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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

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RICORRONO

- COMUNE DI RIVOLI (TO), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Antonino BOETTI, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27/3/2002 dall'Avv. Roberto CARAPELLE del Foro di Torino e dall'Avv. Mario MENGHINI del Foro di Roma e nella studio del secondo in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, elettivamente domiciliato.
- COMUNE DI GRUGLIASCO (TO), in persona del Sindaco pro tempore Prof. Mariano TURIGLIATTO, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/3/2002 dall'Avv. Roberto CARAPELLE del Foro di Torino e dall'Avv. Mario MENGHINI del Foro di Roma e nello studio del secondo in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, elettivamente domiciliato.
- COMUNE DI COLLEGNO (TO), in persona del Sindaco pro tempore, Sig. UMBERTO D'OTTAVIO, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del /2002 dall'Avv. Roberto CARAPELLE del Foro di Torino e dall'Avv. Mario MENGHINI del Foro di Roma e nello studio del secondo in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, elettivamente domiciliato

RICORRENTI

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
, in persona del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, ex lege elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12

RESISTENTE

E CONTRO

- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, ex lege elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12

CONTROINTERESSATO

E CONTRO

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ex lege elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione, del D.P.C.M. del 29/11/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/02/2002, ALLEGATO 1 C. intitolato "Area integrazione socio--sanitaria", nelle seguenti statuizioni: pag. 36 punto e): "prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona"; pag. 41 punto b): "prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi"; pag. 42 punto a): "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo"; pag. 43 punto b): "prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in struttura a bassa intensità assistenziale"; pag. 44 punto c): "prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare"; pag. 45 punto b) "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo"; pag. 46 punto a): "prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale", nella parte in cui dispone a carico delle finanze comunali una percentuale di partecipazione alle spese sanitarie ivi indicate compresa tra il 30% ed il 60% del totale, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso quanto deliberato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 22/11/2001, nella parte riferita alla materia oggetto del presente ricorso.

************

Si ritiene di dover impugnare il suindicato provvedimento per seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 D.Lgs. 30/12/92 n. 502 E DEGLI ARTT. 1 E 2 L. 23/12/78 N. 833; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 SEPTIES D.LGS. 30/12/92 N. 502

Il D.P.C.M. 29/11/02
in questa sede impugnato, è stato emanato in attuazione dell'art. 6 dei D.L. 18/09/2001 n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502.
L'art. 1 D.Lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 L. 23/10/92 N. 421) da ultimo citato, dispone al comma 2 che il Servizio sanitario nazionale assicura, in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli artt. 1 e 2 della L. 23/12/78 N. 833 i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Dispone altresì al comma 7 che sono posti a carico del Servizio sanitario, tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che presentano, evidenze scientifiche di un beneficio di salute a fronte delle risorse impiegate, mentre sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del S.S.N. le tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che non rispondono a necessità assistenziali tutelate; che non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza; che, in presenza di altre forme di assistenza, non soddisfano il principio dell'economicità.
L'art 2 della L. 23/12/1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), richiamato insieme all'art. 1, del predetto D.Lgs 502/1992, indica i principi nel cui rispetto devono essere individuati i livelli essenziali di assistenza ed elenca tra gli obiettivi perseguiti dal S.S.N. nell'ambito delle sue competenze, rispettivamente ai punti f) e g), la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo ed inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, ed a favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbi psichiatrici.
Con l'art. 3 septies del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, viene introdotta la definizione di prestazioni sociosanitarie indicando con tale accezione "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute alla persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale…."
Dette prestazioni sociosanitarie vengono distinte in:
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria

Ai sensi del comma 4 del D.L.gs 502/92 le prestazioni da ultimo citate sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria "e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative".
Al sensi del comma 5 dell'art. 3 septies del D.Lgs 502/92 citato, dette prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria; lo stesso D.P.C.M. 14/02/01, di attuazione della predetta norma, all'art. 3 comma 3° precisa ulteriormente che le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 septies comma 4° sono quelle "attribuite alla fase post-acuta caratterizzate all''inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza" Anche tale D.P.C.M. 14/02/01 dispone che dette prestazioni debbano essere erogate dalle aziende sanitarie e che vadano poste a carico del Servizio Sanitario:

Le disposizione del decreto amministrativo impugnate in questa sede vanno necessariamente analizzate alla luce del quadro normativo di riferimento, così come si è brevemente tratteggiato, tenendo altresì conto della normativa, che si richiamerà nel prosieguo, disciplinante il diritto alle categorie di soggetti interessati da detto atto amministrativo.
Le prescrizioni oggetto del presente ricorso sono contenute nell'allegato 1 C del DPCM 29/11/2001, intitolato "Area integrazione socio-sanitaria", contenente una tabella riepilogativa, nella cui premessa viene specificato che, accanto alle prestazioni sanitarie, vengono indicate anche le "prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuitile alle risorse fìnanziarie destinate al Servizio Sanitario nazionale", percentuale che varia da un minimo del 30% fino ad un massimo del 60%, che è stata posta a carico dell'utente o del Comune.
In concreto si tratta delle seguenti prestazioni:
Nell'ambito dell'assistenza programmata a domicilio, le prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona: la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 50%.
Nell'ambito dell'attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi; la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 30%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani, le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionare delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo, la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 50%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale; la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 60%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi, la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 30%; per disabili privi di sostegno familiare la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune e pari al 60%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani, le prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale ivi compresi interventi di sollievo, la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune e pari al 50%.
In materia di attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS, le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale, la percentuale di costi a carico dell'utente o del Comune è pari al 30%.
Occorre in primo luogo rilevare come il provvedimento impugnato sia contrario alla legge anche nelle proprie premesse metodologiche, laddove, nell'introduzione alla tabella riepilogativa sopra riportata, pur definendo gli interventi in oggetto quali prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, dispone che una percentuale significativa del relativo costo venga accollata al Comuni.
Siffatto provvedimento viola le disposizioni in materia sanitaria sopra richiamate e, segnatamente, l'art. 3 septies del D.Lgs 30//12/92 n. 502, il quale espressamente statuisce che solo le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria siano di competenza dei Comuni, mentre, anche ai sensi del D.P.C.M. 14/02/01, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle A.S.L. ed a carico delle stesse, e quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
Si vuole evidenziare che il problema non è solo di carattere terminologico, in quanto, nella sostanza, le prestazioni in oggetto rientrano concretamente tra quelle sanitarie a rilevanza sociale, ed anzi, addirittura si ritiene che possano essere collocate tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Tale attività, come si è specificato nell'introduzione normativa, sono caratterizzate da una particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria, ed attengano principalmente alle aree... anziani, handicap, patologie psichiatriche, ... patologie per infezioni da HIV ... inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
Come si evince dall'elencazione sopra riportata, tutte le prestazioni del D.P.C.M. in questione sono terapeutiche in senso stretto e proprio, riguardando appunto attività infermieristiche, diagnostiche, di recupero funzionale, interventi di sollievo, cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici. Non si tratta pertanto, come viene semplicisticamente indicato nella premessa richiamata, di prestazioni nelle quali la componente sanitarie e quella sociale non risultino operativamente distinguibili.
Anzi, l'unico motivo di incidenza in ambito sociale delle prestazioni in oggetto, attiene al fatto che si tratta di attività terapeutiche da porre in essere in favore di categorie "deboli", destinatarie di una specifica normative di tutela e che, per quanto attiene alla materia della integrazione sanitaria che qui interessa, devono esser assicurate, per legge, dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Si vuole comunque precisare che, quand'anche le prestazioni in oggetto non venissero ricomprese tra quelle ad elevata integrazione sanitaria, certamente dovrebbero essere classificate tra le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies del D.Lgs. 502/92, definite quali attività finalizzate alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite.
Anche queste prestazioni, come si è già avuto modo di precisare, sono di competenza ed a carico delle A.S.L.
Nessuna delle prestazioni in oggetto può invece essere ricondotta nell'ambito della categoria delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che, per legge, sono attribuite alla competenza dei Comuni, nella quale rientrano le attività del sistema sociale aventi l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
E' fondamentale rilevare che le categorie di prestazioni sociosanitarie individuate dalla legge sono unicamente le tre che si sono elencate, e sono assoggettate alla disciplina che si è richiamata.
Non esiste nell'ordinamento giuridico la quarta categoria individuata, del tutto illegittimamente ed arbitrariamente, dal D.P.C.M. impugnato, costituita dalle prestazioni sociosanitarie a parziale rilevanza sociale o, a seconda del punto di vista, a parziale rilevanza sanitaria.
Si rammenta che l'atto amministrativo in oggetto trova il suo fondamento normativo nell'art. 6 del D.L. 347/01, il quale ha attribuito alla potestà regolamentare il compito di definire in concreto i livelli essenziali di assistenza, in conformità con i principi normativi vigenti in detta materia, principi sopra delineati.
Il D.P.C.M. 29/11/02, così come non aveva il potere di operare nuovi "tagli" alla sanità, escludendo, d'arbitrio, tipologie di prestazioni che per legge devono essere assicurate dal Servizio sanitario, parimenti non aveva l'autorità di operare una ripartizione delle competenze sanitarie e dei relativi oneri, tra aziende sanitarie e Comuni, diversa rispetto a quella disciplinata dalla normativa di riferimento.
In buona sostanza il D.P.C.M. in oggetto aveva unicamente il compito ed il potere di determinare, nel dettaglio, quali prestazioni sanitarie, alla luce dei principi legislativi vigenti, dovevano essere inserite nei livelli di assistenza, e quali dovevano restare escluse. Non aveva per contro il potere di "inventarsi" una ripartizione degli oneri tra Stato e Comuni nell'ambito di quelle prestazioni i cui costi, per legge, devono essere sostenuti dal servizio sanitario.
Delle due l'una. O determinate prestazioni non vanno incluse nei livelli di assistenza, ed il relativo onere va posto a carico dell'utente, oppure, ricorrendone i presupposti, le stesse prestazioni vanno incluse nei livelli di assistenza e allora, a secondo della tipologia dell'attività, della stessa dovrà farsi carico il Comune (prestazione sociale a rilevanza sanitaria), oppure l'azienda sanitaria (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale). Il D.P.C.M. in oggetto non poteva inserire nei livelli essenziali di assistenza talune prestazioni smembrandone arbitrariamente gli oneri sulla base del falso presupposto della particolare incidenza sociale.
Invero, con tale atto amministrativo, i costi di alcune prestazioni terapeutiche, da erogarsi nel confronti di categorie "deboli", particolarmente tutelate dalla legge che per legge devono essere assicurate e garantite dal S.S.N., sono state accollate ai Comuni di appartenenza, nonostante, per legge, gli stessi siano tenuti a farsi carico unicamente delle prestazioni sociali, ovvero di quegli interventi di sostegno, di aiuto, di ospitalità o comunque, atti a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di soggetti socialmente o clinicamente svantaggiati.

II

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 26 L. 23/12/78 N. 833; VIOLAZIONE DELLA L. l3/5/78 N. 180; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L. 05/06/1990 N. 135; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 04/08/1955 N. 692; VIOLAZIONE DELL'ART. 29 L. 12/02/1968 N. 132.

Il D.P.M.C. impugnato contrasta altresì insanabilmente con le disposizioni normative dettate per la tutela delle categorie colpite da detto provvedimento, ovvero dei malati di Alzheimer, degli anziani cronici non autosufficienti e dei pazienti psichiatrici privi di autonomia, delle persone affette da AIDS.
Vengono in considerazione i principi stabiliti dalle seguenti norme:
La Legge 23/12/1978 n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale dispone all'art. 1 che il S.S.N. ha come obiettivo precipuo quello della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio, e statuisce, all'art. 2 punti 3) e 4) che il conseguimento di tali finalità viene assicurato mediante la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata, nonché la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica. Il S.S.N. persegue (punti f e g) la tutela della salute degli anziani, la tutela della salute mentale…inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, in modo da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.
Si richiama poi l'art. 14, a norma del quale l'U.S.L. deve provvedere all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le Malattie fisiche e psichiche, all'assistenza ospedaliera per le malattie fìsiche e psichiche ed alla riabilitazione.
L'art. 26, infine, prevede, in tema di prestazioni di riabilitazione, che le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi o mediante convenzioni.
La Legge 13/05/1978 n. 180 stabilisce che le Unità sanitarie locali devono assicurare a tutti cittadini le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali. Si rammenta al riguardo che le Province hanno trasferito alle ASL il personale ed i finanziamenti concernenti tutti i pazienti psichiatrici, compresi quelli anziani autosufficienti e non autosufficienti.
La Legge 05/06/1990 n. 135 che disciplina il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, dispone all'art. 1 comma 2° che le unità sanitarie locali promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia. sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti.
Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero, anche nelle ipotesi in cui il trattamento a domicilio venga attuato presso residenze collettive o case alloggio anche in regime di convenzione.
La Legge 04/08/1955 n. 692 sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, la quale dispone, all'art. 3. che l'assistenza di malattia a favore degli assistiti titolari di pensioni di invalidità e di vecchiaia, ed ai loro familiari, si attua attraverso le prestazioni generiche e specialistiche; ospedaliere; farmaceutiche ed integrativa sanitaria. Detta disposizione prevede che "tale assistenza spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia" indicate nell'apposito elenco redatto dal Ministro del lavoro.
La Legge 12/02/1968 n. 132 in materia di Enti e di assistenza ospedaliera, all'art. 29, impone alle Regioni di programmare i posti letto degli ospedali tenendo conto delle esigenze dei malati acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti.

III

VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE

Il decreto impugnato si pone altresì in contrasto con il principio fondamentale sancito dall'art. 23 Cost. Le disposizioni in oggetto, pur essendo contenute in un atto amministrativo, e in assenza di qualsivoglia fondamento normativo, impongono ai Comuni obblighi e prestazioni obbligatorie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge.
Il tutto in violazione della riserva assoluta di legge prevista dalla norma costituzionale richiamata.
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Il D.P.C.M. oggetto del presente ricorso presenta altresì rilevanti vizi di eccesso di potere, in parte già evidenziati nella prima parte del ricorso.
Detta arbitrarietà si è sostanziata nel fatto stesso di aver operato tale ripartizione, nella scelta delle singole prestazioni da accollare in parte alla finanza comunale e nella determinazione delle quote di rispettiva competenza.
Sotto il primo motivo si è già avuto modo di lamentare come l'atto abbia disposto in maniera del tutto arbitraria, al di fuori di una esplicita autorizzazione normativa, ed anzi in aperto contrasto con la legislazione di riferimento, una ripartizione dei costi di determinate prestazioni tra il servizio sanitario ed i Comuni.
Si aggiunge che neanche l'accordo sottoscritto nella Conferenza Stato - Regioni del 22/11/2001, dice alcunchè al riguardo.
Quanto al secondo profilo, la disamina delle singole prestazioni discriminate, come sopra elencate, consente di percepire l'arbitrarietà, l'illogicità e l'iniquità delle statuizioni impugnate.
Si cita, tra gli esempi più significativi, la prestazione di cui al punto b) a pagina 41 del decreto, - prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale -: qualora queste prestazioni debbano essere disposte in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali non ulteriormente connotati, le stesse gravano integralmente sul servizio sanitario; quando le stesse identiche prestazioni vengono disposte per disabili gravi, è previsto l'accollo a carico del Comune del 30% del relativo costo!
E' evidente che, essendo la tipologia delle prestazioni identica nei due casi, si è gravato nel secondo caso il Comune di una percentuale di costo, unicamente facendo riferimento alla qualità del soggetto beneficiario (disabile grave).
Parinienti stridente è il contrasto che si riscontra con riferimento alle prestazioni di cui al punto b) a pagina 43 del decreto - prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in favore di persone con problemi psichiatrici -: quando queste vendono disposte in regime residenziale, sono interamente a carico de servizio sanitario; quando le stesse prestazioni vengono disposte in strutture a bassa intensità assistenziale, è previsto che il comune se ne accolli una percentuale di costo pari addirittura al 60%!
Analoghe considerazione si possono fare per tutte le altre prestazioni discriminate, tutte aventi ad oggetto attività terapeutiche normalmente a carico del servizio sanitario, i cui costi vendono parzialmente dirottati sui Comuni unicamente per le qualità dei destinatari: disabili gravi, disabili privi di sostegno familiare, soggetti non autosufficienti in regime residenziale, persone affette da AIDS, oltre ai soggetti sopra menzionati.
Tale criterio operativo, oltre a presentare evidenti dubbi di illegittimità costituzionale, soprattutto nei casi in cui i Comuni di riferimento non siano materialmente in grado di sopportare detti costi e gli stessi debbano essere sostenuti dagli utenti (i quali, viste le patologie, sono nella gran parte dotati di assai scarse possibilità economiche e quasi sempre già assistiti dai servizi), violano i principi stabiliti nelle richiamate disposizioni normative che disciplinano la materia dell'integrazione sociosanitaria e della ripartizione dei costi tra Aziende sanitarie e Comuni.
Vi è poi l'ultimo profilo di illegittimità, che si connette con mancanza di ogni e qualunque specificazione delle ragioni che hanno portato alla quantificazione delle percentuali di costo poste a carico dei Comuni.
Per quale ragione si è disposto che le spese delle prestazioni terapeutiche in favore di persone con problemi psichiatrici in strutture a bassa intensità assistenziale debbano essere sostenute dal Comuni nella misura del 60% e non del 10% o dell'80%?
Perché è stata indicata una percentuale così elevata quando, per le stesse identiche prestazioni, corrisposte ai medesimi soggetti in regime residenziale, non è previsto alcun contributo da parte del Comune?
Perché delle prestazioni terapeutiche in favore del disabile grave dotato di sostegno familiare deve farsi carico il Comune per il 30% della spesa, e delle prestazioni terapeutiche in favore dei disabili privi di sostegno familiare debba addirittura contribuire il Comune nella misura dei 60%?
Nella fattispecie ora richiamata, nonostante la prestazione resa sia la stessa, posta in essere dal medesimo personale e con l'utilizzo delle stesse attrezzature, le percentuali di incidenza sulle finanze comunali sono differenti.
Il solo fatto che l'utente sia o meno dotato di sostegno familiare, e quindi non la tipologia della prestazione, bensì la mera provenienza familiare dell'assistito, fa variare l'entità dell'intervento del Comune.
Non vi è pertanto alcun collegamento tra la quantificazione della percentuale di spesa da porre a carico del Comune ed il tipo di prestazione.
L'unica logica che si ravvisa si sostanzia nella scelta (sulle cui ragioni politiche non è questa la sede per addentrarsi), di addossare al Comune l'onere di contribuire in misura consistente alla spesa di tutte quelle prestazioni terapeutiche che, stante la natura delle infermità dei beneficiari, sono destinate a protrarsi per tutta la vita di questi ultimi.
Si tratta di prestazioni enormemente onerose, che certamente i Comuni, in assenza di una specifica attribuzione di risorse, non ce la faranno a sostenere, se non a prezzo del dirottamento di risorse destinate ad altri fondamentali scopi.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Del fumus si è detto.
Il periculum, è insito nell'estrema delicatezza degli interessi coinvolti e nella considerevole incidenza del provvedimento impugnato sulle risorse comunali, talché la sua applicazione determinerebbe un danno grave ed irreparabile a carico dei Comuni ricorrenti.

*********

Tutto ciò premesso si assumono le seguenti

CONCLUSIONI

- Disporsi l'annullamento, previa sospensione, del D.P.C.M. del 29/11/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/02/2002, ALLEGATO 1 C. intitolato "Area integrazione socio-sanitaria", nelle seguenti statuizioni: pag. 36 punto e): "prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona"; pag. 41 punto b): "prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi""; pag. 42 punto a): "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi si sollievo"; pag. 43 punto b): "prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale"; pag. 44 punto c): "prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare"; pag. 45. b) "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo"; pag. 46 punto a): "prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale", nella parte in cui dispone a carico delle finanze comunali una percentuale di partecipazione alle spese sanitarie ivi indicate compresa tra il 30% ed il 60% del totale, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso quanto deliberato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 22/11/2001, nella parte riferita alla materia oggetto del presente ricorso.
- Vinte le spese.
Ruolo di cui all'art. 9 L. 23/12/1999 N. 488 e successive modificazioni e integrazioni, si dichiara che il presente ricorso, non essendo determinabile il valore della domanda, rientra nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della tabella.
Si producono:
Copia D.P.C.M. del 29/11/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/02/2002
Delibera N.
Delibera N.
Delibera N.
Torino - Roma 3 aprile 2002
Avv. Roberto CARAPELLE
Avv. Mario MENGHINI