i datori di lavoro (7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da
15 a 35 dipendenti, con obbligo limitato solo al caso di nuove assunzioni) ed
alla data di entrata in vigore della disposizione, ai sensi del successivo art.
23 (300 giorni dalla pubblicazione della legge, avvenuta il 23 marzo 1999).
3.- La ricorrente IAS (International Airport Service), ammessa a partecipare
alla gara di cui trattasi e classificata al quarto posto della relativa graduatoria
di merito, non ha prodotto l'anzidetta certificazione né alcuna dichiarazione
del legale rappresentante di occupare meno di 15 dipendenti, oppure di occuparne
da 15 a 35 e di non aver effettuato nuove assunzioni, ovverosia di trovarsi
in una situazione occupazionale che la escluda dall'applicazione della legge
in parola.
E' ben vero che la prescrizione del bando e del capitolato speciale sopra ricordata
circoscrive nei termini di cui innanzi l'onere certificativo e dichiarativo
previsto dal cit. art. 17, così come è ben vero che, ai fini del riscontro dell'osservanza
della lex specialis della procedura, non rileva che altre concorrenti
abbiano dichiarato di non essere tenute alle assunzioni obbligatorie dei disabili,
dal momento che siffatta dichiarazione non era richiesta.
Ma a ben vedere è la stessa prescrizione a porsi in contrasto con la legge,
che stabilisce "a pena di esclusione" l'obbligo di certificazione nei confronti
di tutte le imprese che intendano concorrere in gare per appalti pubblici, e
non solo nei riguardi di quelle che non siano assoggettate alle assunzioni obbligatorie.
E la ratio della norma è evidentemente quella di assicurare in ogni caso
l'osservanza della disciplina speciale di protezione dei lavoratori disabili
da parte di ogni soggetto aspirante ad intrattenere rapporti contrattuali (o
convenzionali, o di concessione) con la pubblica amministrazione, al fine di
meglio garantire il diritto al lavoro dei soggetti tutelati e tenuto conto che
non si vede come, in assenza di apposita dichiarazione dell'impresa, la pubblica
amministrazione possa essere certa di trovarsi di fronte ad un datore di lavoro
in atto non tenuto alle assunzioni obbligatorie.
D'altra parte, nella specie è incontestato che dagli altri atti prodotti dalla
concorrente IAS non emergono i dati di fatto occorrenti per pervenire a queste
ultime conclusioni, sicché non giova alla medesima rilevare in questa sede che
essa "non ha mai superato 12 dipendenti".
4.- In relazione alla prescrizione in argomento la concorrente GSA (Gestione
Servizi Automatici), prima classificata nell'accennata graduatoria di merito
ed aggiudicataria, in sede di offerta ha prodotto una dichiarazione a firma
del legale rappresentante, secondo cui la "società ha iniziato le procedure
per la collocazione degli invalidi così come previsto dalla legge ma stante
anche le caratteristiche della nostra attività non le ha ancora completate.
Ci impegnano al completamento delle assunzioni previste per legge entro la data
di avvio del servizio."
Successivamente ed a seguito dell'aggiudicazione provvisoria in suo favore,
pronunciata dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 5 dicembre 2001,
la GSA ha prodotto la certificazione 20 dicembre 2001 prot. n. 8339 dell'Ufficio
provinciale del lavoro di Bergamo, con cui si attesta che ella ha ottemperato
all'obbligo di presentazione nei termini del prospetto informativo previsto
dall'art. 9, co. 6, della legge (valido anche come richiesta di avviamento al
lavoro ai sensi del co. 3).
Al riguardo, il Collegio osserva innanzitutto che l'iniziale dichiarazione non
risponde ai requisiti formali e sostanziali della documentazione indicata dal
bando e dal capitolato speciale.
Premesso che la medesima dichiarazione comprova fuor d'ogni dubbio la soggezione
della GSA alla disciplina sulla tutela dei lavoratori disabili, sotto il primo
aspetto va difatti rilevato che essa non è accompagnata dalla "certificazione,
in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando,
di cui all'art. 17 della legge 68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della suddetta legge"; certificazione che, in base a detto articolo, è
quella "rilasciata dagli uffici competenti". Sotto il secondo aspetto, non contiene
l'attestazione di essere in regola con le stesse norme, e tanto meno la permanenza
della situazione di regolarità; anzi, dal contesto del documento sembra emergere
il contrario, laddove si fa riferimento alle particolari caratteristiche della
società, cioè a fattori soggettivo-organizzativi che avrebbero impedito di portare
a conclusione le assunzioni di legge nei termini ivi stabiliti, in carenza di
apposito provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale o di sospensione
degli obblighi occupazionali, oppure, comunque, del certificato di avvenuta
presentazione della domanda e versamento dell'apposito contributo, pur previsti
dalla legge n. 68 del 1999 (art. 9); atti e provvedimenti, questi, ai quali
non si fa il minimo cenno.
La descritta certificazione presta poi il fianco ad analoghi rilievi: non consiste,
invero, in quella che "preventivamente" le imprese sono tenute a presentare
alla pubblica amministrazione ai fini della partecipazione a gare, come prescritto
dall'art. 17 della legge richiamato da bando e capitolato speciale, poiché è
stata redatta e prodotta ben dopo il termine ultimo di presentazione della domanda
di partecipazione alla gara (fissato in bando nelle ore 12 del 18 settembre
2001), ad aggiudicazione provvisoria già pronunciata; inoltre, anche a voler
prescindere dal fatto che da essa non si evince se si riferisca o meno alla
Società nel suo complesso, compresa la sede di Ciampino rientrante territorialmente
nella competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro di Roma, la limitazione
dell'attestazione all'avvenuto inoltro nei termini del prospetto informativo
non riguarda che uno degli obblighi fissati dalla legge n. 68 del 1999, altri
rinvenendosi, oltre che nell'effettiva assunzione dei disabili nelle quote ad
essi riservate, negli adempimenti a cui si è accennato innanzi, prescritti in
relazione alla specifica natura dell'attività dell'impresa (cit. art. 9).
5.- Quanto appena esposto consente di ritenere illegittima, alla stregua del
primo motivo originario e dei primi due motivi aggiunti del ricorso n. 1514/02
proposto dalla Food System (secondo classificata nella graduatoria di merito),
l'aggiudicazione in favore della GSA e la sottostante ammissione della medesima
alla gara.
Invero, è evidente che tale concorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla
Commissione giudicatrice, sin dalla fase di riscontro della documentazione prescritta
ai fini della partecipazione alla procedura, per il solo fatto di non aver adempiuto
all'onere di cui al punto 7 del bando, ribadito dal capitolato speciale sotto
edittale comminatoria di esclusione.
Di contro, non può essere seguita la tesi della controinteressata resistente,
secondo cui la carenza iniziale poteva essere sanata mediante invito a presentare
chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art. 16 delD.Lgs. 17 marzo 1995
n. 157[3], in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla
forma. Ciò, in primo luogo, in considerazione della già ricordata clausola espressa
di esclusione, ed in secondo luogo stante l'insufficienza - come si è visto
- della certificazione prodotta successivamente; infine, in relazione al limite
del potere di integrazione documentale esercitabile dalla stazione appaltante
di cui al cit. art. 16, costituito dal rispetto della par condicio tra
i concorrenti, sicché deve ritenersi vietato all'amministrazione di consentire,
mediante la richiesta di chiarimenti ed integrazioni, la presentazione oltre
il termine fissato dal bando di documenti nuovi, qual è, nella specie, la ripetuta
certificazione datata 20 dicembre 2001 (cfr., sul principio, tra le tante TAR
Torino 6 luglio 2000 n. 821; TAR Toscana 2 agosto 2000 n. 1780 e TAR Basilicata
31 dicembre 1999 n. 772).
Pertanto, in accoglimento del predetto ricorso e con assorbimento di ogni altra
censura non trattata, l'ammissione a gara della GSA e l'aggiudicazione in suo
favore devono essere annullati.
Non v'è luogo a pronuncia in ordine al risarcimento del danno, atteso che la
ricorrente ha dichiarato di desistere dalla relativa domanda.
6.- Le considerazioni svolte al precedente paragrafo 3) conducono a disattendere
il primo motivo del ricorso incidentale anch'esso proposto dalla Food System
nel ricorso - principale - n. 2005/02 della IAS, con cui - in estrema sintesi
- si deduce violazione del bando e del capitolato speciale con riguardo all'ammissione
della stessa IAS alla gara di cui si controverte, dal momento che - com'è suevidenziato
- la lex specialis della procedura non richiedeva a pena di esclusione
la presentazione di alcuna documentazione in merito al diritto al lavoro dei
disabili da parte delle concorrenti con meno di 15 dipendenti.
Le stesse considerazioni valgono, però, a condividere il secondo motivo del
detto ricorso incidentale, questa volta teso ad investire non già direttamente
l'operato della Commissione giudicatrice in ordine all'ammissione della IAS,
bensì la stessa lex specialis - e perciò in via derivata tale operato
-, nella parte in cui bando e capitolato speciale limitano nei sensi indicati
la richiesta della documentazione di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 1999,
in violazione di quest'ultimo, il quale si riferisce a tutte le imprese partecipanti.
Ne deriva che dev'essere accolto pure il detto ricorso incidentale, diretto
a paralizzare radicalmente il ricorso principale, con l'ulteriore conseguenza
dell'improcedibilità di quest'ultimo per carenza di interesse alla relativa
decisione.
7.- Quanto alle spese di causa, di esse va fatto carico alla resistente Università,
mentre sussistono giuste ragioni affinché se ne possa disporre la compensazione
tra le altre parti presenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, riuniti
i ricorsi in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale proposto da Food System
s.r.l. nel ricorso n. 2005/02 proposto da I.A.S. s.r.l. e, per l'effetto, dichiara
improcedibile il medesimo ricorso n. 2005/02; accoglie il ricorso n. 1514/02
proposto da Food System s.r.l. e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati
da quest'ultima.
Condanna la resistente Università al pagamento in favore della ricorrente Food
System s.r.l. delle spese di causa, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento),
e compensa le stesse spese fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2002.
Luigi Cossu PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri ESTENSORE
Depositata in Segreteria il 31 maggio 2002
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