Formazioni delle classi, ci sono regole
da rispettare
Si sono chiuse le iscrizioni scolastiche e prendono
il via le procedure per determinare gli organici e per comporre le classi.
E' necessario che i genitori verifichino che i dirigenti scolastici tengano
conto delle regole stabilite dal ministero.
Si sono chiuse le iscrizioni alle scuole e iniziano le
procedure per la composizione delle classi ai fini della determinazione
degli organici prima di diritto e poi , con le deroghe, di fatto. A questo
punto è molto importante ricordare ai genitori, specie di alunni
con disabilità, che esiste una norma, il decreto ministeriale n.
141/99, che stabilisce in modo tassativo e senza possibilità di
deroghe, che le classi cui sono iscritti due alunni certificati con disabilità,
non possono avere più di 20 alunni e quelle frequentate da un solo
alunno non possono avere più di 25 alunni.
Ciò è previsto non solo per le prime classi, ma anche per
il caso di fusione delle classi successive, cosa che avviene assai spesso,
specie nelle scuole superiori.
Inoltre nelle classi con più di un alunno con disabilità,
bisogna tener conto del fatto che non deve trattarsi di alunni con disabilità
in situazione di gravità.
I genitori quindi faranno bene a chiedere, con garbo, ai dirigenti scolastici
se, nel segnalare i dati ai Csa, hanno tenuto conto di quanto detto, al
fine di chiedere lo sdoppiamento delle prime classi ed il non
accorpamento delle classi intermedie, dove i limiti sopraindicati, fossero
stati superati a causa delle iscrizioni.
Per corretta documentazione si allega il testo del decreto.
Avv. Salvatore Nocera
Responsabile giuridico Osservatorio Scolastico Aipd
Roma 11/2/05
Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141
Formazione Classi con alunni in situazione di handicap
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma
12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri
e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni
in situazione di handicap;
VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II
e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei
posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e
3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione
delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di
handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9
relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe"
secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera
dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle
classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ".salvaguardando
il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati
alunni in
situazione di handicap;
DECRETA
1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:
10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese
le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap
sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata
e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe,
in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato
di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie
adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché
da altro personale della
stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap
nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed
in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più
di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più
di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve
essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica
nelle stesse classi.
10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione
di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni
senza
superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto,
peraltro,) previa valutazione della gravità dell'handicap e delle
situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente
alle condizioni
organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4 Ai fini previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la
formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi
precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni
organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art.
26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.
10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle
norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione
di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore
agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41
e 43, si avvale dei seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua
e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni
del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni
scolastiche di volta in volta interessate.
b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei
criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità
al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.
(24 febbraio 2005)