Comunicato Stampa del 23/07/2003
"Disegno di legge sull'indultino": NO di molte
Associazioni italiane che si occupano di diritti dei minori alla sospensione
condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva per tutti
i reati legati alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale
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Roma 23 luglio 2003 - Molte associazioni che si occupano in Italia della tutela
dei diritti dei minori - l'ANFAA, il CIAI, il CIES, il CIFA, il CISMAI, ECPAT
Italia e Internazionale, Coordinamento La Gabbianella, Telefono Arcobaleno,
Telefono Azzurro, Terre des hommes Italia, UNICEF Italia, unitamente all'Associazione
Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, all'Associazione
Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori, a Prometeo e agli esperti Lino
Rossi, Federico Palomba e Anna Genni Miliotti - si allineano compatte per dire
NO alla formulazione del DDL 1986-B, recentemente passato dalla Camera all'esame
della Commissione Giustizia del Senato e invitano il Parlamento a non consentire
che la cosiddetta legge sull'indultino venga approvata con il testo attualmente
previsto. La formulazione del DDL 1986-b desta
allarme nelle Associazioni, in quanto non realizza l'interesse superiore dei
minori, come previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dai suoi
Protocolli opzionali, a cui il Legislatore dovrebbe fare sempre riferimento
per valutare adeguatamente le conseguenze che ogni dettato legislativo possa
avere su coloro che
rappresentano la categoria più debole della società: i bambini.
Infatti l'articolo 1 del DDL 1986-b non prevede l'esclusione della sospensione
della parte finale della pena per i reati di pedofilia e sfruttamento sessuale
dei bambini, in quanto non stabilisce che siano esclusi dall'indulto i detenuti
colpevoli dei seguenti reati:
- induzione di minori alla prostituzione ( art. 600bis Cod. Pen.le);
- sfruttamento di minori per pornografia minorile ( art. 600ter Cod. Pen.le)
- detenzione di materiale pornografico, prodotto tramite sfruttamento sessuale
di minori (art. 600 quater Cod. Pen.le)
- organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività
di prostituzione a danno di minori. (art. 600quinquies Cod. Pen.le)
Il DDL 1986-b si limita invece a essere ostativo verso i reati di violenza
sessuale nei confronti dei minori di 14 anni solo nei casi di collegamento con
la criminalità organizzata, il terrorismo e l'eversione, con riferimento
all'Art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354, indicato nel DDL.
La gravità dei reati indicati negli art.li 660bis, 600ter, 600quater,
600quinqes del Codice Penale e l'effetto devastante che determinano sulle vittime,
non può che comportare una trattazione severa delle persone che si sono
macchiate di tali infamie: avendo loro calpestato con violenza i diritti dei
minori e quindi offeso e messo a rischio il futuro della nostra società.
Il documento finale della Sessione Speciale ONU sull'infanzia di maggio 2002,
sottoscritto dall'Italia, prevede proprio al punto 44.6 l'impegno di "Diffondere
e alimentare la presa di coscienza delle conseguenze negative derivanti dalla
mancata protezione dei bambini, dalla violenza, dagli abusi e dallo sfruttamento".
La
sospensione della pena per i reati di pedofilia, che sarebbe sancita con la
legge sull'indultino, rappresenterebbe l'attuazione di un indirizzo assolutamente
contrario, sminuirebbe la gravità di tali reati e alimenterebbe l'idea
che coloro che compiono abusi sessuali sui bambini compiano reati di poca importanza.
Le associazioni .richiamano l'attenzione del Parlamento sull'incompletezza del
DDL e invitano a rivederne l'articolato, onde non approvare una legge che sarebbe
chiara espressione della negazione dei diritti dei minori, così come
sanciti dalla Legge 176 del 27 maggio1991, che ha ratificato la Convenzione
sui diritti dell'infanzia.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
tel.: 06/478.09.220-212
e-mail: a.orlandi@unicef.it
cell.: 348.87.41.459
e-mail: marcoscarpati@iol.it
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