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Per il TAR e’ illegittima
la presenza di due alunni disabili nella stessa classe (torna all'indice informazioni) La Terza Sezione del TAR del Lazio con sentenza dell’11 Aprile
2007 (www.grusol.it/informazioni/20-10-07bis.PDF) ha dichiarato illegittima
la presenza di due alunni disabili, di cui uno grave, nella stessa classe
composta da più di 20 alunni, applicando il d.m. n. 141/99. La sentenza ha anche affrontato e risolto l’obbligo dei Comuni
di fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione, non generici,
ma specificamente formati ed ha ribadito l’obbligo delle singole
istituzioni scolastiche di garantire la presenza di collaboratori e Ma analizziamo i tre diversi, importanti aspetti: 1- Il decreto ministeriale n. 141/99 era stato emanato per correggere
il decreto n. 331/98, col fine esplicito di consentire a tutto il Consiglio
di classe ( docente di sostegno e docenti curricolari) di potersi meglio
occupare dell’integrazione dell’alunno con disabilità,
avendo un minor numero di alunni in classe. Questa sentenza viene a mettere ordine, condannando anche l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese di causa. E l’Amministrazione non ha neppure dedotto a sua difesa la recente circolare n. 19/07, perché anche questa sarebbe stata dichiarata illegittima, come la FISH ha subito sostenuto, sia perché non si può modificare un decreto con una semplice circolare, sia perché essa è in contrasto con l’affermazione contenuta nell’art 1 comma 605 lettera “b” della legge finanziaria n. 296/06 circa l’obbligo di garantire agli alunni con disabilità il rispetto “ delle loro effettive esigenze”. 2- La sentenza ribadisce l’obbligo per i Comuni di assegnare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,assistenti per l’autonomia e la comunicazione, specificamente formati, in forza dell’art 13 comma 3 L.n. 104/92. E ciò, disattendendo la richiesta del Comune di Roma di estromissione dal processo, poiché egli deve, ove necessario, garantire servizi sociali ed educativi ai sensi dell’art 40 della legge-quadro n. 104/92. 3- Infine la sentenza riafferma l’obbligo poco rispettato nella
prassi, delle scuole di assegnare “bidelli e bidelle” formati
per assicurare, ove necessario, l’assistenza igienica agli alunni
con 4- La sentenza non fa alcun cenno all’obbligo della presa in carico dell’integrazione da parte dei docenti curricolari. Essa punta solo sugli insegnanti di sostegno e sugli assistenti. Evidentemente , sino a quando l’Amministrazione non sarà in grado di dimostrare che anche questi docenti , specie nelle scuole secondarie, sono preparati ed intervengono attivamente, vedremo sentenze che aumenteranno sempre di più il numero delle ore di sostegno, a garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
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