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PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ASSISTENZA PER IL TERRITORIO AFFERENTE AL CISA 12
- CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE TRA I COMUNI DI NICHELINO, NONE, VINOVO E CANDIOLO
(torna all'indice informazioni)
Allo scopo di evitare che il cosiddetto "Piano di zona" previsto dalla legge
328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali, sia e rimanga un impianto privo di efficacia, si ritiene
che esso debba poggiare su una delibera comunale o consortile che stabilisca
diritti certi per la fascia più debole della popolazione.
Al riguardo, è qui di seguito presentata la proposta di delibera sull'assistenza
predisposta dalla delegazione di Nichelino (Torino) dell'Utim-Unione per la
tutela degli insufficienti mentali, con la consulenza del Csa-Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino.
La proposta di delibera nasce dalla cocente necessità di veder garantiti realmente
i servizi indispensabili per le persone con handicap intellettivo (nonché a
sostegno del relativo nucleo familiare che, nell'evenienza, presta le cure necessarie),
soggetti verso i quali l'Utim rivolge il proprio operato e indirizza con priorità
la propria attività di difesa degli interessi e diritti.
E' nello stesso tempo, però, emersa l'esigenza di evitare di compiere una sorta
di discriminazione a danno della cosiddetta fascia debole della popolazione,
all'interno della quale trovano necessità di tutela non solo le persone con
handicap intellettivo ma anche, per esempio, i minori in situazione di abbandono,
gli anziani in difficoltà, le persone senza fissa dimora, ecc. Pertanto, l'Utim
ha ritenuto indispensabile ampliare il proprio raggio di intervento includendo
la generalità dei soggetti che, per le loro condizioni socio-economiche, necessitano
di una maggiore protezione.
L'auspicio è che questa proposta di delibera possa trovare il sostegno di cui
ha bisogno nonché la più ampia diffusione.
TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA SULL'ASSISTENZA
Presentazione
L'articolo 38 della nostra Costituzione introduce un vero e proprio "diritto
all'assistenza". Infatti, esso prevede che: "Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale".
Altresì esso aggiunge che "ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato".
Peraltro, il riconoscimento del diritto all'assistenza, pur esplicito, diventa
ancor più chiaro alla luce dell'articolo 3 della Carta costituzionale, teso
in qualche modo a denunciare l'ineffettività di tale diritto e a proclamare
che: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".(
[1] le note sono in fondo alla pagina)
Com'è risaputo, la riforma del Titolo V della Costituzione ha posto gli
Enti locali sullo stesso livello costituzionale delle Regioni e dello Stato.
Pertanto Enti locali, Regioni e Stato costituiscono al medesimo titolo "la
Repubblica" che deve assicurare alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali. ( [2])
Altresì, le Regioni, sempre a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione,
hanno potestà legislativa in materia di "assistenza sociale" (salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservati allo Stato).
Ampio è, dunque, il previsto decentramento amministrativo (cfr. art. 5 della
Costituzione). A questo proposito i Comuni hanno in capo numerose funzioni amministrative
nonché le relative erogazioni dei servizi e delle prestazioni sociali, oltre
ai compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali
( [3]).
Pertanto, nel passaggio dal "welfare di stato" al "welfare di comunità",
la comunità locale - soprattutto per il taglio delle risorse a livello centrale
- è chiamata sempre più a prendersi cura di se stessa, e in particolar modo
dei suoi cittadini più deboli. ( [4])
I Comuni devono esercitare le funzioni amministrative favorendo "l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" ( [5]).
Ma ciò non deve significare far prevalere la beneficenza o l'interesse affaristico
sul "sociale dei diritti".
Occorre invece con ciò intendere una restituzione di potere e competenze alla
comunità locale, nel rispetto degli obblighi giuridico-istituzionali esistenti.
Tra gli obblighi, non si può dimenticare che, ai sensi dei vigenti articoli
154 e 155 del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), i Comuni devono intervenire obbligatoriamente per soccorrere
i soggetti con handicap inabili a qualsiasi lavoro proficuo, e i minori e gli
anziani in difficoltà che non hanno i mezzi di sussistenza sufficienti per vivere.
L'inottemperanza da' luogo a responsabilità penali. Purtroppo detti interventi
devono essere rivolti - si tenga presente che la norma è del 1931 - al ricovero.
Spetta, pertanto, alle leggi regionali ed alle disposizioni comunali assumere
le necessarie iniziative per riconoscere la priorità degli interventi alternativi
al ricovero.
In merito alle risorse occorre ricordare che le spese di attivazione degli interventi
e dei servizi sociali "sono a carico dei comuni, singoli e associati",
in quanto oltre alle risorse assegnate loro dal Fondo nazionale per le politiche
sociali, essi devono prevedere "autonomi stanziamenti a carico dei propri
bilanci" (cfr. art. 4 della legge 328/2000).
E' appena il caso di ricordare che è, invece, della Sanità l'obbligo di garantire
gli interventi per quei soggetti laddove la condizione di disabilità sia conseguenza
di una malattia. ( [6])
A questo proposito si evidenzia anche la mozione approvata all'unanimità dal
Consiglio comunale di Nichelino il 29 novembre 2001 ove, tra le altre cose,
si ribadisce che "non è compito del Cisa 12 (Consorzio per i servizi
socio-assistenziali che raggruppa i Comuni di Nichelino, None, Vinovo e Candiolo,
n.d.r. ) accollarsi oneri di non propria competenza, in quanto le leggi nazionali
vigenti emanate dal Parlamento obbligano le Asl ad assicurare a tutti i malati
(quindi anche agli anziani malati cronici le cui condizioni sono così gravi
da determinare anche la non autosufficienza, i malati di Alzheimer, i malati
psichiatrici, ecc.) le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione (…)".
In conclusione, occorre garantire "interventi e servizi sociali"
per i (relativamente pochi) cittadini in condizione di grave disagio, incapaci
di tutelare i propri interessi e addirittura non in grado di richiedere le necessarie
prestazioni assistenziali, ovvero per coloro che se non ricevono le prestazioni
assistenziali, non possono vivere o sono inevitabilmente condannati all'emarginazione
sociale.
Il quadro, come accennato, appare non solo descrittivo ma altresì impegnativo
per i Comuni, nel senso che indica anche la strada per superare le difficoltà
e passare dalla proclamazione del diritto all'assistenza alla sua concreta attuazione.
E' questo l'obiettivo che si pone, a livello comunale, la presente proposta
di delibera.
Premessa
1.1 Nel territorio comprendente i comuni afferenti al Cisa 12 i cui abitanti
complessivamente sono circa 74.300, risultano assistiti - riferimento al mese
di novembre 2003 - il seguente numero di soggetti: 210 minori, 216 handicappati
e 271 anziani.
1.2 Tra i soggetti minori assistiti, di cui al punto precedente, si hanno: 96
minori in assistenza economica, 24 in affidamenti familiari, 46 in servizi di
educativa territoriale, 22 inseriti in comunità. Tra i soggetti anziani assistiti,
di cui al punto precedente, si hanno: 131 anziani in assistenza domiciliare;
38 con assistenza economica; 7 inseriti in centri diurni; 71 inseriti in residenze
extraterritoriali. Tra i soggetti con handicap assistiti, di cui al punto precedente,
si hanno: 81 soggetti con handicap presi in carico dai servizi territoriali
diurni, 38 in presidi diurni e residenziali extraterritorio; 9 in comunità alloggio
territoriale,. 4 in gruppo appartamento territoriale.
1.3 La relativa spesa totale (quota assistenziale più quota sanitaria, comprensiva
di spese generali, formazione, personale amministrativo, …) riferita all'anno
2002, è pari a 7.229.606 euro.
1.4 Ciò premesso, con il presente provvedimento s'intende stabilire il diritto
esigibile a favore dei soggetti più deboli garantendo loro i servizi essenziali
nonché sviluppando la domiciliarità al fine di consentire la migliore risposta
possibile alle loro esigenze continuando a restare a casa propria o comunque
nel contesto sociale di appartenenza.
2. Destinatari degli interventi e delle prestazioni
2.1 Gli interventi della presente sono rivolti ai soggetti anagraficamente
residenti nei cui confronti il Comune ha competenza diretta. Il Cisa 12, pertanto,
deve rispondere alle norme di cui al primo comma dell'art. 38 della Costituzione:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere,
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
2.2 Le prestazioni sono garantite ai nuclei familiari ed ai singoli soggetti,
minorenni o adulti o anziani, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) possesso di redditi e beni, del singolo o del nucleo familiare in cui il
soggetto convive, non sufficienti a garantire il superamento della soglia di
povertà, stabilita da specifica deliberazione della Amministrazione consortile;
b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze
per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto (in questo caso
le prestazioni devono essere garantite dalla sanità);
c) rischio di emarginazione o di ricovero in istituto tale da rendere necessari
interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati anche a far fronte
a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale;
d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessaria
l'erogazione di prestazioni di assistenza sociale.
2.3 Nel caso in cui la situazione di bisogno economico sia causata da disoccupazione,
le prestazioni economiche e di altra natura (ovvero, formazione professionale
di base, aggiornamento e riqualificazione professionale, lavori socialmente
utili, cantieri di lavoro, ecc.) saranno forniti dai competenti Assessorati
comunali al lavoro.
2.4 Nei casi di urgenza gli interventi sono estesi ai soggetti bisognosi che
di fatto dimorano nell'ambito territoriale del Cisa 12. Gli oneri relativi gravano
sul Comune di residenza.
Interventi e priorità
3.1 Gli interventi del settore socio-assistenziale sono effettuati secondo
le seguenti priorità:
a) informazione ai cittadini nonché alle forze sociali in merito ai problemi,
generali e specifici, dell'assistenza, dell'emarginazione e della tutela. Tale
attività è a carico dei competenti Assessorati comunali alla cultura, pur prevedendo
il coinvolgimento del Cisa 12 oltre che, nel caso, delle organizzazioni di volontariato.
b) Informazione ai cittadini sugli interventi socio-assistenziali di cui
hanno diritto, nonché sulle caratteristiche e modalità di accesso ai servizi
e alle prestazioni erogate dal Cisa 12;
c) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità,
alla casa, alla scuola, alla formazione, al lavoro, alla cultura, allo sport
ed agli altri settori sociali, affinché mettano i loro servizi prioritariamente
a disposizione delle persone aventi difficoltà socio-economiche;
d) assistenza economica, da erogare in base a parametri che verranno
definiti in una specifica disposizione. Resta inteso che le prestazioni economiche
con finalità terapeutiche sono di competenza del comparto sanitario;
e) prestazioni di aiuto domestico (pulizia alloggio, acquisto derrate
alimentari, igiene personale, accompagnamenti, ecc.) ai nuclei familiari ed
alle persone in difficoltà;
f) servizio di aiuto personale - o relativo contributo - per i soggetti
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme
di sostegno, al fine del raggiungimento dell'autonomia necessaria per condurre
una vita indipendente al proprio domicilio nel rispetto del diritto alla autodeterminazione
(leggi 104/1992 e 162/1998). L'eventuale contributo - in alternativa all'erogazione
diretta del servizio - è corrisposto per un valore non superiore ai 2/3 di una
retta mediamente versata dal Cisa 12 per il ricovero in una struttura residenziale;
g) segnalazione all'autorità giudiziaria minorile dei fanciulli privi
di adeguato sostegno morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti
tenuti a provvedervi, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale
per i minorenni, la relativa Procura della Repubblica e il Giudice tutelare,
e svolgendo le attività concernenti l'aiuto ai genitori di origine e quelle
relative all'adozione;
h) affidamenti familiari a scopo educativo di minori, compresi quelli
con handicap; nonché inserimenti familiari di adulti handicappati e di anziani.
Il Consorzio promuove iniziative di sensibilizzazione per la ricerca di famiglie
e singoli disponibili ad accogliere i soggetti di cui sopra;
i) progetti individuali socio-sanitari, alternativi alla residenzialità
e semi-residenzialità, atti a garantire il mantenimento delle persone nel proprio
ambiente di vita e la sua riabilitazione psico-fisica, con l'obiettivo di rafforzare
l'autonomia personale e di potenziare e mantenere le funzioni e le abilità individuali.
Detti interventi sono disposti solamente se alternativi al ricovero residenziale;
j) centri diurni per soggetti con handicap intellettivo ultradiciottenni
la cui gravità delle condizioni rende irrealizzabile ogni possibilità di inserimento
lavorativo. Il centro diurno, in risposta al bisogno assistenziale dell'utente
e della sua famiglia, è una struttura nella quale vengono svolte attività assistenziali,
educative, socializzanti attuate preferibilmente in contesti esterni che consentono
la socializzazione degli utenti. La presa in carico è a tempo pieno, per almeno
40 ore settimanali. E' possibile, per chi la richiede, una frequenza a tempo
parziale (20 ore settimanali). Il servizio è effettuato anche nel mese di agosto.
Nelle attività è previsto annualmente un soggiorno della durata minima di 14
giorni in località turistica.
k) convivenze guidate, al massimo di 3-4 persone, per adolescenti o per
handicappati adulti o per anziani, qualora si tratti di soggetti aventi una
autonomia sufficiente per provvedere autonomamente alle loro principali esigenze
e necessitanti di assistenza non continuativa;
l) comunità alloggio, aventi al massimo 8 posti - più uno o due posti
letto per emergenze temporanee - per minori o per handicappati adulti o per
anziani o per altri soggetti non in grado di vivere autonomamente. La presa
in carico residenziale comprende il complesso delle azioni atte a supportare
la vita dell'ospite nell'arco completo delle 24 ore. La comunità alloggio si
orienta in una logica di integrazione nella vita sociale del territorio in cui
è ubicata; pertanto la progettualità è indirizzata all'organizzazione di attività
ed interventi esterni alla struttura. E' previsto un periodo di soggiorno annuale
di minimo 14 giorni;
m) provvedimenti per assicurare modalità di trasporto individuali, da
parte del competente assessorato ai trasporti, per le persone handicappate non
in grado di servirsi dei mezzi pubblici. Tra le disposizioni si prevede l'istituzione
dei buoni taxi da assegnare previa verifica dei bisogni e delle priorità (lavoro,
scuola, cure sanitarie e riabilitazione, tempo libero);
n) servizi di ospitalità notturna e fornitura pasti alle persona senza
fissa dimora;
o) interventi nei confronti dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle
autorità giudiziarie;
p) prestazioni di protezione sociale nei riguardi delle persone dedite
alla prostituzione;
q) autorizzazione preventiva al funzionamento delle strutture pubbliche e private
di ricovero per minori, per anziani, per handicappati;
r) vigilanza delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale,
pubbliche o private;
s) rapporti con l'autorità giudiziaria in materia di interdizione, inabilitazione,
ovvero di tutela e curatela ed altre forme di salvaguardia giuridica, ad esclusione
dei soggetti di competenza sanitaria. Si prevede, inoltre, con apposita disposizione,
l'istituzione presso il Cisa 12 di un ufficio locale di pubblica tutela. Tale
sportello ha lo scopo di: - informare i cittadini sulle forme giuridiche di
tutela previste dalla normativa in vigore; - aiutare gli interessati nella predisposizione
delle relative pratiche; - inoltrare direttamente le istanze corrispondenti;
- supportare il tutore, il curatore, …, nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.2 Tutte le previste strutture, diurne e residenziali, devono essere inserite
nel vivo del contesto sociale in modo da evitare, in tutta la misura del possibile,
i nefasti effetti dell'emarginazione e consentire, quindi, un continuo interscambio
con la cittadinanza.
Modalità di richiesta dei servizi
4.1 I servizi possono essere richiesti presso le sedi territoriali del Cisa
12 da parte di tutti i cittadini dei Comuni afferenti al Consorzio.
4.2 I cittadini che si rivolgono al Cisa 12 per richiedere assistenza, sono
guidati alla presentazione della necessaria domanda scritta, corredata dall'eventuale
documentazione. A questo proposito le organizzazioni di volontariato e le altre
forze sociali possono fornire il necessario appoggio a coloro che ne hanno bisogno
e lo richiedono. Nei casi d'urgenza o per motivi particolari, la domanda può
essere presentata anche verbalmente. L'operatore che la riceve è tenuto a registrarla
e a fornire immediatamente copia, datata, al soggetto interessato o a chi lo
rappresenta o alla relativa associazione di volontariato.
4.3 Il termine entro il quale si conclude il procedimento - avviato con la presentazione
della domanda regolarmente compilata - è fissato in trenta giorni.
4.4 I richiedenti i servizi o le prestazioni la cui domanda non sia stata accolta
possono ricorrere al Presidente del Cisa 12 entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di diniego. Possono, altresì, ricorrere al Presidente, nel
medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o
di sospensione o di riduzione dell'entità del servizio o della prestazione erogata.
Il Presidente, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla
data del ricevimento del ricorso.
Verifiche da parte delle associazioni sociali e di tutela dell'utenza
5.1 E' assicurata alle associazioni sociali e di tutela dell'utenza la facoltà
d'accesso - regolata con apposita delibera - alle relative strutture diurne
e residenziali, al fine di osservarne e verificarne la gestione sia dal punto
di vista dell'idoneità delle sedi sia della qualità dei servizi erogati nonché
della rispondenza delle prestazioni educative ed assistenziali ai criteri generali
affermati negli atti regolamentari vigenti.
5.2 L'Amministrazione consortile fornisce alle suddette associazioni l'elenco
delle proprie strutture, diurne e residenziali, ed i dati aggiornati sul numero
degli ospiti. L'accesso deve essere consentito in ogni momento, salvo gravi
ed eccezionali motivi dipendenti da cause di servizio che l'Amministrazione
consortile provvederà a giustificare.
Concorso degli utenti al costo dei servizi
6.1. Gli interventi di competenza del Cisa 12 sono assicurati a titolo gratuito
ai soggetti aventi redditi inferiori al minimo vitale e privi di beni. Qualora
l'interessato, e per i minori i loro genitori, sia in possesso di redditi superiori
a quelli definiti da apposita deliberazione del Cisa 12, verrà richiesta una
compartecipazione alle spese.
6.2. Le eventuali contribuzioni economiche a carico delle persone assistite
devono essere calcolate:
a) previa verifica della condizione economica del richiedente, effettuata secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
b) tenendo in considerazione gli obblighi familiari nonché gli impegni di altro
genere sottoscritti (mutui, affitti, ratei vari, …);
c) conservando a disposizione personale del soggetto interessato non ricoverato
a tempo pieno, una somma non inferiore agli importi della pensione minima Inps
e del canone di locazione eventualmente corrisposto;
d) conservando a disposizione personale del soggetto interessato ricoverato
a tempo pieno, una adeguata quota per le spese personali.
6.3. Per il servizio di centro diurno previsto al punto 3.1 per soggetti con
handicap intellettivo, è richiesto agli utenti un contributo al costo del solo
servizio di trasporto e mensa, calcolato sulla base del reddito del solo beneficiario
e secondo le tariffe fissate dall'apposito regolamento.
6.4. Nel caso in cui gli utenti dispongano di beni mobili e di beni immobili
non necessari per l'attività svolta, gli interventi vengono forniti previa stipula
di accordi diretti a rimborsare le spese sostenute dal Cisa 12. Il rimborso
dovrà aver luogo non appena superate le difficoltà economiche o in occasione
della successione ereditaria conseguente al decesso del debitore.
7. Interventi non consentiti
7.1. Nel territorio del Cisa 12 non sono consentiti i seguenti interventi
socio-assistenziali:
a) rilascio di autorizzazioni per la costruzione o rifacimento di strutture
a carattere di internato per minori o per soggetti con handicap aventi una capienza
complessiva superiore a 8-10 posti, comprese le strutture costituite da due
o più gruppi assimilabili alle comunità alloggio o alle case famiglia;
b) erogazione di finanziamenti, di qualsiasi natura ed entità, a favore di istituti
di ricovero aventi una capienza complessiva superiore a 10 posti, ad esclusione
del pagamento delle rette di ricovero fino all'inserimento dei soggetti nei
servizi e nelle strutture alternative nel territorio del Cisa 12;
c) affidamento a soggetti privati, comprese le cooperative sociali, da parte
degli enti gestori di attività socio-assistenziali, delle funzioni concernenti
la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi,
i controlli e la vigilanza ordinaria;
7.2. Nell'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali ad enti
privati, comprese le cooperative sociali, deve essere evidenziato che essi sono
tenuti a corrispondere a tutto il personale addetto, compresi i soci lavoratori,
gli emolumenti economici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.
8. Disposizioni finali
8.1. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente delibera quadro,
verranno predisposti i provvedimenti occorrenti per la sua concreta attuazione.
8.2. L'esecuzione della presente delibera quadro e dei provvedimenti di cui
al punto precedente saranno sottoposti a verifiche periodiche (di norma annuali)
con le forze sociali (sindacati, associazioni sociali e di tutela degli utenti,
…) operanti nell'ambito territoriale del Cisa 12, ai quali verranno fornite
tutte le informazioni disponibili in merito all'andamento dei servizi.
2004
Note
( [1]) Peraltro, tale obiettivo è anche richiamato all'articolo 2 dello
Statuto del Comune di Nichelino.
( [2]) Si tratta di un principio fondamentale espresso all'art. 1, comma 1,
dalla legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" dell' 8 novembre 2000.
( [3]) Cfr. l'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
( [4]) Si ricorda che la legge nazionale sull'assistenza e servizi sociali,
legge 328/2000, ha assunto solo il criterio della priorità di accesso
(cfr. articolo 2, comma 3, legge 328/2000) per i soggetti più deboli
(anziani non autosufficienti, handicappati, minori a rischio, ecc.) a generici
livelli essenziali di prestazione. Tra i livelli essenziali delle prestazioni
si ricordano i seguenti interventi: misure di contrasto della povertà;
misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio
di persone totalmente dipendenti o incapaci; interventi di sostegno per i minori
in situazioni di disagio; misure di sostegno alle donne in difficoltà;
interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione,
per le persone con handicap intellettivo grave, dei centri socio-riabilitativi
e delle comunità-alloggio; prestazioni integrate di tipo socio-educativo
per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci;
(cfr. art. 22,
comma 2, legge 328/2000).
( [5]) Art. 118, comma 4, della Costituzione.
( [6]) Cfr. l'art. 54 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha
stabilito che è il settore sanitario che deve garantire le prestazioni
socio-sanitarie di cui l'allegato 1/c (Area integrazione socio sanitaria) del
Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 29 novembre 2001
sui Lea (Livelli essenziali di assistenza). Tra le prestazioni dell'allegato
1/c, si ricorda, vi è l'assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale.
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