TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO
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RICORRONO
- COMUNE DI RIVOLI (TO), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Antonino
BOETTI, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto, in esecuzione
della deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27/3/2002 dall'Avv. Roberto
CARAPELLE del Foro di Torino e dall'Avv. Mario MENGHINI del Foro di Roma e nella
studio del secondo in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, elettivamente domiciliato.
- COMUNE DI GRUGLIASCO (TO), in persona del Sindaco pro tempore
Prof. Mariano TURIGLIATTO, rappresentato e difeso per delega a margine del presente
atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/3/2002
dall'Avv. Roberto CARAPELLE del Foro di Torino e dall'Avv. Mario MENGHINI
del Foro di Roma e nello studio del secondo in ROMA, VIA DELLA MERCEDE,
elettivamente domiciliato.
- COMUNE DI COLLEGNO (TO), in persona del Sindaco pro tempore,
Sig. UMBERTO D'OTTAVIO, rappresentato e difeso per delega a margine del presente
atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del /2002 dall'Avv.
Roberto CARAPELLE del Foro di Torino e dall'Avv. Mario MENGHINI del Foro di
Roma e nello studio del secondo in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, elettivamente domiciliato
RICORRENTI
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Presidente
del Consiglio dei Ministri pro tempore, ex lege elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
RESISTENTE
E CONTRO
- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, ex lege
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI, 12
CONTROINTERESSATO
E CONTRO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, ex lege elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
CONTROINTERESSATO
PER L'ANNULLAMENTO
Previa sospensione, del D.P.C.M. del 29/11/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 08/02/2002, ALLEGATO 1 C. intitolato "Area integrazione socio--sanitaria",
nelle seguenti statuizioni: pag. 36 punto e): "prestazioni di aiuto infermieristico
e assistenza tutelare alla persona"; pag. 41 punto b): "prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi";
pag. 42 punto a): "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale
delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi
interventi di sollievo"; pag. 43 punto b): "prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in struttura a bassa intensità assistenziale"; pag.
44 punto c): "prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale
per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare"; pag. 45 punto
b) "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale
delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi
di sollievo"; pag. 46 punto a): "prestazioni di cura e riabilitazione
e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale",
nella parte in cui dispone a carico delle finanze comunali una percentuale
di partecipazione alle spese sanitarie ivi indicate compresa tra il 30% ed il
60% del totale, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso
quanto deliberato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 22/11/2001,
nella parte riferita alla materia oggetto del presente ricorso.
************
Si ritiene di dover impugnare il suindicato provvedimento per seguenti
MOTIVI
VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 D.Lgs.
30/12/92 n. 502 E DEGLI ARTT. 1 E 2 L. 23/12/78 N. 833; VIOLAZIONE DELL'ART.
3 SEPTIES D.LGS. 30/12/92 N. 502
Il D.P.C.M. 29/11/02 in questa sede impugnato, è stato emanato in attuazione
dell'art. 6 dei D.L. 18/09/2001 n. 347 (Interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria), il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri vengano definiti i livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502.
L'art. 1 D.Lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell'art. 1 L. 23/10/92 N. 421) da ultimo citato, dispone al comma
2 che il Servizio sanitario nazionale assicura, in coerenza con i principi
e gli obiettivi indicati dagli artt. 1 e 2 della L. 23/12/78 N. 833 i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, nel rispetto dei principi della dignità
della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza,
della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Dispone altresì al comma 7 che sono posti a carico del Servizio sanitario,
tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che presentano, evidenze
scientifiche di un beneficio di salute a fronte delle risorse impiegate, mentre
sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del S.S.N. le tipologie
di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che non rispondono a necessità
assistenziali tutelate; che non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza;
che, in presenza di altre forme di assistenza, non soddisfano il principio dell'economicità.
L'art 2 della L. 23/12/1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale), richiamato insieme all'art. 1, del predetto D.Lgs 502/1992, indica
i principi nel cui rispetto devono essere individuati i livelli essenziali di
assistenza ed elenca tra gli obiettivi perseguiti dal S.S.N. nell'ambito delle
sue competenze, rispettivamente ai punti f) e g), la tutela della salute
degli anziani, anche al fine di prevenire e rimuovere le condizioni che
possono concorrere alla loro emarginazione; la tutela della salute mentale,
privilegiando il momento preventivo ed inserendo i servizi psichiatrici nei
servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione
e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, ed a favorire
il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbi psichiatrici.
Con l'art. 3 septies del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria), articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 19/06/1999
n. 229, viene introdotta la definizione di prestazioni sociosanitarie indicando
con tale accezione "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, bisogni di salute alla persona che richiedono unitariamente
prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale…."
Dette prestazioni sociosanitarie vengono distinte in:
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
Ai sensi del comma 4 del D.L.gs 502/92 le prestazioni da ultimo citate sono
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente
sanitaria "e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani,
handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie
per infezioni HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti
a patologie cronico - degenerative".
Al sensi del comma 5 dell'art. 3 septies del D.Lgs 502/92 citato, dette prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende
sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria; lo stesso
D.P.C.M. 14/02/01, di attuazione della predetta norma, all'art. 3 comma 3° precisa
ulteriormente che le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
di cui all'art. 3 septies comma 4° sono quelle "attribuite alla fase post-acuta
caratterizzate all''inscindibilità del concorso di più apporti professionali
sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui
risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari
impegnati nell'assistenza" Anche tale D.P.C.M. 14/02/01 dispone che dette
prestazioni debbano essere erogate dalle aziende sanitarie e che vadano poste
a carico del Servizio Sanitario:
Le disposizione del decreto amministrativo impugnate in questa sede vanno
necessariamente analizzate alla luce del quadro normativo di riferimento, così
come si è brevemente tratteggiato, tenendo altresì conto della normativa, che
si richiamerà nel prosieguo, disciplinante il diritto alle categorie di
soggetti interessati da detto atto amministrativo.
Le prescrizioni oggetto del presente ricorso sono contenute nell'allegato
1 C del DPCM 29/11/2001, intitolato "Area integrazione socio-sanitaria",
contenente una tabella riepilogativa, nella cui premessa viene specificato
che, accanto alle prestazioni sanitarie, vengono indicate anche le "prestazioni
sanitarie di rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente
sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per
le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuitile alle risorse
fìnanziarie destinate al Servizio Sanitario nazionale", percentuale che
varia da un minimo del 30% fino ad un massimo del 60%, che è stata posta a carico
dell'utente o del Comune.
In concreto si tratta delle seguenti prestazioni:
Nell'ambito dell'assistenza programmata a domicilio, le prestazioni di aiuto
infermieristico e di assistenza tutelare alla persona: la percentuale di costi
a carico dell'utente o del Comune è pari al 50%.
Nell'ambito dell'attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi
riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, le prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per
disabili gravi; la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è
pari al 30%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi
riabilitativi a favore di anziani, le prestazioni terapeutiche di recupero e
mantenimento funzionare delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale,
ivi compresi interventi di sollievo, la percentuale di costi a carico dell'utente
o del Comune è pari al 50%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi
a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, le prestazioni
terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;
la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 60%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi
a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, le prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi, la percentuale
di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 30%; per disabili
privi di sostegno familiare la percentuale di costi a carico dell'utente o del
Comune e pari al 60%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi
a favore di anziani, le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale ivi
compresi interventi di sollievo, la percentuale di costi a carico dell'utente
o del Comune e pari al 50%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette
da AIDS, le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici
nella fase di lungoassistenza in regime residenziale, la percentuale di costi
a carico dell'utente o del Comune è pari al 30%.
Occorre in primo luogo rilevare come il provvedimento impugnato sia contrario
alla legge anche nelle proprie premesse metodologiche, laddove, nell'introduzione
alla tabella riepilogativa sopra riportata, pur definendo gli interventi in
oggetto quali prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, dispone
che una percentuale significativa del relativo costo venga accollata al Comuni.
Siffatto provvedimento viola le disposizioni in materia sanitaria sopra richiamate
e, segnatamente, l'art. 3 septies del D.Lgs 30//12/92 n. 502, il quale espressamente
statuisce che solo le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria siano di competenza
dei Comuni, mentre, anche ai sensi del D.P.C.M. 14/02/01, le prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale sono di competenza delle A.S.L. ed a carico delle stesse,
e quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle
aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
Si vuole evidenziare che il problema non è solo di carattere terminologico,
in quanto, nella sostanza, le prestazioni in oggetto rientrano concretamente
tra quelle sanitarie a rilevanza sociale, ed anzi, addirittura si ritiene che
possano essere collocate tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria.
Tale attività, come si è specificato nell'introduzione normativa, sono caratterizzate
da una particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria,
ed attengano principalmente alle aree... anziani, handicap, patologie psichiatriche,
... patologie per infezioni da HIV ... inabilità o disabilità conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
Come si evince dall'elencazione sopra riportata, tutte le prestazioni del D.P.C.M.
in questione sono terapeutiche in senso stretto e proprio, riguardando
appunto attività infermieristiche, diagnostiche, di recupero funzionale, interventi
di sollievo, cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici. Non si tratta
pertanto, come viene semplicisticamente indicato nella premessa richiamata,
di prestazioni nelle quali la componente sanitarie e quella sociale non risultino
operativamente distinguibili.
Anzi, l'unico motivo di incidenza in ambito sociale delle prestazioni in oggetto,
attiene al fatto che si tratta di attività terapeutiche da porre in essere in
favore di categorie "deboli", destinatarie di una specifica normative di tutela
e che, per quanto attiene alla materia della integrazione sanitaria che qui
interessa, devono esser assicurate, per legge, dalle aziende sanitarie e comprese
nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Si vuole comunque precisare che, quand'anche le prestazioni in oggetto non venissero
ricomprese tra quelle ad elevata integrazione sanitaria, certamente dovrebbero
essere classificate tra le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui
all'art. 3 septies del D.Lgs. 502/92, definite quali attività finalizzate alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi
o invalidanti di patologie congenite e acquisite.
Anche queste prestazioni, come si è già avuto modo di precisare, sono
di competenza ed a carico delle A.S.L.
Nessuna delle prestazioni in oggetto può invece essere ricondotta nell'ambito
della categoria delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che, per legge,
sono attribuite alla competenza dei Comuni, nella quale rientrano le attività
del sistema sociale aventi l'obiettivo di supportare la persona in stato di
bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato
di salute.
E' fondamentale rilevare che le categorie di prestazioni sociosanitarie individuate
dalla legge sono unicamente le tre che si sono elencate, e sono assoggettate
alla disciplina che si è richiamata.
Non esiste nell'ordinamento giuridico la quarta categoria individuata, del tutto
illegittimamente ed arbitrariamente, dal D.P.C.M. impugnato, costituita dalle
prestazioni sociosanitarie a parziale rilevanza sociale o, a seconda del punto
di vista, a parziale rilevanza sanitaria.
Si rammenta che l'atto amministrativo in oggetto trova il suo fondamento
normativo nell'art. 6 del D.L. 347/01, il quale ha attribuito alla potestà regolamentare
il compito di definire in concreto i livelli essenziali di assistenza,
in conformità con i principi normativi vigenti in detta materia, principi sopra
delineati.
Il D.P.C.M. 29/11/02, così come non aveva il potere di operare nuovi "tagli"
alla sanità, escludendo, d'arbitrio, tipologie di prestazioni che per legge
devono essere assicurate dal Servizio sanitario, parimenti non aveva l'autorità
di operare una ripartizione delle competenze sanitarie e dei relativi oneri,
tra aziende sanitarie e Comuni, diversa rispetto a quella disciplinata dalla
normativa di riferimento.
In buona sostanza il D.P.C.M. in oggetto aveva unicamente il compito ed il potere
di determinare, nel dettaglio, quali prestazioni sanitarie, alla luce
dei principi legislativi vigenti, dovevano essere inserite nei livelli di assistenza,
e quali dovevano restare escluse. Non aveva per contro il potere di "inventarsi"
una ripartizione degli oneri tra Stato e Comuni nell'ambito di quelle
prestazioni i cui costi, per legge, devono essere sostenuti dal servizio sanitario.
Delle due l'una. O determinate prestazioni non vanno incluse nei livelli di
assistenza, ed il relativo onere va posto a carico dell'utente, oppure, ricorrendone
i presupposti, le stesse prestazioni vanno incluse nei livelli di assistenza
e allora, a secondo della tipologia dell'attività, della stessa dovrà farsi
carico il Comune (prestazione sociale a rilevanza sanitaria), oppure l'azienda
sanitaria (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale). Il D.P.C.M. in oggetto
non poteva inserire nei livelli essenziali di assistenza talune prestazioni
smembrandone arbitrariamente gli oneri sulla base del falso presupposto della
particolare incidenza sociale.
Invero, con tale atto amministrativo, i costi di alcune prestazioni terapeutiche,
da erogarsi nel confronti di categorie "deboli", particolarmente tutelate dalla
legge che per legge devono essere assicurate e garantite dal S.S.N., sono state
accollate ai Comuni di appartenenza, nonostante, per legge, gli stessi siano
tenuti a farsi carico unicamente delle prestazioni sociali, ovvero di quegli
interventi di sostegno, di aiuto, di ospitalità o comunque, atti a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale di soggetti socialmente o clinicamente svantaggiati.
II
VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 26 L. 23/12/78 N. 833; VIOLAZIONE
DELLA L. l3/5/78 N. 180; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L. 05/06/1990 N. 135; VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 L. 04/08/1955 N. 692; VIOLAZIONE DELL'ART. 29 L. 12/02/1968 N. 132.
Il D.P.M.C. impugnato contrasta altresì insanabilmente con le disposizioni normative
dettate per la tutela delle categorie colpite da detto provvedimento, ovvero
dei malati di Alzheimer, degli anziani cronici non autosufficienti e dei pazienti
psichiatrici privi di autonomia, delle persone affette da AIDS.
Vengono in considerazione i principi stabiliti dalle seguenti norme:
La Legge 23/12/1978 n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale
dispone all'art. 1 che il S.S.N. ha come obiettivo precipuo quello della
promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali
e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti
del servizio, e statuisce, all'art. 2 punti 3) e 4) che il conseguimento
di tali finalità viene assicurato mediante la diagnosi e la cura degli eventi
morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata, nonché
la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica.
Il S.S.N. persegue (punti f e g) la tutela della salute degli anziani, la
tutela della salute mentale…inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione,
pur nella specificità delle misure terapeutiche, in modo da favorire il recupero
ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.
Si richiama poi l'art. 14, a norma del quale l'U.S.L. deve provvedere
all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare,
per le Malattie fisiche e psichiche, all'assistenza ospedaliera per le malattie
fìsiche e psichiche ed alla riabilitazione.
L'art. 26, infine, prevede, in tema di prestazioni di riabilitazione,
che le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque
causa sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi
o mediante convenzioni.
La Legge 13/05/1978 n. 180 stabilisce che le Unità sanitarie locali
devono assicurare a tutti cittadini le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione,
cura e riabilitazione delle malattie mentali. Si rammenta al riguardo che le
Province hanno trasferito alle ASL il personale ed i finanziamenti concernenti
tutti i pazienti psichiatrici, compresi quelli anziani autosufficienti e non
autosufficienti.
La Legge 05/06/1990 n. 135 che disciplina il programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, dispone all'art. 1 comma
2° che le unità sanitarie locali promuovono la graduale attivazione di servizi
per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate,
finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata
la fase acuta della malattia. sia possibile la dimissione dall'ospedale e la
prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti.
Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario,
del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione
che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero,
anche nelle ipotesi in cui il trattamento a domicilio venga attuato presso
residenze collettive o case alloggio anche in regime di convenzione.
La Legge 04/08/1955 n. 692 sull'estensione dell'assistenza di malattia
ai pensionati di invalidità e vecchiaia, la quale dispone, all'art. 3.
che l'assistenza di malattia a favore degli assistiti titolari di pensioni di
invalidità e di vecchiaia, ed ai loro familiari, si attua attraverso le prestazioni
generiche e specialistiche; ospedaliere; farmaceutiche ed integrativa sanitaria.
Detta disposizione prevede che "tale assistenza spetta senza limiti di
durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia" indicate nell'apposito
elenco redatto dal Ministro del lavoro.
La Legge 12/02/1968 n. 132 in materia di Enti e di assistenza ospedaliera,
all'art. 29, impone alle Regioni di programmare i posti letto degli ospedali
tenendo conto delle esigenze dei malati acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti.
III
VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE
Il decreto impugnato si pone altresì in contrasto con il principio fondamentale
sancito dall'art. 23 Cost. Le disposizioni in oggetto, pur essendo contenute
in un atto amministrativo, e in assenza di qualsivoglia fondamento normativo,
impongono ai Comuni obblighi e prestazioni obbligatorie aggiuntive rispetto
a quelle previste dalla legge.
Il tutto in violazione della riserva assoluta di legge prevista dalla norma
costituzionale richiamata.
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Il D.P.C.M. oggetto del presente ricorso presenta altresì rilevanti vizi di
eccesso di potere, in parte già evidenziati nella prima parte del ricorso.
Detta arbitrarietà si è sostanziata nel fatto stesso di aver operato tale ripartizione,
nella scelta delle singole prestazioni da accollare in parte alla finanza comunale
e nella determinazione delle quote di rispettiva competenza.
Sotto il primo motivo si è già avuto modo di lamentare come l'atto abbia disposto
in maniera del tutto arbitraria, al di fuori di una esplicita autorizzazione
normativa, ed anzi in aperto contrasto con la legislazione di riferimento,
una ripartizione dei costi di determinate prestazioni tra il servizio sanitario
ed i Comuni.
Si aggiunge che neanche l'accordo sottoscritto nella Conferenza Stato - Regioni
del 22/11/2001, dice alcunchè al riguardo.
Quanto al secondo profilo, la disamina delle singole prestazioni discriminate,
come sopra elencate, consente di percepire l'arbitrarietà, l'illogicità e l'iniquità
delle statuizioni impugnate.
Si cita, tra gli esempi più significativi, la prestazione di cui
al punto b) a pagina 41 del decreto, - prestazioni diagnostiche, terapeutiche
e socioriabilitative in regime semiresidenziale -: qualora queste
prestazioni debbano essere disposte in favore di disabili fisici, psichici e
sensoriali non ulteriormente connotati, le stesse gravano integralmente sul
servizio sanitario; quando le stesse identiche prestazioni vengono disposte
per disabili gravi, è previsto l'accollo a carico del Comune del 30%
del relativo costo!
E' evidente che, essendo la tipologia delle prestazioni identica nei due casi,
si è gravato nel secondo caso il Comune di una percentuale di costo, unicamente
facendo riferimento alla qualità del soggetto beneficiario (disabile grave).
Parinienti stridente è il contrasto che si riscontra con riferimento
alle prestazioni di cui al punto b) a pagina 43 del decreto - prestazioni
terapeutiche e socioriabilitative in favore di persone con problemi psichiatrici
-: quando queste vendono disposte in regime residenziale, sono interamente
a carico de servizio sanitario; quando le stesse prestazioni vengono disposte
in strutture a bassa intensità assistenziale, è previsto che il comune se ne
accolli una percentuale di costo pari addirittura al 60%!
Analoghe considerazione si possono fare per tutte le altre prestazioni discriminate,
tutte aventi ad oggetto attività terapeutiche normalmente a carico del servizio
sanitario, i cui costi vendono parzialmente dirottati sui Comuni unicamente
per le qualità dei destinatari: disabili gravi, disabili privi di sostegno familiare,
soggetti non autosufficienti in regime residenziale, persone affette da AIDS,
oltre ai soggetti sopra menzionati.
Tale criterio operativo, oltre a presentare evidenti dubbi di illegittimità
costituzionale, soprattutto nei casi in cui i Comuni di riferimento non siano
materialmente in grado di sopportare detti costi e gli stessi debbano
essere sostenuti dagli utenti (i quali, viste le patologie, sono nella gran
parte dotati di assai scarse possibilità economiche e quasi sempre già
assistiti dai servizi), violano i principi stabiliti nelle richiamate disposizioni
normative che disciplinano la materia dell'integrazione sociosanitaria e della
ripartizione dei costi tra Aziende sanitarie e Comuni.
Vi è poi l'ultimo profilo di illegittimità, che si connette con mancanza di
ogni e qualunque specificazione delle ragioni che hanno portato alla quantificazione
delle percentuali di costo poste a carico dei Comuni.
Per quale ragione si è disposto che le spese delle prestazioni terapeutiche
in favore di persone con problemi psichiatrici in strutture a bassa intensità
assistenziale debbano essere sostenute dal Comuni nella misura del 60% e non
del 10% o dell'80%?
Perché è stata indicata una percentuale così elevata quando, per le stesse identiche
prestazioni, corrisposte ai medesimi soggetti in regime residenziale,
non è previsto alcun contributo da parte del Comune?
Perché delle prestazioni terapeutiche in favore del disabile grave dotato
di sostegno familiare deve farsi carico il Comune per il 30% della spesa,
e delle prestazioni terapeutiche in favore dei disabili privi di sostegno
familiare debba addirittura contribuire il Comune nella misura dei 60%?
Nella fattispecie ora richiamata, nonostante la prestazione resa sia la stessa,
posta in essere dal medesimo personale e con l'utilizzo delle stesse attrezzature,
le percentuali di incidenza sulle finanze comunali sono differenti.
Il solo fatto che l'utente sia o meno dotato di sostegno familiare, e quindi
non la tipologia della prestazione, bensì la mera provenienza familiare dell'assistito,
fa variare l'entità dell'intervento del Comune.
Non vi è pertanto alcun collegamento tra la quantificazione della percentuale
di spesa da porre a carico del Comune ed il tipo di prestazione.
L'unica logica che si ravvisa si sostanzia nella scelta (sulle cui ragioni politiche
non è questa la sede per addentrarsi), di addossare al Comune l'onere di contribuire
in misura consistente alla spesa di tutte quelle prestazioni terapeutiche
che, stante la natura delle infermità dei beneficiari, sono destinate a protrarsi
per tutta la vita di questi ultimi.
Si tratta di prestazioni enormemente onerose, che certamente i Comuni, in assenza
di una specifica attribuzione di risorse, non ce la faranno a sostenere, se
non a prezzo del dirottamento di risorse destinate ad altri fondamentali scopi.
ISTANZA DI SOSPENSIVA
Del fumus si è detto.
Il periculum, è insito nell'estrema delicatezza degli interessi coinvolti
e nella considerevole incidenza del provvedimento impugnato sulle risorse comunali,
talché la sua applicazione determinerebbe un danno grave ed irreparabile a carico
dei Comuni ricorrenti.
*********
Tutto ciò premesso si assumono le seguenti
CONCLUSIONI
- Disporsi l'annullamento, previa sospensione, del D.P.C.M. del 29/11/2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/02/2002, ALLEGATO 1 C. intitolato
"Area integrazione socio-sanitaria", nelle seguenti statuizioni: pag. 36
punto e): "prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla
persona"; pag. 41 punto b): "prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi""; pag.
42 punto a): "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale
delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi
interventi si sollievo"; pag. 43 punto b): "prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale"; pag.
44 punto c): "prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in regime residenziale
per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare"; pag. 45.
b) "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle
abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi
di sollievo"; pag. 46 punto a): "prestazioni di cura e riabilitazione
e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale",
nella parte in cui dispone a carico delle finanze comunali una percentuale
di partecipazione alle spese sanitarie ivi indicate compresa tra il 30% ed
il 60% del totale, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti,
ivi compreso quanto deliberato dalla Conferenza Stato - Regioni nella
seduta del 22/11/2001, nella parte riferita alla materia oggetto del presente
ricorso.
- Vinte le spese.
Ruolo di cui all'art. 9 L. 23/12/1999 N. 488 e successive modificazioni e integrazioni,
si dichiara che il presente ricorso, non essendo determinabile il valore della
domanda, rientra nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della tabella.
Si producono:
Copia D.P.C.M. del 29/11/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/02/2002
Delibera N.
Delibera N.
Delibera N.
Torino - Roma 3 aprile 2002
Avv. Roberto CARAPELLE
Avv. Mario MENGHINI
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