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LEGGE COSTITUZIONALE , 18
ottobre 2001, n. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001
Art. 1
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. - La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento".
Art. 2
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 116.
- Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata".
Art. 3
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie
di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato".
Art. 4
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117,
e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Art. 5
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 119. - I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce
un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Art. 6
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 120. - La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province
e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione".
Art. 7
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".
Art. 8
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 127. - Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che
una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell'atto avente valore di legge".
Art. 9
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si
può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo
128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Art. 10
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 11
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome
e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma
1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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