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Integrazione Scolastica: Sentenza del
Tribunale di Roma (torna all'indice informazioni) Il giudice designato Letti gli atti, sciogliendo la riserva; XXXXX e XXXXX, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne XXXXX, nato il XX ed affetto da un grave handicap (ritardo cognitivo con segni di autismo), hanno chiesto che venga emesso, in via d'urgenza, un provvedimento idoneo a garantire al ragazzo "un apporto completo di ore di sostegno, per l'intera giornata scolastica". A supporto della pretesa azionata hanno rappresentata che al minore: - il quale frequenta il primo superiore del liceo psicopedagogico dell'Istituto Superiore Statale "Isabella D'Este" di Tivoli - erano state assegnate solo 9 ore di sostegno che, rapportate alle 30 ore complessive di frequenza, non garantirebbero , nella sua pienezza, l'attuazione del diritto allo studio stante lo scarso apporto concesso per il sostegno. Il Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca, si è costituito rilevando che il diritto allo studio, tradotto nel diritto all'insegnamento di sostegno, non potrebbe comportare maggiori oneri per la spesa pubblica. Il legislatore, in particolare (vedi artt.42 della L.n. 616/1977 e 13 della L. 104/92), ne avrebbe disegnato i limiti stabilendo che i posti di sostegno debbano essere determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della normativa in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli alti gradi di istruzione. Nel caso concreto, poi, l'Amministrazione avrebbe operato nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e di organico. Ed infatti, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona affetta da handicap, oltre ad essere garantito costituzionalmente (artt. 34 e 38) è stato attuato, da ultimo, con la legge n. 104/92 che, nel sancire, all'art. 12, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata - finalizzata allo sviluppo delle proprie potenzialità anche a mezzo della socializzazione - prevede espressamente la sua integrazione scolastica nelle classi comuni. Non può, poi, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 lett. E) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come reintrodotto dall'art. 7 della L.205/2000 e ciò in quanto sono devolute al giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto (sia esso privato o pubblico) erogatore del servizio pubblico (v. Cass. S.U. n. 558/2000), sicché a nulla rileva che ad erogare il servizio (nel caso in esame, di istruzione scolastica) sia un soggetto pubblico. E' infine da rilevare che, sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, il riferimento al "danno alla persona" non va inteso nel senso riduttivo di danno all'integrità psicofisica ma nel senso estensivo di pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della violazione di un diritto fondamentale dell'uomo (qual è quello all'educazione ed all'istruzione), sicché, anche sotto questo profilo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, avendo gli attori preannunciato l'azione per il risarcimento dei danni nel giudizio di merito. Ciò, premesso, nel ribadire il pieno diritto dei disabili all'educazione - che, riconosciuto dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, deve essere garantito dagli organi e dagli istituti predisposti od integrati dallo Stato - appare evidente che l'esplicazione dello stesso diritto non può essere compresso o comunque, leso dall'Amministrazione nella fase organizzativa dell'attività di sostegno alla quale, peraltro, è correlata una mera discrezionalità tecnica. A tale ultimo riguardo, poi, non rilevano i limiti di spesa eccepiti dalla resistente. Ed invero, a prescindere dal non dimostrato assunto che l'attribuzione di un più lungo orario di sostegno comporterebbe un impegno di spesa non preventivata, è sufficiente evidenziare che, in presenza di handicap gravi, la legge n. 449/97 (art. 40) consente espressamente, in attuazione dei principi di cui alla legge 104/92, di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni. E', quindi, da rilevare che ad XXXXX, il quale frequenta il primo superiore del Liceo psicopedagogico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Isabella D'Este" di Tivoli, è oggi assegnata un'insegnate di sostegno per 3 ore al giorno con la conseguenza che, per il restante periodo di frequenza scolastica, il minore è privo del sostegno. E' stata quindi, disposta una consulenza tecnica rendendosi necessario valutare se il minore numero di ore assegnate, rispetto al massimo consentito, impedisce ad XXXXX di poter trarre il massimo vantaggio riconosciuto dalla legge usufruendo di un programma educativo il più completo possibile. A tale riguardo il consulente (Neuropsichiatria Infantile ed esperto psicanalista) ha rilevato che, al ragazzo (il quale è riuscito a raggiungere un buon livello intellettivo), è stato consentito, a causa delle manifestazioni fisiche in parte violente, di frequentare le lezioni solo in presenza dell'insegnate di sostegno o dell'assistente didattica. Il consulente, poi, dopo un'approfondita analisi, ha ritenuto che le opre concesse non consentono ad XXXXX di ottenere un evoluzione sufficiente in termini di sviluppo tenuto anche conto delle sue apprezzabili potenzialità. Ha, pertanto, segnalato la necessità che il sostegno sia dato per il tempo più lungo possibile (nella misura di 18 ore) e con una sola maestra. La continuità educativa degli insegnanti di sostegno in "ciascun grado di scuola" è peraltro raccomandata anche dall'art. 40, comma 3, della legge n. 449/97. Deve essere, pertanto, ordinato alle amministrazioni convenute di assegnare ad XXXXX un'insegnate di sostegno per 18 ore alla settimana e possibilmente una sola maestra che lo segua per tutto l'anno scolastico. Possono del resto essere impartite tali disposizioni e ciò alla luce
della mancanza di un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, ed essendo
stato chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio ad un diritto
fondamentale del privato (non suscettibile di degradazione) arrecato da un comportamento
della p.a. P.T.M. - ordina al Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca, al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Liceo psicopedagogico dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Isabella D'Este" di Tivoli di assegnare all'alunno XXXXX una insegnate di sostegno per 18 ore alla settimana (possibilmente: una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico); - fissa il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito;
Roma, 5.5.2004
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