Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di
separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla
prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti
tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione
e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità,
da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della
polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione,
anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento
condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno
solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore
istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti
dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante
ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse
dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice
di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni
relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione
il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento
della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti
o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione
e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro
coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi
quelli economici.
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente
le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo
155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di
prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto
il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla
tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art. 2. - (Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile,
è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo
con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito
il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso
di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie
insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale
o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento
in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale
del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore
della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili
nei modi ordinari».
Art. 3. - (Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica
l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4. - (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già
stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno
dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice
di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della
presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,
nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5. - (Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.