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On. Letizia Moratti Ministro dell'Istruzione

On. Valentina Aprea Sottosegretario di Stato Ministero dell'Istruzione

Dir. Gen. Pasquale Capo Capo Dipartimento per la Qualità dell'Istruzione

Dott. Giuseppe Casentino Dir. Gen. per la Formazione del Personale

Dr.ssa Mariolina Moioli Dirigente Generale per gli Studenti

Dr.Bruno Pagnani Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio

Dir. Gen. Silvio Criscuoli Pres. Osservatorio per l'Integrazione Scolastica

Dott. Antonio Zucaro Direttore Generale del Personale del MIUR

Dott. Paolo Norcia Vicedirettore Generale del Personale

Loro Sedi

Oggetto: Emanazione dei Decreti applicativi della Legge n° 53/03 ed applicazione del principio di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Come è noto l'art. 2 comma 1 lettera c) della L. n° 53/03 pone tra i principi cui debbono uniformarsi i decreti delegati, anche quello dell'integrazione scolastica. La prima bozza del primo decreto delegato, però, non faceva alcun riferimento a detto principio, rischiando pertanto di impingere in un vizio di illegittimità costituzionale.

La FISH si premurò di segnalare ciò alla S.V., tramite gli Uffici del Ministero e la seconda bozza nell'ultimo articolo ha esplicitato il riferimento a detto principio.

Si è certi pertanto che il testo definitivo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri sia conforme all'ultima bozza.

Onde evitare il ripetersi di altre eventuali involontarie omissioni, ci si permette far presente che anche i tre emanandi decreti relativi alla valutazione di qualità del sistema di istruzione, alla formazione dei docenti, all'alternanza scuola/lavoro, debbono esplicitare, in modo meno laconico lo stesso principio.
Infatti:

a) la valutazione del sistema scolastico deve necessariamente tener conto anche della qualità dell'integrazione scolastica, che è ormai un aspetto strutturale e trasversale del sistema italiano di istruzione.
Conseguentemente fra gli indicatori di qualità con i quali verranno valutate le singole istituzioni scolastiche, occorrerà introdurre alcuni indicatori specifici concernente l'integrazione. Però, sino ad oggi, gli indicatori presi in considerazione dal Ministero riguardano solo il profitto negli apprendimenti ed i risparmi nelle spese gestionali.
Ora gli alunni con disabilità costano all'Amministrazione comparativamente di più dei compagni non handicappati, inoltre la valutazione della qualità dell'integrazione, specie per quelli con handicap intellettivo, non può limitarsi esclusivamente ai livelli di profitto, in quanto l'art. 12 comma 3 della Legge n° 104/92 impone, "lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata" oltre che negli "apprendimenti", anche nella "comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". Inoltre il comma 6 dello stesso articolo impone all'Amministrazione "verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico". Ove non si tenga conto di questi dati normativi risulterebbe incompleta la valutazione della qualità dell'integrazione e verrebbe, così, alterato il valore definitivo della qualità delle singole istituzioni scolastiche. Infatti nella comparazione fra due istituzioni quella che dedicasse maggiori risorse materiali, umane ed organizzative per migliorare la qualità dell'integrazione scolastica,
risulterebbe svantaggiata rispetto all'altra che non si curasse di tali aspetti, in quanto non rientranti fra gli indicatori valutativi della qualità del sistema di istruzione. Ciò potrebbe anzi determinare una concorrenza negativa fra le istituzioni scolastiche tendente ad evitare di fatto la presenza di alunni con handicap
specie grave.
Al fine di evitare queste distorsioni ci si permette chiedere che vengano individuati dall'Amministrazione taluni significativi indicatori di qualità con riguardo alla fase preparatoria dei servizi scolastici ed extrascolastici necessari all'integrazione, alla fase gestionale del rapporto educativo ed alla fase conclusiva, di verifica dei risultati ottenuti che tenga conto dei dati normativi sopra citati.
Ciò anche al fine di individuare i "livelli essenziali" e quindi irrinunciabili delle prestazioni di integrazione scolastica, come previsti anche dalla Legge Costituzionale n° 3/01 ed eventuali livelli superiori di qualità dell'integrazione che dovranno essere distintamente valutati al fine di attribuire un riconoscimento
maggiore, in una sana logica competitiva, a quelle scuole che realizzino livelli più alti di qualità .

b) In applicazione dell'art. 5 comma 1 lettera a) della L. n° 53/03 si chiede che l'apposito decreto delegato preveda espressamente la previsione di un congruo contenuto formativo sugli aspetti didattici ed organizzativi dell'integrazione scolastica rivolto a tutti i frequentanti la laurea in Scienza della Formazione e le lauree specialistiche abilitanti. Ciò perché la L. n° 104/92 si sostanzia nella presa in carico da parte di tutto il team docenti del progetto di integrazione scolastica come esplicitato successivamente anche
nell'art. 41 del D.M. n° 331/98 e nel D.M. n° 141/99. Una mancata preparazione iniziale ed una mancata successiva formazione in servizio dei docenti curriculari ha finora causato una delega di questi al solo insegnante per le attività di sostegno, come è stato più volte giustamente osservato dal Ministero e da ultimo con la Nota Ministeriale Prot. n° 4088/02.

Inoltre la delega illegittima agli insegnanti per le attività di sostegno, motivata con mancata formazione degli insegnanti curriculari sull'integrazione scolastica e la causa prima che spinge le famiglie a pretendere sempre più ore di sostegno sino al rapporto generalizzato di 1:1, fenomeno giustamente denunciato da Lei nella Relazione svolta a Suo nome avanti la Commissione d'Istruzione della Camera dal Sottosegretario Aprea il 22 Ottobre scorso. E' pure indispensabile che la specializzazione degli insegnanti per il sostegno preveda un maggior numero di semestralità, rispetto alle attuali in modo da poter pervenire almeno ad un monte ore complessivo di 700 o 800 ore, fermo restando sempre la formazione in servizio per aggiornamenti ed approfondimenti.
E la formazione continua e crescente degli operatori dell'Azienda Scuola che la caratterizza come tale, al pari di tutte le altre aziende che puntano al continuo incremento dei processi formativi.

c) L'articolo sull'alternanza scuola/lavoro della L. n° 53/03 prevede che i licei possano convenzionarsi con gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale per la realizzazione di percorsi misti. Si chiede che anche questo aspetto trovi nel decreto delegato una esplicitazione con riguardo all'integrazione scolastica giacché i percorsi misti hanno costituito il punto di forza dell'integrazione nelle scuole superiori.

Si confida nell'accoglimento delle richieste sopra formulate, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed, in attesa di un cortese cenno di rassicurazione, si porgono distinti saluti.

Avv. Salvatore Nocera
Responsabile della Sezione giuridica
dell'Osservatorio scolastico A.I.P.D.
Vicepresidente FISH