Il Ministero dell’Istruzione con la C M N. 45 del 9 Giugno 2006 ha dettato
le norme per gli organici di fatto, che riguardano anche quelli per il
sostegno didattico per l’a.s. 2006/07, che ripete sostanzialmente lo schema
delle norme degli anni precedenti.
La norma è però interessante perché presenta qualche aspetto innovativo
dovuto alla presenza del nuovo Ministro e l’attenzione anche all’integrazione
scolastica con la quale il Ministro ha presentato alla stampa questo testo
normativo che potrebbe considerarsi di routine.
1- La Circolare ribadisce che , per la scuola dell’infanzia, non trattandosi
di scuola dell’obbligo, si accetteranno le iscrizioni secondo i mezzi
finanziari disponibili.
A tal proposito bisogna però ricordare che in base all’art 3 comma 3 della
L.n. 104/92 le iscrizioni degli alunni con disabilità hanno “carattere
di priorità” rispetto ad altre iscrizioni, data l’importanza che questo
segmento del ciclo di istruzione rappresenta per questi alunni; di ciò
sempre più va prendendosi coscienza anche in ambienti non specializzati.
2- E’ ribadita la necessità di accorpare classi parallele quando il numero
di alunni di ciascuna sia troppo basso.
E’ però necessario tener presente il d.m.n. 141/99 secondo il quale le
prime classi ( e quindi quelle successive risultanti da accorpamenti)
non possono avere più di 25 alunni se è presente un alunno con disabilità
e non più di 20 se è presente più di un alunno ( di norma massimo due)
alunni con disabilità. Ciò per facilitare la presa in carico da parte
di tutti i docenti della classe, evitando la delega al solo insegnante
per il sostegno.
3- La Circolare evidenzia come debbano essere concesse tutte le deroghe
richieste dal Gruppo di lavoro , di cui all’art 12 comma 5 della L.n.
104/92, composto da operatori scolastici, sociosanitari e dalla famiglia.E’
interessante notare come la Circolare a tal proposito riconosca che il
criterio per la formulazione dei posti in organico di diritto sia “inadeguato”
e quindi sorge la necessità di deroghe.E’ utile riportare il brano della
Circolare
“Posti di sostegno Si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne
le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei
criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione
dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire
all'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea
l'esigenza che sia garantita l'assegnazione di tutte le ore di sostegno
per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per
ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata
al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL.
dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile
per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni
e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il
31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare
tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze di posti in deroga.”
E’ da osservare che se lo stesso Ministro riconosce come “inadeguato il
criterio di un posto ogni 138 alunni , c’è speranza che venga presa in
considerazione la richiesta della F I S H di sostituire questo criterio
con quello più realistico di un posto ogni 100 alunni.
L’invito pressante rivolto dal Ministro ai Dirigenti scolastici affinché
facciano pervenire entro il 10 Luglio ai CSA le richieste di deroghe,
fa ricordare a tutti che tale richiesta va effettuata con un progetto
redatto da tutto il consiglio di classe ai sensi dell’art 41 del decreto
ministeriale n. 331/98.
Ed a proposito del richiamo dell’art 35 comma 7 della L.n. 289/02, è bene
tener presente che il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri
,n. 185/06, più restrittivo, emanato solo recentemente, è applicabile
solo per le nuove iscrizioni all’a.s. 2007/08 e quindi non riguarda la
concessione delle attuali deroghe per l’a.s. 2006/07, per le quali valgono
le disposizioni relative agli anni precedenti.
4- E’ infine ribadita la norma dell’art 14 comma 6 della L.n. 104/92,
secondo la quale i possono essere nominati docenti per il sostegno, privi
del titolo di specializzazione, solo dopo esaurite le graduatorie di quelli
specializzati.
Le famiglie faranno bene a vigilare affinché queste norme siano rispettate
puntualmente sia dai Dirigenti scolastici, sia dai Direttori scolastici
regionali.