Il T.A.R. di Salerno riafferma il diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori a carico della provincia (torna all'indice informazioni) Con la Sentenza n. 167 del 22/2/06 http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sentarcampania_22206.htm il T.A.R. di Salerno ha per il momento posto un punto fermo alle incertezze sul diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori degli alunni con disabilità, ponendolo a carico delle province. Infatti sino ad oggi si aveva una Sentenza del TAR di Catania del 2002,
che aveva affermato tale interpretazione della normativa vigente, ma era
stata smentita dal TAR Liguria che si basava su di una Il T.A.R. di Salerno, invece, opera un'interpretazione "storico-evolutiva" della stessa norma, pervenendo allo stesso risultato del TAR Catania, però con ampia motivazione. Giustamente osserva il TAR Salerno che la L.n. 118/71, mentre prevedeva la gratuità del trasporto scolastico a carico dei Comuni per la scuola dell'obbligo, non stabiliva il diritto degli alunni con disabilità alla frequenza delle scuole superiori. Ma proprio per questo motivo il comma 3 della stessa legge è stato dichiarato incostituzionale con la Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87. Dunque osserva il TAR Salerno essendosi esteso il diritto all'integrazione anche alle scuole superiori, si debbono estendere anche le misure strumentali come il trasporto. Il TAR Liguria aveva invece sostenuto che la Sentenza della Corte costituzionale riguardasse solo il diritto allo studio e non anche quello al trasporto. Ma il TAR Salerno obietta che l'art 139 del decreto legislativo n. 112/98
stabilisce che "il supporto organizzativo" per l'integrazione
nelle scuole superiori è a carico delle province. Il fatto che
Sotto un profilo logico, dice la sentenza, Il trasporto a scuola è
il primo dei supporti che consentono l'integrazione e quindi deve essere
compreso per necessità logica nel concetto di "supporto organizzativo". La gratuità del trasporto , a mio avviso, se una volta poteva
giustificarsi in termini di assistenza, oggi è oggetto di un diritto.
Infatti la recente L.n. 67/06 ha fissato il principio della non discriminazione
e delle pari opportunità per le persone con disabilità.
Ora, se gli alunni con disabilità, che non sono autonome per andare
a scuola, dovessero pagarsi il trasporto necessario, sarebbero discriminate
economicamente rispetto agli altri cittadini che tale trasporto possono
effettuare coi mezzi pubblici. Pertanto, ad essere precisi, non di gratuità
assoluta dovrebbe parlarsi, ma del trasporto specifico per loro allo stesso
costo dei mezzi pubblici accessibili agli altri cittadini. La gratuità
assoluta saprebbe ancora di un beneficio assistenziale e , mi pare che
con questa nuova legge, l'epoca dei benefici dovrebbe aver ceduto il passo
a quella dei diritti in modo irreversibile. Salvatore Nocera, Responsabile del Settore giuridico dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Persone Down sull'integrazione scolastica. Roma 20/3/06 |
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