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Riccometro: sviluppi normativi* 
  di Andrea Francalanci, IRES Toscana  
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  Con l'emanazione del DPCM 4 aprile 2001, n. 242 , il lungo iter normativo che 
  ha caratterizzato la disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) 
  è giunto a conclusione e si è posto per le Amministrazioni comunali l'obbligo 
  di procedere alla sua applicazione a tutte quelle "prestazioni o servizi 
  sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque 
  collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche" 
  . Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ha infatti stabilito in 180 giorni 
  dall'entrata in vigore del suddetto DPCM il termine entro il quale gli enti 
  erogatori avrebbero dovuto provvedere alla introduzione del nuovo strumento 
  di means testing (cioè entro l'8 gennaio scorso), data entro la quale 
  l'INPS ha predisposto e reso operativo il sistema informativo necessario per 
  la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive presentate 
  dai richiedenti le prestazioni. 
  Al riguardo va ricordato che con il DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati 
  i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché 
  delle relative istruzioni per la compilazione ed è quindi disponibile tutta 
  la modulistica necessaria per dare operatività all'Indicatore. 
  Nel corso del 2002 la normativa relativa all'ISE non ha invece registrato alcun 
  progresso, caratterizzandosi al contrario per la mancata emanazione di due dei 
  cinque provvedimenti attuativi espressamente indicati dal decreto legislativo 
  n. 130/00 per dare piena concretizzazione al nuovo strumento di means testing. 
  In particolare non si è provveduto ad approvare il DPCM con il quale si sarebbe 
  dovuto istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato 
  consultivo per la valutazione dell'attuazione della disciplina. Analogamente 
  non ha ancora visto la luce il DPCM che avrebbe dovuto fissare i limiti dell'applicazione 
  dell'ISE nel caso delle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali 
  integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale 
  a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, 
  nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti.  
  Mentre la mancata emanazione del primo DPCM non ha creato alcun problema per 
  il funzionamento della disciplina, la non definizione di specifici criteri di 
  applicazione dell'ISE a prestazioni, quali quelle rivolte ai soggetti non autosufficienti 
  o disabili, particolarmente rilevanti sia da un punto di vista sociale che economico, 
  ha determinato negli enti erogatori una situazione di incertezza attuativa. 
  Infatti, l'assenza di una disciplina ad hoc di tale fattispecie, da un 
  lato ha per il momento "congelato" l'affermazione del principio, indicato esplicitamente 
  nel decreto legislativo n. 130/00, dell'evidenziazione della situazione economica 
  del solo assistito, dall'altro ha consentito agli enti erogatori di proseguire 
  in un'impostazione che prevede il coinvolgimento nella definizione del diritto 
  a tali prestazioni e/o nella compartecipazione al loro costo di soggetti esterni 
  al nucleo familiare standard del richiedente. Come vedremo in seguito, tale 
  approccio può essere formalmente legittimo se connesso alla facoltà concessa 
  agli enti erogatori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 
  n. 130/00, di prevedere, accanto all'ISE, "criteri ulteriori di selezione 
  dei beneficiari", mentre risulta del tutto infondato se il riferimento normativo 
  è rappresentato dagli articoli del Codice Civile relativi al principio di obbligazione 
  alimentare, nei confronti del quale è ancora oggi molto diffusa un'impropria 
  interpretazione e una scorretta applicazione. 
  Relativamente a quest'ultimo aspetto, va sottolineato come, sin dal decreto 
  legislativo n. 109/98, la normativa dell'ISE non abbia in alcun modo interferito 
  con quella relativa all'obbligazione patrimoniale agli alimenti. Infatti, in 
  tale disciplina il nucleo familiare del richiedente è stato preso in considerazione 
  unicamente per il calcolo dell'Indicatore del richiedente stesso e del suo nucleo 
  familiare e non per l'individuazione dei soggetti obbligati alla prestazione 
  degli alimenti. Il nucleo familiare standard rilevante per l'ISE risulta infatti 
  composto dal richiedente la prestazione agevolata, dalla sua famiglia anagrafica 
  e dai soggetti a loro carico a fini IRPEF, mentre l'articolo 433 del Codice 
  Civile considera altre relazioni che possono o meno coincidere con la famiglia 
  anagrafica. In ogni caso i due piani non possono essere confusi; così, per individuare 
  il soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la norma di riferimento 
  è rappresentata dall'articolo 433 del Codice Civile, indipendentemente dal fatto 
  che il medesimo soggetto sia presente o meno nel nucleo familiare del richiedente. 
  In un tale contesto, va segnalato l'avviso del Ministero dell'interno, espresso 
  nella nota n. 190 dell'8 giugno 1999, circa il fatto che l'adempimento dell'obbligazione 
  patrimoniale agli alimenti debba essere richiesto dal soggetto interessato e 
  non dalle pubbliche amministrazioni. Tale impostazione è stata successivamente 
  esplicitata nel decreto legislativo n. 130/00 che all'articolo 2, comma 6 ha 
  stabilito che le disposizioni previste per l'applicazione dell'ISE "non modificano 
  la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione alimentare ai sensi 
  dell'articolo 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso 
  dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo 
  comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del 
  richiedente la prestazione sociale agevolata". In altri termini, come precisato 
  nel succitato articolo 438 del codice civile, "gli alimenti possono essere 
  chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere 
  al proprio mantenimento". 
  Oltre a sollevare da qualsiasi ambiguità interpretativa il concetto di obbligazione 
  alimentare, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 130/00 hanno 
  determinato, rispetto a quanto previsto originariamente, un restringimento dei 
  margini di flessibilità consentiti agli enti erogatori nella definizione di 
  nucleo familiare. Se infatti il decreto legislativo n. 109/98 concedeva loro 
  la possibilità, per particolari prestazioni, di assumere come unità di riferimento 
  una composizione del nucleo familiare anche più ampia di quella standard , il 
  decreto legislativo n. 130/00 ha limitato tale facoltà ai soli interventi erogati 
  nell'ambito del diritto allo studio universitario. Per tutte le altre prestazioni 
  sociali agevolate la normativa ha invece previsto il riferimento alla famiglia 
  standard o, al limite, a un nucleo estratto da essa e, quindi, di dimensioni 
  più ridotte.  
  Tuttavia, come anticipato in precedenza, nonostante questo irrigidimento nella 
  definizione del nucleo familiare, la facoltà, concessa agli enti erogatori ai 
  sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 130/00, di prevedere, 
  accanto all'ISE, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, ha comunque 
  offerto loro la possibilità di ricomprendere ai fini della definizione dell'accesso 
  alle prestazioni e/o della determinazione del livello di compartecipazione al 
  loro costo anche soggetti esterni al nucleo standard del richiedente, consentendo 
  quindi l'affermazione di un principio di solidarietà familiare più esteso di 
  quello previsto dalla mera applicazione "letterale" della disciplina dell'ISE. 
  In termini estremamente semplificati, la logica che sottende a questa impostazione 
  è quella di escludere dalla prestazione sociale agevolata tutti i richiedenti 
  che dispongano di una rete familiare esterna al loro nucleo familiare standard, 
  a meno che i soggetti che ne fanno parte non concorrano al suo pagamento, sulla 
  base della valutazione della loro situazione economica. 
  In assenza di un intervento del legislatore nazionale o, in subordine, delle 
  Amministrazioni regionali , il permanere di una situazione di incompletezza 
  normativa può determinare il rischio che si verifichino eccessive forzature 
  nell'interpretazione di tali disposizioni o che si creino tra i diversi enti 
  erogatori rilevanti disomogeneità di carattere applicativo, in radicale contraddizione 
  con la filosofia che ha condotto all'introduzione della disciplina dell'ISE. 
   
   
  * In "Ipab Oggi", n. 6/2002.  
  
Normativa di riferimento 
   
  Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza 
  pubblica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. 
   
  Decreto legislativo 31 marzo 1998, "Definizione di criteri unificati di valutazione 
  della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, 
  a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", 
  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998. 
   
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento 
  concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati 
  di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 
  agevolate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999. 
   
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, "Regolamento 
  recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata 
  a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
  109", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1999. 
   
  Decreto del Ministro della solidarietà sociale 29 luglio 1999, "Approvazione 
  dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione 
  e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni 
  sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109", 
  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1999 
   
  Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, "Disposizioni correttive ed integrative 
  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati 
  di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 
  sociali agevolate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 
  2000. 
   
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, "Regolamento 
  concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
  maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione 
  economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione 
  del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, 
  e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato 
  dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", pubblicato sulla Gazzetta 
  Ufficiale n. 146 del 26 aprile 2001. 
   
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, "Approvazione 
  dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, 
  nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 
  6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto 
  legislativo 3 maggio 2000, n. 130", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
  n. 155 del 6 luglio 2001. 
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