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Antonio Capoduro

http://www.superabile.it/Superabile/Superabilex/Barriere/EdificiPubblici/50007.htm

Depenalizzazione e barriere architettoniche

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Realizzare opere edilizie in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche non sarà più un reato? Questa è la proposta della Commissione Nordio.

La Commissione Nordio, istituita in seno al Ministero della Giustizia su incarico dello stesso Ministro Castelli e presieduta dal magistrato veneziano Carlo Nordio, ha di recente elaborato una prima bozza di quello che sarà il progetto di riforma complessiva del codice penale.
Questo documento costituisce, in pratica, una prima anticipazione di tale riforma ed è il frutto di diversi mesi di lavoro della Commissione.
Si tratta, per la precisione, di un progetto parziale di disegno legge che ha l'obiettivo dichiarato di riformulare il codice penale ed altre leggi speciali.
Il primo risultato cui la Commissione è pervenuta prevede la depenalizzazione o, comunque, la revisione di circa duecento reati, a cominciare da quelli di opinione. I reati oggetto di revisione sono, per la maggior parte, disciplinati dal vecchio Codice Rocco, cioè dal codice penale varato negli anni trenta e rimasto pressoché immutato.

Le proposte modificative delle sanzioni in materia di barriere architettoniche
Il mondo della disabilità (ma anche tutta la società civile) è direttamente interessato dal progetto della Commissione e, sebbene il documento sia ancora provvisorio, è opportuno dare conto delle significative modifiche che si intendono attuare in questo settore.
Le novità introdotte sono relative alle sanzioni penali in materia di "barriere architettoniche".
Attualmente, il comma 7 dell'articolo 24 della legge-quadro n.104 del 5 febbraio 1992 (così come richiamato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sanziona penalmente il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, laddove essi realizzino, in edifici pubblici o privati aperti al pubblico, opere in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.
A questa sanzione penale di carattere pecuniario viene accompagnata l'irrogazione di una sanzione accessoria consistente nella sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo variabile da uno a sei mesi.
Il testo provvisorio elaborato dalla Commissione Nordio interviene sul punto con modifiche di una certa rilevanza.
Mentre permane, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dagli albi professionali, il progetto propone di sostituire la sanzione penale dell'ammenda, pari, in entrambi i casi, ad una somma compresa tra 5.164 Euro e 25.822 Euro, con una sanzione amministrativa pecuniaria, sempre pari ad una somma compresa tra 5.000 e 25.000 Euro. Se l'ammontare delle sanzioni rimarrebbe, quindi, sostanzialmente lo stesso, la modifica relativa alla natura della sanzione non è di poco conto.

Il fenomeno è quello della c.d. "depenalizzazione", consistente in un intervento legislativo in base al quale determinati fatti costituenti reato cessano di essere considerati tali, vengono assorbiti nella categoria degli illeciti amministrativi e, di conseguenza, sono soggetti ad una sanzione amministrativa.
In altre parole, chi risultasse responsabile per le difformità che rendono impossibile l'utilizzazione di un'opera da parte di un soggetto disabile non commetterebbe più, secondo la nuova normativa, un reato penale, ma solamente un illecito amministrativo, punibile con una sanzione amministrativa.

Le conseguenze delle modifiche proposte
Le conseguenze risultanti dalla modifica proposta hanno una portata significativa.
Mentre le sanzioni di carattere penale sono irrogate con un provvedimento del giudice ordinario secondo i principi generali del codice penale e al termine di una specifica attività di indagine e processuale, le sanzioni amministrative, costituendo la conseguenza di un comportamento di disobbedienza ad un obbligo imposto da un provvedimento amministrativo, rispondono a principi diversi rispetto a quelli che ispirano le sanzioni penali.
Basti pensare che, a differenza di quella penale, la sanzione amministrativa viene applicata dalla Pubblica Amministrazione (e non da un giudice) al termine di un procedimento amministrativo (e non giurisdizionale) e, soprattutto non lascia traccia nella "storia penale" di chi commette l'infrazione.

A prescindere da valutazioni di carattere tecnico-giuridico, è, comunque, evidente come l'efficacia deterrente di una sanzione penale non sia sicuramente paragonabile a quella di una sanzione amministrativa, dal momento che, sebbene entrambe abbiano ad oggetto una somma di denaro di uguale importo, la prima produce conseguenze giuridiche e sociali ben diverse.

Le ragioni della riforma
L'impatto sociale della riforma appare indiscutibile.
Al di là delle ragioni di politica criminale e dell'intenzione di risolvere i problemi di disfunzione del sistema penale italiano, che pure sono alla base della riforma, la Commissione sembra in tal modo valutare l'infrazione al divieto di barriere architettoniche come una violazione di tenue gravità e il ricorso alla pena criminale come sproporzionato all'entità del bene da tutelare.
Come è stato precisato dal Ministro Castelli, la Commissione Nordio rappresenta uno strumento tecnico, non legislativo, chiamato esclusivamente a fare proposte che, successivamente, possono essere recepite, oppure respinte, dallo stesso Ministro della Giustizia, prima, e dalle Camere, poi.
L'obiettivo che la Commissione ha il compito di perseguire, secondo le direttive segnalate dal Ministero, è quello di cancellare reati non più avvertiti come tali, spesso retaggio del vecchio codice Rocco, sostituendo, in molti casi, una sanzione penale che, probabilmente, anche in considerazione della lentezza dei processi, non verrebbe mai applicata, con una sanzione amministrativa, con la quale l'azione punitiva risulterebbe, invece, più incisiva.
La minore severità della pena verrebbe così surrogata da una maggiore certezza nella sua irrogazione.
Ma tali considerazioni non riescono a fugare il timore che, modificando in questa direzione la normativa in materia di barriere architettoniche, si giunga al risultato che il trasgressore trovi più conveniente, piuttosto che costruire in armonia con la disciplina vigente, corrispondere l'importo di una sanzione amministrativa come "prezzo" per realizzare un'opera che non rispetta i criteri di accessibilità.