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Delibera Consiglio Comunale n. 10 del
18 gennaio 2002
REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA - MODIFICA ART. 4 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE
N. 222 DEL 26.10.2001
Richiamata la deliberazione consiliare n.17 del 4.2.2000 con
la quale è stato approvato il Regolamento generale per l'applicazione dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (cd. "riccometro").
Atteso che l'art. 4 del Regolamento prevede che: "La determinazione del nucleo
familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto
del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica
e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF".
Preso atto che con il successivo Decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 sono
state introdotte alcune modifiche al decreto istitutivo del "riccometro" (Decreto
legislativo 109/1998), introducendo una nuova disposizione del seguente tenore:
"Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di
percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio
o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone
con handicap permanente grave (…) nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la
cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende
sanitarie locali, LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO NEI LIMITI
STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA
DEI MINISTRI PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE E DELLA SANITA'. Il suddetto decreto
è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza
dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di EVIDENZIARE LA
SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOLO ASSISTITO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI
CONTRIBUZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE, e sulla base delle indicazioni contenute
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3-septies,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni"
(art. 3 comma 4).
Considerato che alcune Associazioni locali di volontariato (Gruppo Solidarietà,
Mosaico e Anffas) si sono rivolte all'Amministrazione Comunale invocando la
immediata applicabilità della citata disposizione, in particolare per quanto
riguarda l'obbligo di prendere in considerazione la situazione economica del
solo assistito.
Rammentato che alcuni gruppi politici (cfr. nota prot. n. 23569 del 21.7.2000,
a firma dei capigruppo di P.P.I. Paolo Cingolani, P.R.I. Diana Spadari, D.S.
Antonio Balestra e P.d.C.I. Stefano Tonelli e vedi anche l' Interrogazione del
Consigliere di F.I. Francesco Bravi prot. n. 26720 del 29.8.2000) formularono
l'invito all'Amministrazione Comunale di procedere senza indugi all'applicazione
dell'art. 3 comma 4.
Rilevato, d'altra parte, che la Conferenza dei Sindaci aveva già preso posizione
con un apposito Ordine del giorno indirizzato all'ANCI, esprimendo la preoccupazione
dei Comuni derivante dalla progressiva riduzione delle risorse necessarie alla
gestione dei servizi sociali, quale conseguenza dell'applicazione del citato
art. 3 comma 4 del Decreto legislativo 130/2000.
Rammentato, altresì, che sotto il profilo amministrativo, l'Ufficio Servizi
Sociali aveva interpellato l'Ufficio legislativo del Dipartimento per la Solidarietà
Sociale (note del 6 luglio 2000) e il Comitato Regionale di Controllo (nota
del 7 luglio 2000) per avere notizie in ordine alla immediata applicabilità
dell'art. 3 comma 4.
Preso atto che con pronunciamento del 18 luglio 2000 il Comitato aveva escluso
l'immediata applicabilità di "norme che rinviino ad una successiva disciplina
attuativa la puntuale definizione di taluni aspetti: si pensi al caso delle
norme della Legge quadro n.109/'94 a lungo rimaste non completamente applicabili
a causa della mancata entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione".
Segnalato, altresì, che l'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli Affari
Sociali con lettera del 4 settembre 2000 ha espresso il seguente orientamento,
: "Per applicare l'ISEE in maniera differenziale per le prestazioni rivolte
a soggetti con handicap grave o ad anziani non autosufficienti (in modo uniforme
sul territorio nazionale), si dovrà attendere il DPCM, che sarà adottato dopo
l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione
socio sanitaria: solo sulla base di quest'ultimo atto, infatti, sarà
possibile individuare quale prestazioni rientrano nella competenza del servizio
sanitario (e sono da esso finanziate, anche attraverso la partecipazione al
costo da parte degli utenti, secondo le regole del cd. sanitometro)e quali invece
restano nella competenza dei Comuni ( e sono da questi finanziate, anche attraverso
la partecipazione al costo da parte degli utenti, secondo le regole del cd.
riccometro, cioè l'ISEE). In realtà, gli atti a cui si è fatto riferimento sono
in corso di definizione e si ritiene potranno essere emanati nel corso del prossimo
autunno. Ovviamente, per espressa disposizione legislativa, gli enti erogatori
non sono tenuti attualmente ad operare in osservanza di disposizioni non ancora
emanate; essi, invece, possono, se ciò ritengono opportuno, operare nel senso
sopra indicato".
Considerato, in effetti, che nel corso dell'anno 2001 l'Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni sociali (previsto dal decreto legislativo
502/1992 e richiamato nell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 130/2000)
è stato finalmente emanato (D.P.C.M. 14.2.2001) e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.129 del 6.6.2001.
Verificato, altresì, che lo stesso Decreto 130 (art. 2 comma 6) stabilisce che
le disposizioni sul riccometro "non modificano la disciplina relativa ai soggetti
tenuti alla prestazione alimentare ai sensi dell'articolo 433 del codice civile
e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori
della facoltà di cui all'art,. 438, primo comma, del codice civile nei confronti
dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata".
In altri termini, come precisa il citato articolo 438 del codice civile,
"gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e
non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".
Richiamata la delibera consiliare n. 222 del 26.10.2001 con la quale è stato
approvato l'Ordine del Giorno concernente: "Attuazione decreto legislativo 130/2000
- contributo al costo dei servizi socio-assistenziali rivolti a persone handicappate
in situazione di gravità e ai soggetti ultrasessantacinquenni";
Considerato che in forza di tale indirizzo consiliare la Giunta si è impegnata,
tra l'altro:
a richiedere, per i servizi socio-assistenziali e domiciliari diurni e residenziali,
rivolti alle persone in situazione di handicap grave, una contribuzione parametrata
sul solo reddito del richiedente a decorrere dal 1.1.2002
a richiedere, per i servizi socio assistenziali domiciliari, diurni e residenziali
rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati
dalla A.S.L., una contribuzione parametrata sul solo reddito del richiedente,
a decorrere dall'1.1.2002
Rilevata, pertanto, la necessità di integrare il testo dell'art. 4 del Regolamento
generale per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente,
mediante l'inserimento di 2 commi aggiuntivi del seguente tenore:
"comma 2: Per i servizi socio-assistenziali e domiciliari, diurni e residenziali,
rivolti alle persone in situazione di handicap grave, la contribuzione al costo
delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente"
"comma 3: "Per i servizi socio-assistenziali domiciliari, diurni e residenziali
rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati
dalla ASL, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto
del solo reddito del richiedente, sulla base degli stanziamenti previsti nei
Bilanci annuali"
Considerato che dall'applicazione della modifica regolamentare derivano
minori introiti quantificabili nell'anno 2002 presuntivamente in Euro 33.570
per i servizi handicap e Euro 7747 per i servizi di assistenza domiciliare per
anziani, per un totale di Euro 41.317.
Atteso che la copertura del minore introito è assicurata tramite l'utilizzo
di quota parte del contributo regionale comunicato dalla Regione Marche con
nota prot. n.170 del 30.10.2001 concernente il riparto aggiuntivo dei fondi
regionali per gli interventi sociali.
Tutto ciò premesso
SI PROPONE
Di integrare il testo dell'art. 4 del Regolamento generale per l'applicazione
dell'indicatore della situazione economica (approvato con atto consiliare n.
17 del 4.2.2000) inserendo i seguenti commi aggiuntivi:
Comma 2: Per i servizi socio-assistenziali e domiciliari, diurni e residenziali,
rivolti alle persone in situazione di handicap grave, la contribuzione al costo
delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente
Comma 3: Per i servizi socio-assistenziali domiciliari, diurni e residenziali
rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati
dalla ASL, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto
del solo reddito del richiedente, sulla base degli stanziamenti previsti nei
Bilanci annuali.
2) Di dare atto che la copertura del minore introito derivante dall'applicazione
della modifica regolamentare - quantificabile in Euro 41.317 - è assicurata,
per l'anno 2002, tramite l'utilizzo di quota parte del contributo regionale
comunicato dalla Regione Marche con nota prot. n. 170 del 30.10.2001 concernente
il riparto aggiuntivo dei fondi regionali per gli interventi sociali
IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro TORELLI)
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