Riservatezza sui dati sanitari degli
alunni
(Gar. Privacy 24.4.2002)
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Immediata cancellazione da un sito Internet delle informazioni sulle
malattie di alcuni alunni handicappati. Questo il provvedimento d'urgenza con
il quale il Garante, su segnalazione di alcuni genitori, è intervenuto per bloccare
la diffusione di dati sanitari pubblicati sul sito web di un centro di documentazione
didattica, che aveva sede presso la succursale di una scuola media statale.
Alla segnalazione che lamentava, oltre la diffusione dei nominativi degli alunni
portatori di handicap, anche la descrizione dettagliata delle patologie sofferte
da ciascuno di essi, ha fatto seguito l'accertamento preliminare eseguito dall'Ufficio
del Garante. Dalle verifiche effettuate è emerso che, consultando la pagina
Internet, accessibile attraverso il sito di un centro di documentazione scolastico,
erano conoscibili, da chiunque, varie patologie di persone individuate nominativamente
o appartenenti a classi, che venivano citate, di istituti scolastici
Il Garante per la protezione dei dati personali
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del
dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Vista la segnalazione del 5 aprile 2002 con la quale è stata portata a conoscenza
dell'Autorità la divulgazione tramite il sito Internet ………….dei nominativi di
alunni portatori di handicap, con annessa dettagliata specificazione
della patologia sofferta da ciascuno di essi;
Visto l'autonomo accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio del Garante
dal quale emerge che, consultando la pagina Internet accessibile tramite il
predetto sito, sono conoscibili da chiunque diversi dati di carattere sensibile;
Rilevata la possibile violazione di diverse disposizioni della legge n. 675/1996
e, in particolare, degli artt. 22 e 23 , il quale ultimo, al comma 4, vieta
la diffusione di dati relativi allo stato di salute degli interessati che non
sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati;
Considerato che, da quanto è dato rilevare dalle informazioni allo stato acquisite,
le pagine del sito Internet sopra menzionato appaiono essere gestite dal ……..,
avente sede presso la succursale della Scuola media statale……;
Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l),
della legge n. 675/1996 , così come modificato dall'art. 11, comma 2 , d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento dei dati o
di disporne il blocco se lo stesso risulta "illecito o non corretto…, oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";
Rilevata la necessità di intervenire con urgenza, in ragione della particolare
natura dei dati sensibili i quali descrivono analiticamente varie patologie
di persone individuate nominativamente e comunque per appartenenza a menzionate
classi di istituti scolastici, riservando ad ulteriori urgenti accertamenti
preliminari il completamento della verifica della liceità e della correttezza
del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato,
anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge n. 675,
così come modificato dall'art. 15, d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure
e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto,
non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
CIO' PREMESSO, IL GARANTE:
ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone
il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli
interessati conoscibili mediante consultazione del sito Internet …..con effetto
immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto a cura del
Dipartimento vigilanza e controllo dell'Ufficio del Garante, nei confronti del
legale rappresentante del……… identificato in premessa o di altro soggetto che,
in sede di contestuale accertamento preliminare che verrà effettuato in loco
ex art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, risulti effettivo titolare, contitolare
o responsabile del trattamento dei dati in questione;
riserva ad ulteriori accertamenti preliminari il completamento della verifica
della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei
presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti
eventualmente responsabili o corresponsabili.
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