Infermiere in classe per l'alunno
allergico
L'Asl ha il dovere di fare prevenzione anche per il singolo
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L'alunno di scuola elementare, affetto da allergia grave, tale da essere
considerato portatore di handicap, ha diritto ad essere costantemente assistito,
in classe, da un infermiere della Asl (Azienda sanitaria locale). E' quanto
ha disposto il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, a seguito di un
reclamo presentato dai genitori di un alunno, al quale era stata negata l'assistenza
in classe. I giudici, infatti, hanno affermato che il servizio sanitario pubblico
non può esimersi dal proprio dovere di assicurare la prevenzione anche in rapporto
ai singoli individui. Specie se si tratta di soggetti in età scolare che, in
quanto portatori di handicap, hanno diritto ad usufruire di tutti gli interventi
atti a favorire il loro inserimento nelle classi normali. Il provvedimento dispiegherà
i suoi effetti solo per il corrente anno scolastico: i giudici, infatti, hanno
rimandato la decisione finale al successivo giudizio di merito. Nel frattempo,
l'alunno potrà contare sulla presenza di un infermiere, che potrà prestare le
cure necessarie a fronteggiare le eventuali crisi che dovessero verificarsi
durante lo svolgimento delle lezioni. (15 marzo 2002)
Sentenza Tribunale di Roma 2779/2002
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
composto dai Signori Magistrati
dott. Domenico Cortesani Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta Giudice
dott.ssa Alessandra Trementozzi Giudice relatore
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 febbraio 2002
OSSERVA
Con ricorso al Tribunale, depositato 8.10.2001, i genitori del minore (…),
quali suoi legali rappresentanti, premesso che lo stesso e affetto da grave
sindrome allergica per la quale ha ottenuto il riconoscimento di handicap grave
ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 [1] , chiedevano al Giudice di ordinare
alla ASL competente di "assicurare 1'assistenza sanitaria necessaria a (…) per
poter frequentare la scuola senza pericolo per la sua salute attraverso la presenza
di proprio personale qualificato nell' edificio scolastico della scuola elementare
nei tempi e modi da lui frequentata ovvero, in via subordinata, di provvedere
al pagamento delle spese necessarie per la medesima assistenza erogata da una
struttura privata".
Si costituiva la ASL RM E che non contestava i fatti posti a fondamento delta
domanda cautelare, ma evidenziava come soluzione più opportuna il ricovero del
minore in day hospital presso una struttura ospedaliera attrezzata anche per
1'attività didattica ai sensi dell'art. 12, comma 9, L. 104/92 [2].
Il giudice con ordinanza del 8.1.2002 rigettava la domanda sul presupposto dell'insufficiente
deduzione circa i1 periculum in mora [3] .
Avverso detta ordinanza proponevano reclamo [4] i genitori del minore (…), evidenziando
che il periculum lamentato attiene alla impossibilità di continuare a sostenere
le spese necessarie per garantire privatamente l'assistenza sanitaria al minore
durante l'orario scolastico. Sostenevano infatti che le dedotte indifferibilità
ed urgenza di somministrazione di terapia farmacologica in caso di, insorgenza
di crisi allergiche fine di prevenire la necessità di cure di pronto soccorso
ospedaliero (ovvero di garantire 1a sopravvivenza del minore durante il tempo
occorrente al trasporto presso il pronto soccorso) attengono al diverso profilo
del fumus boni iuris [5] e sono comunque comprovate dalla documentazione
medica in atti.
Si costituiva anche in fase di reclamo la ASL RM E, ribadendo le deduzioni già
espresse in
merito ai compiti di prevenzione collettiva e non già di assistenza individuale
affidati alla ASL, all' inidoneità di una assistenza infermieristica ed alla
opportunità di un ricovero in day hospital al fine di fruire del diritto all'istruzione
garantito dalla legge ai minori ricoverati.
All'esito della discussione il Tribunale rileva come la grave situazione di
rischio a cui è soggetto il minore e ampiamente comprovate dalla documentazione
sanitaria versata in atti. Dai diversi certificati medici emerge come le crisi
di orticaria-angioedema e di asma bronchiale sono imprevedibili e di rapida
insorgenza e possono comportare una insufficienza respiratoria sicché è indispensabile
che il bambino abbia a disposizione personale sanitario in grado di riconoscere
i. sintomi e somministrare i diversi farmaci prescritti con certificato del
25.9.2001 (doc. 8) in relazione alla tipologia della crisi in atto.
Le patologie certificate in atti hanno comportato il riconoscimento al
minore della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92.
Orbene gli artt. 12 e 13 della citata legge ribadiscono il diritto all'educazione
ed all'istruzione della persona handicappata all'interno delle classi comuni
delle istituzioni scolastiche, prevedendo diverse modalità di integrazione della
persona handicappata nelle classi comuni.
Ed invero, proprio sulla base degli obblighi di integrazione mediante programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari sanciti dalla lett. A)
dell'art. 13 L. 104/92, la ASL ha disposto la presenza di personale sanitario
al fine di affrontare le eventuali emergenze connesse allo stato di salute del
minore, limitatamente però ai primi 15 giorni di frequentazione scolastica.
Lo stesso Direttore del Dipartimento Materno Infantile della ASL RM E (cfr.
allegato 10 della produzione di parte resistente), ha evidenziato che, durante
il periodo di "sorveglianza sanitaria", pur non essendosi verificate situazioni
cliniche acute, e stato necessario in due occasioni ricorrere a "terapia inalatoria
con Ventolin spray" ed ha riconosciuto l'opportunità che eventuali soluzioni
funzionali riguardanti simili problematiche nel contesto di ambienti didattici
siano determinate da azioni straordinarie adottate dagli organi superiori competenti,
A fronte dei precisi obblighi di integrazione dei minori portatori di handicap
nelle classi comuni delle scuole sanciti dalla legge, la soluzione prospettata
dalla ASL resistente in merito al ricovero dei bambino in day hospital al fine
di consentirgli la frequentazione delle speciali classi istituite presso i centri
di ricovero dei minori appare dei tutto illegittima. Né può condividersi la
prospettazione di parte resistente in merito ai limiti imposti dalle competenze
istituzionali della ASL, che si assumono finalizzate a compiti di prevenzione
collettiva e non già individuale, stante il disposto degli artt. 1 e 2 e soprattutto
dell'art. 14, lett, c), h) ed i) della legge 833/78. In particolare l'art. 2
stabilisce che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale
e dell'interesse collettivo alla salute di cui al precedente art. 1 è assicurato
anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e "la promozione
della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici
negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire
dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti
handicappati. Il successivo art. 14, nel fissare le competenze delle USL, prevede
testualmente compiti di "prevenzione individuate e collettiva delle malattie
fisiche o psichiche" (lett, c), nonché l'assistenza medica ed infermieristica
sia ambulatoriale che domiciliare (lett. h ed i). L'infondatezza dell'assunto
è inoltre desumibile dalla condotta della ASL che, anche se per soli
15 giorni, si è assunta il compito di monitoraggio e prevenzione delle patologie
e delle crisi che avrebbero potuto colpire il bambino durante 1'orario scolastico.
Inoltre deve rilevarsi che, di fronte alle precise e dettagliate prescrizioni
mediche (cfr. doc. 8 di parte ricorrente) la terapia idonea a tamponare le crisi
a cui potrebbe improvvisamente andare soggetto il minore può essere, quantomeno
nella fase di immediatezza, somministrata da un infermiere, il quale potrà eventualmente
riconoscere i sintomi e, se necessario, richiedere il tempestivo intervento
di un medico o addirittura il ricovero ospedaliero in pronto soccorso.
In sostanza questo Tribunale ritiene del tutto inadeguata la soluzione adottata
dalla ASL al fine di ottemperare ai suoi compiti di prevenzione e di assistenza
nonché di integrazione del minore portatore di handicap. Invero, come si evince
dalla documentazione prodotta da parte resistente, la ASL ha adottato tre tipi
di intervento:
1) sorveglianza sanitaria per un limitato periodo di due settimane da parte
dei medici della Medicina Preventiva;
2) organizzazione di un corso di Pronto Soccorso per i docenti della scuola;
3) assegnazione alla scuola di un'assistente educative (A.E.C.) che si occupi
dei bambino.
A prescindere dalla inutilità dell'assegnazione di un insegnante di sostegno
in relazione alla tipologia dell'handicap sofferto dal minore, che non incide
di certo sulle sue capacita di apprendimento, deve rilevarsi la inidoneità,
evidenziata dalle stesse insegnanti con lettera del 2.10.2001 (allegato 10 di
parte resistente) del personale docente a riconoscere i sintomi e provvedere
alla somministrazione dei necessari medicinali per superare i sintomi delle
reazioni allergiche o addirittura di farmaci salvavita.
In altri termini, dalla documentazione prodotta in atti può desumersi, con la
necessaria approssimazione che caratterizza la presente fase di giudizio, che
il diritto all'istruzione del minore ed all'inserimento nella scuola ordinaria
può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado
di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell'eventualità di reazioni
allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato
dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile.
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fumus boni iuris in merito
alla pretesa di parte ricorrente di ottenere, in attuazione dei precisi obblighi
di prevenzione individuale e collettiva nonché di assistenza ed integrazione
del portatore di handicap gravanti sulla ASL, la presenza di un presidio infermieristico
presso 1'Istituto scolastico frequentato dal minore, quantomeno durante l'orario
scolastico obbligatorio.
In merito al periculum in mora il Tribunale osserva che, sulla base della
documentazione attestante i redditi del nucleo familiare del minore (circa €
3.000 mensili) e le spese correnti mensilmente sostenute (circa € 1.100 per
canoni di locazione, utenze e rate automobile) nonché delle fatture relative
ai costi dell'assistenza infermieristica che i genitori istanti si sono accollati
per tutelare le esigenze sanitarie del minore durante la frequentazione scolastica
(superiori a 2.000 € mensili) sussiste il fondato pericolo del verificarsi di
un pregiudizio imminente ed irreparabile inerente all'impossibilità di soddisfacimento
delle esigenze alimentari e di sopravvivenza dignitosa della famiglia durante
il tempo occorrente alla instaurazione e definizione di un giudizio ordinario.
Il reclamo pertanto appare fondato e di conseguenza, in totale riforma dell'ordinanza
del GL monocratico, deve essere accolta la domanda cautelare, anche se limitatamente
alla durata dell'anno scolastico in corso ed all'orario scolastico di frequentazione
obbligatoria, non potendosi ravvisare, nella sommarietà della presente fase
di giudizio, l'apparente fondatezza delta pretesa azionata con riferimento all'ulteriore
corso scolastico del minore ed ai periodi di permanenza nell'Istituto non
direttamente riconducibili all'adempimento degli obblighi scolastici.
P, Q. M.
Il Tribunale dispone che la USL RM E provveda, limitatamente all'anno scolastico
in corso, ad assicurare durante 1'intero orario scolastico di frequentazione
obbligatoria del minore (...) la presenza presso l'Istituto (…) di un infermiere
al fine di tutelare le esigenze terapeutiche del minore stesso. Fissa il termine
di giorni 30 per l'inizio del giudizio di merito.
Spese al definitivo.
Roma, 28 febbraio 2002
Il Presidente
dott. Antonella Cortesani
1] La norma dispone che:" Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".
[2] Il comma 9, recita così:" Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono
comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore
agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e
di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.
A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti
in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti".
[3] Il periculum in mora è il timore fondato che, mentre si attende l'esperimento
dell'azione di tutela, vengano meno le circostanze di fatto favorevoli alla
tutela stessa. In buona sostanza: che con il trascorrere del tempo non sia più
possibile tutelare l'interesse leso.
[4] Il reclamo è un rimedio che viene intentato quando il giudice monocratico
rigetta il ricorso d'urgenza. La discussione della domanda contenuta nel reclamo
avviene davanti a un collegio di giudici di cui non può fare parte il giudice
che ha rigettato il ricorso precedente.
[5] Il fumus boni iuris è la probabile esistenza del diritto che si intende
tutelare.
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