Manovra economica e disabili: tolleranza
zero. Commento all'articolo 42 del Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269
Gianni Selleri, Presidente ANIEP
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Comma 1.
Gli atti introduttivi dei ricorsi giurisdizionali concernenti il
riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo,
dell'handicap e della disabilità, devono essere notificati al ministero dell'Economia
e delle Finanze che è "litisconsorte" e che può essere difeso dall'Avvocatura
dello Stato, da propri funzionari e da consulenti dell'Inps.
Si fa riferimento ai ricorsi davanti al giudice ordinario - Sezione lavoro -
proposti da invalidi civili, ciechi e sordomuti quando
non venga riconosciuto il grado di invalidità necessario per ottenere gli assegni,
le pensioni, le indennità, da persone handicappate (al fine di ottenere
agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, contributi ecc.) da disabili
(ai fini del collocamento obbligatorio).
Si tratta del rafforzamento ed estensione di disposizioni (L.448/1998 art.37)
che attribuivano al ministero del Tesoro la legittimazione passiva (che prima
era delle Regioni) nei procedimenti giurisdizionali promossi da invalidi civili,
ai quali il maxi - decreto aggiunge le" persone handicappate" (L. 104/1992 )
e i "disabili" (L.68/1999).
Questa norma è dovuta al fatto che molto spesso i tribunali danno ragione a
coloro che propongono il ricorso (soprattutto quando si tratta di persone anziane
scarsamente autosufficienti) e alla circostanza che lo Stato risulta soccombente
perché non è rappresentato nei processi. Negli ultimi anni lo Stato avrebbe
perso circa 80% delle cause promosse da invalidi, che hanno così ottenuto il
riconoscimento delle prestazioni assistenziali, con pagamento degli arretrati,
degli interessi e delle spese processuali.
Comma 2.
Stabilisce il ministero dell'Economia, ai fini della rappresentanza
nei giudizi di invalidità, organizza appositi corsi di formazione.
Sembra un'iniziativa imprenditoriale .
Comma 3.
A decorrere dall'entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non
sono più applicabili le disposizioni vigenti in materia di ricorso amministrativo
contro provvedimenti di mancato riconoscimento del grado di invalidità che da
diritto all' assistenza economica. E' ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale.
La domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
del provvedimento di diniego.
Attualmente l'invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata
o il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti sanitari
su cui non sono d'accordo, hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo
alla Commissione Medica Superiore; il ricorso deve essere proposto in carta
libera con apposita documentazione (senza assistenza legale). La Commissione
si pronuncia entro 180 giorni, trascorso questo termine, il ricorso si intende
rigettato. Come ultima possibilità vi è quella di ricorrere al giudice ordinario
ciò richiede l'assistenza di un avvocato, una perizia medico legale e una attesa
di circa due o tre anni.
Con la nuova norma vengono aboliti i ricorsi amministrativi, è ammesso soltanto
il ricorso giurisdizionale, questo significa porre l'interessato di fronte a
una unica alternativa che richiede alti costi e che comporta un allungamento
dei tempi di definizione, tali da scoraggiare ogni iniziativa (circa il 60%
dei ricorsi finora proposti riguardano persone di età superiore ai 70 anni…).
Non è chiaro se con questa disposizione vengono aboliti anche i ricorsi amministrativi
all'INPS relativamente ai requisiti di reddito.
Comma 4.
Si fa riferimento alle verifiche della sussistenza dei requisiti
medico legali disposti dal ministero dell'Economia nei confronti dei titolari
(invalidi civili, ciechi e sordomuti) di provvidenze economiche; si dispone
che i criteri di accertamento sono quelli stabiliti dalle tabelle delle percentuali
di invalidità vigenti (Decreto del ministero della Sanità 5 febbraio 1992, di
cui si discute la revisione da otto anni !); si dispone che in caso di accertata
insussistenza dei requisiti è disposta la sospensione dei benefici e la loro
revoca.
E' previsto un Decreto del ministero dell'Economia che stabilirà il numero delle
verifiche straordinarie da effettuare ogni anno, con particolare riferimento
alle province o regioni in cui la percentuale dei riconoscimenti di invalidità
è superiore alla media nazionale.
Non vi è niente di nuovo: le verifiche straordinarie nel contesto della lotta
contro "i falsi invalidi" hanno costituito oggetto di numerosi provvedimenti
( L. 537/93, L.425/96, L.449/97, L.448/98,) con effetti pluriennali e diversi
criteri di selezione. Nel corso degli anni vi è stata però un'attenuazione delle
disposizioni "punitive"e una maggiore attenzione alle garanzie. Secondo gli
ultimi dati su 300 mila controlli sono state disposte 61 mila revoche, quindi
un invalido su 6 sarebbe risultato privo dei requisiti sanitari.
La legge Finanziaria del 2001 per la prima volta non aveva stabilito ulteriori
campagne di verifiche. Si ripropone e si finanzia (v. comma 10) questo ambiguo
modo di controllare i diritti dei cittadini, anziché dare attuazione a nuovi
criteri e modalità di accertamento dell'invalidità, ma soprattutto si afferma
una visione di centralismo statale, che contraddice il principio di sussidiarietà,
le recenti riforme costituzionali e le prospettive del Federalismo
Comma 5.
L'INPS, il ministero dell'Economia e le sue Direzioni e i suoi uffici
periferici, e l'Agenzia delle entrate, stabiliscono le modalità per effettuare
in via telematica le verifiche dei requisiti reddituali dei beneficiari di provvidenze
economiche, nonché alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero delle
somme indebitamente percepite (successivamente all'entrata in vigore del Decreto).
Le prestazioni economiche sono concesse in base alla percentuale di invalidità
(requisiti medico legali), in base a limiti di reddito definiti e al tipo di
handicap (requisiti giuridico reddituali); si dispone un rafforzamento degli
accertamenti sull'esistenza o la permanenza dei limiti di reddito tramite le
banche dati del ministero e dell'INPS (si tratta di una norma già vigente);
la novità è costituita dal fatto che oltre alla revoca si procede al recupero
delle pensioni, degli assegni e delle indennità "indebitamente percepite".
Pur ricordando che i beneficiari di assistenza economica hanno l'obbligo di
comunicare ogni variazione delle proprie condizioni di reddito, si può affermare
il recupero da parte dello Stato di somme erogate a persone che si trovano comunque
in situazione di disabilità fa riferimento all'arcaica cultura della "assistenza
e beneficenza pubblica" e alle teorie borghesi sui "falsi poveri".
Un conto è revocare le prestazioni, un conto è procedere a ingiunzioni di restituzione
o pignoramenti… Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con
la pioggia dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?
Comma 6.
Le commissioni di verifica quando esaminano i verbali relativi alle
valutazioni dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore
sociale o da un esperto.
Tutti i verbali delle visite delle commissioni delle aziende sanitarie locali
per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordomutismo di persona handicappata
o disabile sono trasmesse alla Commissione medica di verifica che è composta
da medici della sanità militare, da medici dipendenti dello Stato. Questa Commissione
fu istituita con scopi di controllo di secondo grado, per limitare i riconoscimenti
di invalidità da parte delle Commissioni delle ASL. Si stabilisce ora che la
Commissione di verifica nel caso che si esamini accertamenti di handicap o di
disabilità venga integrata da un operatore sociale o da un esperto (come la
commissione di primo grado).
Questa disposizione può essere interpretata in senso positivo o negativo; da
un lato può significare una armonizzazione fra i vari livelli di accertamento
(che avrebbero professionalità con le medesime competenze), dall'altra potrebbe
voler dire che la Commissione di verifica intende controllare valutazioni (persona
handicappata e disabile) di carattere sociale e interdisciplinare: quindi non
solo rigore sulle pensioni assistenziali, ma anche sul collocamento del lavoro,
sui permessi lavorativi, sulle agevolazioni fiscali, sui contributi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche ecc…
Comma 7.
I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanente, di gravi
anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti,
sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza
dell'invalidità. Con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il
ministro della Salute, sono individuate alle patologie escluse dagli accertamenti
di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria necessaria a comprovare
l'invalidità.
Si tratta di una estensione di una norma approvata con la Finanziaria 2003
secondo la quale le persone affette da sindrome di Down, una volta che sia stata
documentata, non devono essere sottoposte a visite di verifica; si stabilisce
ora che tutti i soggetti con patologie fisiche, cromosomiche o mentali gravi
e permanenti sono esonerati da ulteriori accertamenti dopo la prima visita.
Si riconosce insomma che vi sono patologie irreversibili che non possono evolvere
o guarire (quindi permanenti), il problema è che occorre dimostrare, per essere
esonerati dalle visite, anche gravità del deficit, valutazione estremamente
complessa.
Il fatto più straordinario è che deve essere il Ministero dell'Economia (sia
pure con concerto di quello della Salute) a individuare l'elenco delle patologie
esenti dalla ripetizione delle visite nonché la documentazione sanitaria idonea
a comprovare la permanenza e la gravità.
Invece di definire i nuovi criteri di accertamento dell'invalidità (come stabilisce
una delega della riforma dell'assistenza), in un quadro ossessivo di controllo
e di centralismo, si propone l'obiettivo impossibile di classificare gli indici
patologici e di bisogno riferiti alla totalità delle menomazioni.
Comma 8.
Si prevede una riforma della composizione e dei criteri di funzionamento
della Commissione Medica Superiore e delle Commissioni mediche di verifica.
E' impossibile capire il significato e lo scopo di questo progetto; si tratterebbe
di una delega in bianco al ministero dell'Economia per modificare le Commissioni
mediche e la loro attività (che sono definite da leggi e quindi non possono
essere modificate per decreto).
Comma 9.
La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro (cioè
il ministero dell'Economia) assumono le competenze residue dello Stato in materia
di invalidità.
Sembra che con questa breve norma il ministero dell'Economia assuma le competenze
sulle prestazioni economiche agli invalidi che ora sono del ministero del Lavoro
e del Welfare. Si tratta di circa 10 milioni di euro (20 mila miliardi di lire)
che passerebbero dalla gestione di Maroni a quella di Tremonti…
Si precisa il disegno del ministero dell'Economia di appropriarsi di tutte le
competenze in materia di disabilità (sottraendole ai ministeri che hanno finalità
sociali sanitarie).
Questo significa interpretare e trasformare gli interventi assistenziali in
una dimensione esclusivamente economica e finanziaria, rendere residuali la
libertà dal bisogno e l'universalità delle prestazioni rispetto alle politiche
di bilancio.
Comma 10.
Per le campagne di accertamento (descritte al comma 4) si stanziano 2 milioni
di euro per l'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2004.
E' un rilevante investimento che dovrebbe essere compensato dalla revoca delle
pensioni e degli assegni fruiti da "falsi invalidi" o "invalidi troppo ricchi".
L'intenzione ricorda le leggi borboniche.
Comma 11.
Si stabilisce che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali
o assistenziali (ricorsi giurisdizionali) la parte soccombente non è tenuta
al pagamento delle spese, competenze e onorarie quando risulti titolare di un
reddito inferiore al minimo vitale.
Bontà loro.
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