(Provv. Garante Privacy 9 novembre 2005 - sito web 22.11.2005)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto reclami e
segnalazioni circa casi di mancato rispetto della tutela della dignità
e riservatezza della persona all'interno di strutture sanitarie. Per questo
ha deciso di emanare un provvedimento generale, datato 9 novembre 2005
(pubblicato sul sito web dell'Autority il 22 novembre 2005), che prescrive
regole di condotta per tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (ad
esempio le aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere, ecc.),
sia privati (ad esempio le case di cura), oltre che per i servizi e le
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario od aventi
competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro (ad esempio
gli osservatori epidemiologici regionali ed i servizi di prevenzione e
sicurezza sul lavoro). Poiché tali regole, che si ispirano ai principi
generali del Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardano
l'organizzazione delle strutture, l'Autority precisa che non debbono obbligatoriamente
essere rispettate da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta
e medici specialisti operanti in studi medici privati. Comunque, il Garante
ribadisce che questi professionisti sono tenuti ad "ottemperare ai principi
cui si ispirano le disposizioni in esame, predisponendo in ogni caso misure
idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, secondo
modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli
assistiti".
Ecco, per sommi capi, quali sono i criteri che si devono tenere presenti
nell'organizzazione delle strutture sanitarie. Innanzi tutto la tutela
della dignità individuale, che deve essere sempre garantita, soprattutto
se si tratta di minori, anziani, disabili o pazienti sottoposti a trattamenti
medici invasivi, come ad esempio l'interruzione di gravidanza. A questo
proposito il Garante precisa che nei reparti di rianimazione la privacy
deve essere garantita, benché il paziente si trovi in camere con almeno
una parete vetrata, attraverso l'uso ad esempio di paraventi, che limitino,
per quanto possibile, la visuale dell'interno del locale per circoscriverla
solo alle persone in visita a quel determinato degente. Un altro punto
contenuto nel Provvedimento riguarda le chiamate nella sale d'attesa,
che non devono essere mai nominali, ma effettuate attribuendo, al momento
della prenotazione o dell'accettazione ad esempio un codice alfanumerico
o recandosi a colloquio diretto con il paziente, se si tratta di persona
in qualche modo disabile. A questa regola è correlata quella delle informazioni
circa la presenza di degenti nei vari reparti, le quali debbono essere
fornite solamente a "terzi legittimati", cioè familiari, conoscenti e
personale volontario, fermo restando che il paziente può, all'atto del
suo ricovero, decidere chi deve essere informato della sua condizione
o del reparto presso cui si trova. Circa le notizie del passaggio o della
presenza di una persona in pronto soccorso, il Garante precisa che l'organismo
sanitario può darne notizia, anche per telefono, ma soltanto a parenti,
conviventi od a familiari, raccogliendo a questo proposito la volontà
del paziente, se cosciente e capace, di chi informare.
Il regolamento stabilisce, inoltre, che le informazioni sullo stato di
salute di un paziente possano essere date a persone diverse dall'interessato
solo nel caso che quest'ultimo abbia manifestato uno specifico consenso
in proposito, se in grado di farlo, oppure che ad esprimerlo sia stato
un suo familiare od una persona legittimata a farlo (convivente o soggetto
in stretta relazione con il malato). I volontari che operano presso le
strutture sanitarie devono sapere informazioni su prestazioni e cure dei
pazienti assistiti secondo le medesime regole e garanzie previste per
il personale in servizio. Tutte le strutture sanitarie in questione, poi,
devono garantire soluzioni architettoniche o divisori spaziali per mettere
in atto il sistema della "distanza di cortesia" per tutte le operazioni
amministrative effettuate allo sportello (come le prenotazioni ed il pagamento
dei ticket), oppure al momento dell'acquisizione di informazioni sullo
stato di salute, sensibilizzando in proposito gli utenti con inviti espressi
con cartelli e segnali evidenti. La massima privacy deve inoltre essere
rigorosamente garantita in situazioni di forzata promiscuità, al momento
della prescrizione di medicinali, od al rilascio di qualsiasi certificato,
referto clinico, prescrizione o cartella clinica. In particolare riguardo
al ritiro delle analisi, il Garante precisa che esso può essere effettuato
anche da persone diverse dall'interessato solo in busta chiusa, purché
munite di delega scritta. Infine, il Provvedimento sottolinea che non
si possono affiggere in locali pubblici aperti liste di pazienti in attesa
di intervento, anche se privi della patologia sofferta, così come è vietato
esporre alla pubblica visione le cartelle cliniche o qualsiasi documento
che riguardi un degente (ad esempio accanto al letto del malato).
Il Garante, in calce al Provvedimento, dichiara di aver avviato una consultazione
con organismi sanitari, associazioni e comitati interessati circa le modalità
di applicazione delle norme sulla privacy al settore sanitario. (25 novembre
2005)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Prescrizioni del Garante
[art. 154, 1 c) del Codice] - 09 novembre 2005 http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=30805&idCat=99