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Il Garante ha dettato le regole per tutelare i malati nelle strutture

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(Provv. Garante Privacy 9 novembre 2005 - sito web 22.11.2005) Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto reclami e segnalazioni circa casi di mancato rispetto della tutela della dignità e riservatezza della persona all'interno di strutture sanitarie. Per questo ha deciso di emanare un provvedimento generale, datato 9 novembre 2005 (pubblicato sul sito web dell'Autority il 22 novembre 2005), che prescrive regole di condotta per tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (ad esempio le aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere, ecc.), sia privati (ad esempio le case di cura), oltre che per i servizi e le strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario od aventi competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro (ad esempio gli osservatori epidemiologici regionali ed i servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro). Poiché tali regole, che si ispirano ai principi generali del Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardano l'organizzazione delle strutture, l'Autority precisa che non debbono obbligatoriamente essere rispettate da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti operanti in studi medici privati. Comunque, il Garante ribadisce che questi professionisti sono tenuti ad "ottemperare ai principi cui si ispirano le disposizioni in esame, predisponendo in ogni caso misure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti".

Ecco, per sommi capi, quali sono i criteri che si devono tenere presenti nell'organizzazione delle strutture sanitarie. Innanzi tutto la tutela della dignità individuale, che deve essere sempre garantita, soprattutto se si tratta di minori, anziani, disabili o pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, come ad esempio l'interruzione di gravidanza. A questo proposito il Garante precisa che nei reparti di rianimazione la privacy deve essere garantita, benché il paziente si trovi in camere con almeno una parete vetrata, attraverso l'uso ad esempio di paraventi, che limitino, per quanto possibile, la visuale dell'interno del locale per circoscriverla solo alle persone in visita a quel determinato degente. Un altro punto contenuto nel Provvedimento riguarda le chiamate nella sale d'attesa, che non devono essere mai nominali, ma effettuate attribuendo, al momento della prenotazione o dell'accettazione ad esempio un codice alfanumerico o recandosi a colloquio diretto con il paziente, se si tratta di persona in qualche modo disabile. A questa regola è correlata quella delle informazioni circa la presenza di degenti nei vari reparti, le quali debbono essere fornite solamente a "terzi legittimati", cioè familiari, conoscenti e personale volontario, fermo restando che il paziente può, all'atto del suo ricovero, decidere chi deve essere informato della sua condizione o del reparto presso cui si trova. Circa le notizie del passaggio o della presenza di una persona in pronto soccorso, il Garante precisa che l'organismo sanitario può darne notizia, anche per telefono, ma soltanto a parenti, conviventi od a familiari, raccogliendo a questo proposito la volontà del paziente, se cosciente e capace, di chi informare.

Il regolamento stabilisce, inoltre, che le informazioni sullo stato di salute di un paziente possano essere date a persone diverse dall'interessato solo nel caso che quest'ultimo abbia manifestato uno specifico consenso in proposito, se in grado di farlo, oppure che ad esprimerlo sia stato un suo familiare od una persona legittimata a farlo (convivente o soggetto in stretta relazione con il malato). I volontari che operano presso le strutture sanitarie devono sapere informazioni su prestazioni e cure dei pazienti assistiti secondo le medesime regole e garanzie previste per il personale in servizio. Tutte le strutture sanitarie in questione, poi, devono garantire soluzioni architettoniche o divisori spaziali per mettere in atto il sistema della "distanza di cortesia" per tutte le operazioni amministrative effettuate allo sportello (come le prenotazioni ed il pagamento dei ticket), oppure al momento dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando in proposito gli utenti con inviti espressi con cartelli e segnali evidenti. La massima privacy deve inoltre essere rigorosamente garantita in situazioni di forzata promiscuità, al momento della prescrizione di medicinali, od al rilascio di qualsiasi certificato, referto clinico, prescrizione o cartella clinica. In particolare riguardo al ritiro delle analisi, il Garante precisa che esso può essere effettuato anche da persone diverse dall'interessato solo in busta chiusa, purché munite di delega scritta. Infine, il Provvedimento sottolinea che non si possono affiggere in locali pubblici aperti liste di pazienti in attesa di intervento, anche se privi della patologia sofferta, così come è vietato esporre alla pubblica visione le cartelle cliniche o qualsiasi documento che riguardi un degente (ad esempio accanto al letto del malato).

Il Garante, in calce al Provvedimento, dichiara di aver avviato una consultazione con organismi sanitari, associazioni e comitati interessati circa le modalità di applicazione delle norme sulla privacy al settore sanitario. (25 novembre 2005)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 09 novembre 2005 http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=30805&idCat=99