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Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio 2002

REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA - MODIFICA ART. 4 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 222 DEL 26.10.2001

Richiamata la deliberazione consiliare n.17 del 4.2.2000 con la quale è stato approvato il Regolamento generale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cd. "riccometro").

Atteso che l'art. 4 del Regolamento prevede che: "La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF".

Preso atto che con il successivo Decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 sono state introdotte alcune modifiche al decreto istitutivo del "riccometro" (Decreto legislativo 109/1998), introducendo una nuova disposizione del seguente tenore:

"Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave (…) nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali, LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO NEI LIMITI STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEI MINISTRI PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE E DELLA SANITA'. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di EVIDENZIARE LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOLO ASSISTITO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni" (art. 3 comma 4).

Considerato che alcune Associazioni locali di volontariato (Gruppo Solidarietà, Mosaico e Anffas) si sono rivolte all'Amministrazione Comunale invocando la immediata applicabilità della citata disposizione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito.

Rammentato che alcuni gruppi politici (cfr. nota prot. n. 23569 del 21.7.2000, a firma dei capigruppo di P.P.I. Paolo Cingolani, P.R.I. Diana Spadari, D.S. Antonio Balestra e P.d.C.I. Stefano Tonelli e vedi anche l' Interrogazione del Consigliere di F.I. Francesco Bravi prot. n. 26720 del 29.8.2000) formularono l'invito all'Amministrazione Comunale di procedere senza indugi all'applicazione dell'art. 3 comma 4.

Rilevato, d'altra parte, che la Conferenza dei Sindaci aveva già preso posizione con un apposito Ordine del giorno indirizzato all'ANCI, esprimendo la preoccupazione dei Comuni derivante dalla progressiva riduzione delle risorse necessarie alla gestione dei servizi sociali, quale conseguenza dell'applicazione del citato art. 3 comma 4 del Decreto legislativo 130/2000.

Rammentato, altresì, che sotto il profilo amministrativo, l'Ufficio Servizi Sociali aveva interpellato l'Ufficio legislativo del Dipartimento per la Solidarietà Sociale (note del 6 luglio 2000) e il Comitato Regionale di Controllo (nota del 7 luglio 2000) per avere notizie in ordine alla immediata applicabilità dell'art. 3 comma 4.

Preso atto che con pronunciamento del 18 luglio 2000 il Comitato aveva escluso l'immediata applicabilità di "norme che rinviino ad una successiva disciplina attuativa la puntuale definizione di taluni aspetti: si pensi al caso delle norme della Legge quadro n.109/'94 a lungo rimaste non completamente applicabili a causa della mancata entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione".

Segnalato, altresì, che l'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli Affari Sociali con lettera del 4 settembre 2000 ha espresso il seguente orientamento, : "Per applicare l'ISEE in maniera differenziale per le prestazioni rivolte a soggetti con handicap grave o ad anziani non autosufficienti (in modo uniforme sul territorio nazionale), si dovrà attendere il DPCM, che sarà adottato dopo l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio sanitaria: solo sulla base di quest'ultimo atto, infatti, sarà possibile individuare quale prestazioni rientrano nella competenza del servizio sanitario (e sono da esso finanziate, anche attraverso la partecipazione al costo da parte degli utenti, secondo le regole del cd. sanitometro)e quali invece restano nella competenza dei Comuni ( e sono da questi finanziate, anche attraverso la partecipazione al costo da parte degli utenti, secondo le regole del cd. riccometro, cioè l'ISEE). In realtà, gli atti a cui si è fatto riferimento sono in corso di definizione e si ritiene potranno essere emanati nel corso del prossimo autunno. Ovviamente, per espressa disposizione legislativa, gli enti erogatori non sono tenuti attualmente ad operare in osservanza di disposizioni non ancora emanate; essi, invece, possono, se ciò ritengono opportuno, operare nel senso sopra indicato".

Considerato, in effetti, che nel corso dell'anno 2001 l'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociali (previsto dal decreto legislativo 502/1992 e richiamato nell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 130/2000) è stato finalmente emanato (D.P.C.M. 14.2.2001) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6.6.2001.

Verificato, altresì, che lo stesso Decreto 130 (art. 2 comma 6) stabilisce che le disposizioni sul riccometro "non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione alimentare ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art,. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
In altri termini, come precisa il citato articolo 438 del codice civile, "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".

Richiamata la delibera consiliare n. 222 del 26.10.2001 con la quale è stato approvato l'Ordine del Giorno concernente: "Attuazione decreto legislativo 130/2000 - contributo al costo dei servizi socio-assistenziali rivolti a persone handicappate in situazione di gravità e ai soggetti ultrasessantacinquenni";

Considerato che in forza di tale indirizzo consiliare la Giunta si è impegnata, tra l'altro:
a richiedere, per i servizi socio-assistenziali e domiciliari diurni e residenziali, rivolti alle persone in situazione di handicap grave, una contribuzione parametrata sul solo reddito del richiedente a decorrere dal 1.1.2002
a richiedere, per i servizi socio assistenziali domiciliari, diurni e residenziali rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla A.S.L., una contribuzione parametrata sul solo reddito del richiedente, a decorrere dall'1.1.2002

Rilevata, pertanto, la necessità di integrare il testo dell'art. 4 del Regolamento generale per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, mediante l'inserimento di 2 commi aggiuntivi del seguente tenore:
"comma 2: Per i servizi socio-assistenziali e domiciliari, diurni e residenziali, rivolti alle persone in situazione di handicap grave, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente"
"comma 3: "Per i servizi socio-assistenziali domiciliari, diurni e residenziali rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla ASL, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente, sulla base degli stanziamenti previsti nei Bilanci annuali"

Considerato che dall'applicazione della modifica regolamentare derivano minori introiti quantificabili nell'anno 2002 presuntivamente in Euro 33.570 per i servizi handicap e Euro 7747 per i servizi di assistenza domiciliare per anziani, per un totale di Euro 41.317.

Atteso che la copertura del minore introito è assicurata tramite l'utilizzo di quota parte del contributo regionale comunicato dalla Regione Marche con nota prot. n.170 del 30.10.2001 concernente il riparto aggiuntivo dei fondi regionali per gli interventi sociali.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

Di integrare il testo dell'art. 4 del Regolamento generale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (approvato con atto consiliare n. 17 del 4.2.2000) inserendo i seguenti commi aggiuntivi:

Comma 2: Per i servizi socio-assistenziali e domiciliari, diurni e residenziali, rivolti alle persone in situazione di handicap grave, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente
Comma 3: Per i servizi socio-assistenziali domiciliari, diurni e residenziali rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla ASL, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente, sulla base degli stanziamenti previsti nei Bilanci annuali.

2) Di dare atto che la copertura del minore introito derivante dall'applicazione della modifica regolamentare - quantificabile in Euro 41.317 - è assicurata, per l'anno 2002, tramite l'utilizzo di quota parte del contributo regionale comunicato dalla Regione Marche con nota prot. n. 170 del 30.10.2001 concernente il riparto aggiuntivo dei fondi regionali per gli interventi sociali



IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro TORELLI)