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Requiem per la legge 68/99 sul collocamento mirato
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Il 24 ottobre diventa operativa la legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legislativo 276, che la rende applicativa. Il testo riduce fortemente la possibilità di inserimento mirato delle persone con disabilità nei normali posti di lavoro.
Il nuovo testo, nonostante qualche correttivo introdotto, rimane però fortemente negativo, perché riduce fortemente le possibilità di inserimento nei normali posti di lavoro. La nuova norma prevede che la Commissione provinciale tripartita per l'impiego stipuli convenzioni-quadro territoriali (probabilmente provinciali) coi sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro e con le cooperative sociali e loro consorzi per l'affidamento a queste ultime di commesse di lavoro. Tali convenzioni debbono essere approvate dalle Regioni. Le convenzioni-quadro legittimano le imprese, obbligate ad assumere lavoratori
svantaggiati e quindi anche con disabilità, ad adempiere all'obbligo
di assunzione, affidando ad una cooperativa sociale i A questo scempio della legge 68/99 si pone un correttivo, che equivale ad una
foglia di fico, stabilendo che le convenzioni debbano stabilire i limiti percentuali
massimi di dirottamento di lavoratori, Questo apparente correttivo, però, è puramente simbolico. Infatti
è stabilito che il limite non si applica alle imprese che hanno da 15
a 35 dipendenti, le quali hanno l'obbligo di assumere un solo disabile. Per le imprese che hanno da 35 a 50 dipendenti l'obbligo di assunzione prevede l'assunzione di un lavoratore con chiamata nominativa, cioè su progetto mirato; pertanto per queste imprese il 50% dei lavoratori da assumere in modo nuovo viene mandato in cooperative, quindi un limite inferiore non è possibile. Per le imprese che hanno più di 50 dipendenti, l'obbligo di assunzione è pari al 7% dei dipendenti, di cui il 60%, sono assunti con chiamata nominativa; anche per questi l'esternalizzazione dei lavoratori alle cooperative riduce enormemente il collocamento mirato. Ma la cosa più grave è che la percentuale massima di lavoratori da convogliare nelle cooperative non è fissato a livello nazionale, ma ogni convenzione-quadro provinciale potrà liberamente fissarla, a seconda della maggiore o minore forza contrattuale delle imprese o dei sindacati dei lavoratori. Ovviamente questo sarà previsto nelle convenzioni-quadro; in applicazione di tali convenzioni, le singole imprese decideranno se e quando aderire. E qui si aprirà un nuovo varco di discrezionalità. Quali lavoratori con disabilità saranno oggetto di questo "rigetto"? la norma parla di lavoratori "che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario", secondo valutazione esclusivamente rimesse ai comitati tecnici operanti presso le Commissioni tripartite. Ora, trattandosi di lavoratori con disabilità tutti "presentano particolari caratteristiche" e moltissimi avrebbero "difficoltà di inserimento", se non fossero contrastate dalle nuove tecnologie e dalle modalità del progetto di inserimento mirato. Anche qui la vaghezza della formulazione normativa si presta a svuotare di senso la novità della legge 68/99. D'altra parte, che il mondo delle imprese facesse affidamento su formule normative vaghe per svuotare sempre di più l'obbligatorietà delle assunzioni si è visto chiaramente con l'approvazione del decreto legislativo sulla "non discriminazione dei disabili nel rapporto di lavoro, laddove non viene considerata pratica discriminatoria quella causata "dalla natura del rapporto di lavoro e dal contesto nel quale esso si svolge". La Confindustria gongola; le cooperative sociali, anche se non tutte, lo stesso;
le famiglie dei lavoratori con disabilità meno sensibili al valore innovativo
della legge 68/99 sono pure soddisfatte, perché i loro cari sono al sicuro
in un luogo protetto, non considerando grave la circostanza che questi lavoratori
non saranno mai veramente integrati, trovandosi prevalentemente fra loro in
un circuito parallelo a quello del lavoro ordinario e con esso non comunicante.
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