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Finanziaria 2007: novità per le persone con disabilità
Carlo Giacobini, Responsabile del
Centro per la documentazione legislativa, Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare - Direzione Nazionale
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Il 21 dicembre è stata approvata in via definitiva la Manovra Finanziaria
per il 2007. Vi sono contenute alcune disposizioni che interessano direttamente
le persone con disabilità e ai loro familiari, a cui ci riferiamo
in questo articolo.
Detrazioni per carichi di famiglia
All’interno delle diverse misure che hanno rimodulato l’imposizione
sui redditi (IRPEF) e le relative detrazioni e deduzioni è prevista
una norma che riguarda le persone con disabilità a carico del contribuente.
Attualmente è in vigore il regime della deduzione per carichi di
famiglia, cioè è possibile dedurre dal reddito lordo un
importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i familiari
a carico.
La nuova Finanziaria reintroduce, il precedente sistema della detrazione:
si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per
i figli e i familiari a carico.
In sintesi: è prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a
partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata
a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico
la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire
dal primo.
Agevolazioni sui veicoli
La Finanziaria interviene anche a proposito delle note agevolazioni di
cui possono fruire le persone disabili nell’acquisto di un veicolo
destinato alla loro mobilità. L’intento, a nostro avviso
del tutto inefficace oltre che sperequativo, è quello di evitare
elusioni.
La Legge Finanziaria precisa che: “le agevolazioni tributarie e
di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione
dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute
a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente
a beneficio dei predetti soggetti. È quasi superfluo sottolineare
l’inapplicabilità di questa enunciazione. Come si accerterà
l’uso esclusivo o prevalente?
Più perentorio e operativo il comma successivo che recita: “In
caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per
le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del
decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la
differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione
non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità
dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne
un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.”
La norma contenuta nella Finanziaria impedisce al disabile, o al suo familiare,
che abbiano acquistato un veicolo “agevolato” di rivenderlo
nell’immediato a meno che non abbiano necessità di altri
adattamenti, pena la restituzione dei benefici ottenuti. La valenza discriminatoria
di questa indicazione si accompagna con la non considerazione della normativa
già vigente. Come si ricorderà, infatti, già oggi
non è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano
trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato.
Inoltre, la norma crea disparità fra le stesse persone con disabilità:
il Disegno si riferisce, in chiusura del comma citato, a “nuovi
e diversi adattamenti”. Si ricordi che non tutte le persone con
disabilità necessitano di adattamenti sui veicoli e che lo stesso
Legislatore non impone a tutti l’obbligo di adattare il veicolo
quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Per l’applicazione
operativa della norma, e per le quanto mai opportune chiarificazioni,
è ora necessario attendere le circolari dell’Agenzia delle
entrate.
Agevolazioni lavorative
La Finanziaria introduce una modificazione alle disposizioni relative
ai congedi retribuiti di due anni riservato i genitori di persone con
handicap (o ai fratelli o sorelle conviventi nel caso i genitori siano
deceduti o totalmente inabili).
Si tratta di una misura piuttosto oscura.
Il comma in questione prevede che se un lavoratore fruisce dei congedi
retribuiti per un periodo inferiore ai sei mesi, potrà fruire di
giorni di ferie (attenzione: non retribuiti, né coperti da contribuzione
figurativa) in numero pari a quelli che avrebbe maturato in identico periodo
se avesse effettivamente lavorato. Come si potrà notare, è
una misura irrilevante sotto l’aspetto pratico.
Flessibilità dell’orario di lavoro
La Manovra corregge parzialmente anche l’articolo 9 della Legge
53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città) nella parte relativa alla flessibilità
degli orari di lavoro.
Come si ricorderà quell’articolo prevede la possibilità
di sostenere economicamente quelle imprese che attuino, attraverso accordi
specifici, progetti di flessibilità dell’orario di lavoro,
part-time, telelavoro per quei dipendenti che abbiamo maggiore necessità
di sostegno familiare (esempio, minori nel nucleo).
Nel nuovo testo, fra le azioni positive, sono previsti anche “interventi
ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento,
l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei
lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non
autosufficienti a carico”.
Nella sostanza non cambia molto: il telelavoro, il part-time, la flessibilità
in generale non sono comunque un diritto, ma una opportunità che
lo Stato sostiene nel caso in cui le aziende intendano adottare accordi
specifici.
Fondo sociale per i non autosufficienti
Con la finalità di garantire l’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale
con riguardo alle persone non autosufficienti, la Manovra Finanziaria
ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo
denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009) con la finalità di garantire l’attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
La cifra prevista, come si può immaginare, non è certo proporzionata
ai bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti.
Gli atti e i provvedimenti relativi all’utilizzazione del Fondo
saranno adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata (Legge 281).
5 per mille per il volontariato
La Finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti
di destinare il 5 per mille dell’imposta sui redditi alle ONLUS,
alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che alle
attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.
• Consulta
il testo non ufficiale della Manovra finanziaria
22 dicembre 2006
Carlo Giacobini, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa,
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