Legge regionale 28 aprile 2004, n.
9, Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni
di promozione sociale (BUR n. 45 del 6 maggio 2004)
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Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno
sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la
partecipazione alla vita della comunità regionale. 2. La Regione favorisce il
pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, rivolte
sia agli associati che alla collettività. 3. A tali fini la Regione, con la presente
legge, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale
e in particolare: a) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione
sociale; b) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione
sociale; c) disciplina la partecipazione delle associazioni di promozione sociale
all'esercizio delle funzioni di programmazione nei settori in cui esse operano;
d) detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche
e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle
associazioni stesse.
Art. 2 (Associazioni di promozione sociale)
1. Sono associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute e non
riconosciute, i movimenti e i gruppi costituiti ai sensi della legge 7 dicembre
2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), al fine di
svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati. 2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività volte
al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare in materia
sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, del turismo sociale, del tempo libero,
dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle
culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio
ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e
spirituale, della promozione della solidarietà. 3. Per il perseguimento dei fini
istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati,
ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le associazioni possono inoltre,
in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Per l'espletamento
dell'attività, i lavoratori appartenenti alle associazioni iscritte nei registri
di cui alla presente legge usufruiscono delle forme di flessibilità dell'orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 4. Ai fini della presente legge
non sono associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, della legge 383/2000 e le associazioni di volontariato.
Art. 3 (Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri istituiti ai sensi
degli articoli 5 e 6, sono costituite mediante atto scritto ove è indicata la
sede legale e il cui statuto prevede espressamente: a) la denominazione; b) l'
oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la disposizione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirate
a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e
l'elettività delle cariche associative; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione
degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi; h) l'obbligo di redigere il
bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi
da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento; j) l'obbligo
di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione,
dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali)
1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono
le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. La destinazione
d'uso rimane invariata fino a quando le associazioni occupano gli spazi indicati
al comma 1.
Art. 5 (Registro regionale)
1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione
sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le
associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, operanti
da almeno un anno. 2. Il registro di cui al comma 1 si articola in due distinte
sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni
iscritte. 3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella
prima sezione del registro le associazioni che operano in almeno tre Province
attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa. 4. Nella seconda
sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale. 5.
Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima sezione i livelli di organizzazione
territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 383/2000. 6. L'iscrizione
nel registro di cui al presente articolo è incompatibile con l'iscrizione nei
registri del volontariato.
Art. 6 (Registri comunali)
1. Al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente legge, i Comuni possono
prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione
sociale. 2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte d'ufficio le associazioni
già iscritte nel registro di cui all'articolo 5 che hanno sede nel territorio
comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno. Sono iscritte altresì
su richiesta le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo
3, e aventi sede nel territorio comunale.
Art. 7 (Iscrizione, cancellazione e revisione)
1. Le modalità di iscrizione nel registro regionale, nonché le modalità di cancellazione
e le modalità per la revisione del registro medesimo sono stabilite dalla Giunta
regionale. 2. I Comuni disciplinano le modalità di iscrizione nei propri registri,
nonché le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione dei registri
medesimi, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità stabiliti dalla Giunta
regionale. 3. Il procedimento di iscrizione nel registro regionale deve concludersi
nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva
la sospensione del termine suddetto non superiore a trenta giorni per integrazioni
o chiarimenti. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione
dai registri della Regione e dei Comuni sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo
10 della legge 383/2000.
Art. 8 (Controlli)
1. La Regione esercita funzioni di controllo sulle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro regionale, allo scopo di verificare il permanere
dei requisiti necessari all'iscrizione. 2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato
con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 3. Qualora vengano riscontrate
gravi e ripetute disfunzioni nello svolgimento dell'attività ovvero la perdita
di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione, il dirigente della struttura
organizzativa regionale competente dispone, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo
9, la cancellazione dal registro e la revoca di contributi eventualmente concessi.
Art. 9 (Osservatorio regionale dell'associazionismo
di promozione sociale)
1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale,
quale organismo di rappresentanza e con funzioni consultive delle associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro regionale. 2. L'Osservatorio è composto
da venti membri, eletti dall'Assemblea delle associazioni di promozione sociale
di cui al comma 5. 3. L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di promozione
sociale di cui all'articolo 2, formula proposte ai fini della programmazione regionale
e esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi
e sugli atti regionali di interesse entro venti giorni dalla richiesta medesima.
4. L'Osservatorio esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio, studio e ricerca.
5. L'Assemblea delle associazioni di promozione sociale, formata da un rappresentante
per ciascuna delle associazioni iscritte nella prima sezione del registro regionale,
è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è convocata
almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Osservatorio in carica. 6. I
membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale e restano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento dell'Osservatorio
successivo. Con lo stesso decreto, il Presidente della Giunta regionale convoca
la prima riunione dell'Osservatorio neoeletto. 7. Nel corso della prima riunione
l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il
Presidente. 8. Il Presidente dell'Osservatorio convoca e presiede le sedute stabilendone
l'ordine del giorno. Egli può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto
di voto, rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti
posti in esame. 9. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dell'Osservatorio,
per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dalla Giunta regionale.
10. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo richiedano
gli organi regionali o un quinto dei componenti. 11. I compiti di segreteria dell'Osservatorio
sono svolti da funzionari della struttura organizzativa regionale competente.
12. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese di cui
alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti
agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale
e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti
nell'ambito dell'amministrazione regionale).
Art. 10 (Partecipazione e accesso)
1. Le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 possono
proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e
iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro
interesse. 2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto
di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26
della legge 383/2000.
Art. 11 (Formazione, aggiornamento e qualificazione)
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli
operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo
la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli
adulti.
Art. 12 (Sostegno dell'associazionismo di promozione
sociale)
1. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte
nella prima sezione del registro regionale, che realizzano investimenti in beni
materiali e immateriali finalizzati all'esercizio della propria attività e in
particolare per: a) acquisto di impianti, macchinari, automezzi, attrezzature,
licenze software; b) attuazione di programmi innovativi di investimento, individuati
ogni triennio dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo
9; c) spese per l'adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia di
sicurezza e di accessibilità. 2. La Regione concede altresì contributi alle associazioni
iscritte nella prima sezione del registro regionale per la realizzazione di progetti
specifici di interesse e diffusione regionale volti: a) alla conoscenza e alla
valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo; b) alla formazione
e all'aggiornamento degli aderenti; c) al potenziamento e alla qualificazione
dei servizi erogati. 3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è data
priorità ai progetti realizzati per interventi interassociativi. 4. La Giunta
regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, determina i
criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 13 (Convenzioni e progetti)
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente
legge, per l'attuazione di specifici progetti integrativi di attività di promozione
sociale verso terzi. 2. Gli enti di cui al comma 1 pubblicizzano la propria volontà
di stipulare le convenzioni mediante strumenti idonei a garantire la massima conoscenza
e partecipazione delle associazioni operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno: a) le attività oggetto del rapporto
convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le
loro modalità di espletamento; b) le risorse umane, con adeguata formazione specifica
in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i
beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività, nonché le condizioni
della loro utilizzazione; c) i costi a carico dell'ente pubblico relativi alla
copertura assicurativa delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione
per l'attività con riferimenti ai livelli di copertura previsti dalla normativa
in materia di lavoro dipendente; d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione
finanziaria dei contraenti; e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
f) le modalità di verifica dell'attuazione; g) la durata, le cause e le modalità
di risoluzione. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono erogare alle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri contributi finalizzati al sostegno
di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
Art. 14 (Criteri di priorità)
1. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione da parte degli
enti di cui all'articolo 13, comma 1, è effettuata tramite la valutazione dell'attitudine
e delle capacità operative delle associazioni, considerando: a) l'esperienza maturata
nell'attività oggetto della convenzione; b) il livello qualitativo adeguato all'attività
convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento
delle attività di pubblico interesse; d) la sede dell'associazione e la presenza
operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività; e) il tipo e la
qualità della formazione curata dall'associazione; f) la partecipazione degli
addetti a corsi di formazione negli specifici settori di intervento; g) ulteriori
criteri individuati di volta in volta in ragione della particolare tipologia della
convenzione stipulata e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico. 2. Qualora
le attività da gestire tramite convenzionamento richiedano una capacità operativa
particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'articolo
13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino
un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni
stesse.
Art. 15 (Fornitura di spazi e attrezzature)
1. La Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni
appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale
iscritte nella prima sezione del registro regionale, in base a criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta regionale. Gli spazi e le attrezzature concessi possono
essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa,
sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni
concessionarie; b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del
bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento
d'uso; c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione
a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano
sostenute dall'associazione concessionaria. 2. Gli enti locali e gli altri enti
pubblici nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni
iscritte nei registri di cui alla presente legge opportunità analoghe a quelle
previste dal comma 1 per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro
disposizione. 3. Gli enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono mettere a disposizione,
previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture,
con utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di
cui alla presente legge. In occasione di particolari eventi può essere concessa
l'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande prevista
dall'articolo 31, comma 2, della legge 383/2000.
Art. 16 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l' attività degli interventi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, della
presente legge è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro
250.000,00 ed euro 200.000,00. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà
stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri complessivi di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2004
per l'onere di euro 250.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte
nell'UPB 5.30.02; per l'onere di euro 200.000,00 mediante impiego di quota parte
del Fondo unico nazionale indistinto per le politiche sociali che sarà iscritto
nell'UPB 5.30.07 ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale
per il triennio 2004/2006). 3. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione
dell'articolo 9 si provvede a decorrere dall'anno 2004 mediante impiego di quota
parte delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01. 4. Le somme occorrenti per il pagamento
delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico dell'UPB 5.30.02
e 5.30.07 negli appositi capitoli che la Giunta è autorizzata ad istituire ai
fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
Art. 17 (Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 7, commi 1
e 2; 8, comma 2; 9, comma 9 e 15, comma 1, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima applicazione della
presente legge, l'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 5, è convocata entro
centoventi giorni dalla costituzione del registro regionale. 3. Nella tabella
B allegata alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni è aggiunta la seguente
voce: "Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, mandato
gratuito". 4. Per quanto non previsto, si applica la legge 383/2000. La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione
Marche. Data ad Ancona, addì 28 aprile 2004
IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI
FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) LA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 2, comma 4
Il testo dei commi 2 e 3, dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 2 -
(Associazioni di promozione sociale) - Omissis 2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge,
i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di
lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati
e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale."
Nota all'art. 5, comma 5
Il testo del comma 1, dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 7 - (Registri)
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale
a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Omissis." Nota all'art. 7, comma 4 Il testo dell'articolo 10 della legge
7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)
è il seguente: "Art. 10 - (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni
e alle cancellazioni) - 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa,
nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà
sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano
in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano,
al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14. 2. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide
con le stesse modalità entro sessanta giorni." Nota all'art. 10, comma 2
Il testo dell'articolo 26 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 26 - (Diritto all'informazione
ed accesso ai documenti amministrativi) - 1. Alle associazioni di promozione
sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui
al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti
al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale."
Nota all'art. 15, comma 3
Il testo del comma 2, dell'articolo 31 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 31 - (Strutture
e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) - Omissis 2. Alle
associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni,
il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti
e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della
egge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo
di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione
sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. Omissis."
Nota all'art. 16, comma 2
Il testo dell'articolo 27 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale per
il triennio 2004/2006) è il seguente: "Art. 27 - (Iscrizione in bilancio di
stanziamenti per scopi particolari) - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 29 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare
al bilancio per l'anno 2004, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio
regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per
l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati
a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono
tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative
eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative. 2. Con le stesse modalità
indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione
delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione Europea, da enti
e da soggetti terzi, nonché per l'iscrizione delle relative spese."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 225 del 12 dicembre
2003; * Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 6 aprile
2004; * Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 15 aprile
2004; * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 20 aprile 2004, n. 188.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE.
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