Antonio
Capoduro
http://www.superabile.it/Superabile/Superabilex/Barriere/EdificiPubblici/50007.htm
Depenalizzazione e barriere architettoniche
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Realizzare opere edilizie in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche non sarà più
un reato? Questa è la proposta della Commissione Nordio.
La Commissione Nordio, istituita in seno al Ministero della Giustizia su incarico
dello stesso Ministro Castelli e presieduta dal magistrato veneziano Carlo Nordio,
ha di recente elaborato una prima bozza di quello che sarà il progetto di riforma
complessiva del codice penale.
Questo documento costituisce, in pratica, una prima anticipazione di tale riforma
ed è il frutto di diversi mesi di lavoro della Commissione.
Si tratta, per la precisione, di un progetto parziale di disegno legge che ha
l'obiettivo dichiarato di riformulare il codice penale ed altre leggi speciali.
Il primo risultato cui la Commissione è pervenuta prevede la depenalizzazione
o, comunque, la revisione di circa duecento reati, a cominciare da quelli di
opinione. I reati oggetto di revisione sono, per la maggior parte, disciplinati
dal vecchio Codice Rocco, cioè dal codice penale varato negli anni trenta e
rimasto pressoché immutato.
Le proposte modificative delle sanzioni in materia di barriere architettoniche
Il mondo della disabilità (ma anche tutta la società civile) è direttamente
interessato dal progetto della Commissione e, sebbene il documento sia ancora
provvisorio, è opportuno dare conto delle significative modifiche che si intendono
attuare in questo settore.
Le novità introdotte sono relative alle sanzioni penali in materia di "barriere
architettoniche".
Attualmente, il comma 7 dell'articolo 24 della legge-quadro n.104 del 5 febbraio
1992 (così come richiamato dal Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) sanziona penalmente il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, laddove essi realizzino, in edifici pubblici o privati aperti al
pubblico, opere in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere architettoniche.
A questa sanzione penale di carattere pecuniario viene accompagnata l'irrogazione
di una sanzione accessoria consistente nella sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo variabile da uno a sei mesi.
Il testo provvisorio elaborato dalla Commissione Nordio interviene sul punto
con modifiche di una certa rilevanza.
Mentre permane, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dagli
albi professionali, il progetto propone di sostituire la sanzione penale dell'ammenda,
pari, in entrambi i casi, ad una somma compresa tra 5.164 Euro e 25.822 Euro,
con una sanzione amministrativa pecuniaria, sempre pari ad una somma compresa
tra 5.000 e 25.000 Euro. Se l'ammontare delle sanzioni rimarrebbe, quindi, sostanzialmente
lo stesso, la modifica relativa alla natura della sanzione non è di poco conto.
Il fenomeno è quello della c.d. "depenalizzazione", consistente in un intervento
legislativo in base al quale determinati fatti costituenti reato cessano di
essere considerati tali, vengono assorbiti nella categoria degli illeciti amministrativi
e, di conseguenza, sono soggetti ad una sanzione amministrativa.
In altre parole, chi risultasse responsabile per le difformità che rendono impossibile
l'utilizzazione di un'opera da parte di un soggetto disabile non commetterebbe
più, secondo la nuova normativa, un reato penale, ma solamente un illecito amministrativo,
punibile con una sanzione amministrativa.
Le conseguenze delle modifiche proposte
Le conseguenze risultanti dalla modifica proposta hanno una portata significativa.
Mentre le sanzioni di carattere penale sono irrogate con un provvedimento del
giudice ordinario secondo i principi generali del codice penale e al termine
di una specifica attività di indagine e processuale, le sanzioni amministrative,
costituendo la conseguenza di un comportamento di disobbedienza ad un obbligo
imposto da un provvedimento amministrativo, rispondono a principi diversi rispetto
a quelli che ispirano le sanzioni penali.
Basti pensare che, a differenza di quella penale, la sanzione amministrativa
viene applicata dalla Pubblica Amministrazione (e non da un giudice) al termine
di un procedimento amministrativo (e non giurisdizionale) e, soprattutto non
lascia traccia nella "storia penale" di chi commette l'infrazione.
A prescindere da valutazioni di carattere tecnico-giuridico, è, comunque, evidente
come l'efficacia deterrente di una sanzione penale non sia sicuramente paragonabile
a quella di una sanzione amministrativa, dal momento che, sebbene entrambe abbiano
ad oggetto una somma di denaro di uguale importo, la prima produce conseguenze
giuridiche e sociali ben diverse.
Le ragioni della riforma
L'impatto sociale della riforma appare indiscutibile.
Al di là delle ragioni di politica criminale e dell'intenzione di risolvere
i problemi di disfunzione del sistema penale italiano, che pure sono alla base
della riforma, la Commissione sembra in tal modo valutare l'infrazione al divieto
di barriere architettoniche come una violazione di tenue gravità e il ricorso
alla pena criminale come sproporzionato all'entità del bene da tutelare.
Come è stato precisato dal Ministro Castelli, la Commissione Nordio rappresenta
uno strumento tecnico, non legislativo, chiamato esclusivamente a fare proposte
che, successivamente, possono essere recepite, oppure respinte, dallo stesso
Ministro della Giustizia, prima, e dalle Camere, poi.
L'obiettivo che la Commissione ha il compito di perseguire, secondo le direttive
segnalate dal Ministero, è quello di cancellare reati non più avvertiti come
tali, spesso retaggio del vecchio codice Rocco, sostituendo, in molti casi,
una sanzione penale che, probabilmente, anche in considerazione della lentezza
dei processi, non verrebbe mai applicata, con una sanzione amministrativa, con
la quale l'azione punitiva risulterebbe, invece, più incisiva.
La minore severità della pena verrebbe così surrogata da una maggiore certezza
nella sua irrogazione.
Ma tali considerazioni non riescono a fugare il timore che, modificando in questa
direzione la normativa in materia di barriere architettoniche, si giunga al
risultato che il trasgressore trovi più conveniente, piuttosto che costruire
in armonia con la disciplina vigente, corrispondere l'importo di una sanzione
amministrativa come "prezzo" per realizzare un'opera che non rispetta i criteri
di accessibilità.
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