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Schema di decreto per l'individuazione dell'alunno di situazione di handicap (torna all'indice informazioni) SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE "REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 " IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del VISTO l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 che prevede la definizione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; VISTI, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap; VISTO il Decreto Legge del 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, con la legge 20 agosto 2001, n. 333; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del…………………. VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del….. ACQUISITO il parere della Commissione cultura, scienza e istruzione e della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati e della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport e della Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica nelle sedute, rispettivamente, del ……… e del……………. adotta il seguente regolamento 2. Ai fini della individuazione di cui al comma precedente, provvedono le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate dagli specialisti della patologia fisica, psichica o sensoriale segnalata. 3. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti effettivi il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva eventualmente accertata, nonché, con riferimento agli indicatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - ICD10 -, la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato. 4. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, secondo i criteri previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - ICF -. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la tutela dell'alunno e da questi alla istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti. 2. Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi comprese la indicazione del numero delle ore di sostegno nonché quelle di eventuale assistenza, per i fini previsti dall'art.13 della legge 5 febbraio 1992, n.104. 3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nel quadro delle finalità della legge 8 novembre 2000, n.328 adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi ai sensi del Decreto Legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per gli alunni già individuati come soggetti in situazione di handicap alla data del presente decreto, i controlli e le verifiche sono disposti con riferimento a ciascuno dei passaggi ai successivi cicli di istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 e, all'interno del primo ciclo, al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. ARTICOLO 4 ART. 5 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Testo depositato in Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2003
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