
D. Lgs. 15 marzo 2001
"Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento
dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui
alla LEGGE 10 APRILE 1991, N.125."
(Pubblicato sulla G.U. del 9.6. 2001- Serie generale n. 132)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 10 aprile 1991, n.125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991
relativo ai progetti di azioni positive approvati fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante, tra l'altro, all'art. 47, comma 1, delega
al Governo in materia di revisione dell'art. 8 nonché della disciplina delle
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196,
emanato in attuazione della predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in
materia di azioni positive;
Visti,
in particolare, l'art. 7 relativo alle azioni positive, nonché l'art. 10, comma
1, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro per le pari opportunità, di stabilire nuove modalità di
presentazione delle relative richieste di finanziamento, le procedure di
valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti medesimi,
nonché i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere;
Acquisite le indicazioni fornite dal Comitato nazionale
di parità di cui alla sopracitata legge 125/1991, nella riunione del 12
settembre 2000;
DECRETA
Art. 1.
Requisiti del soggetto richiedente
1. Il soggetto proponente,
costituito da almeno due anni, per poter accedere al finanziamento, deve essere
in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità':
non deve aver riportato condanne penali, se persona
fisica per sé, se persona giuridica per il rappresentante legale e, ove
esistente, per l'amministratore delegato.
Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
non deve essere o essere stata assoggettata a procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni.
A tal fine dovrà essere presentata apposita
dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Qualora il
soggetto proponente sia un centro di formazione professionale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre
apposita documentazione.
Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa
sociale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l'iscrizione all'albo regionale e deve produrre apposita documentazione.
2. In ogni caso quando per la natura giuridica del
soggetto la normativa vigente richiede l'iscrizione all'albo, la relativa
certificazione deve essere prodotta.
3. La documentazione di cui ai commi precedenti va
allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità
dichiarata d'ufficio.
Art. 2.
Modalità e termini di presentazione delle
richieste
1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le
cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati,
le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presentano
richiesta – in duplice copia, di cui una in bollo - al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale – Comitato nazionale di parità' intesa ad ottenere
l'ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione dei progetti di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10
aprile 1991, n.125.
2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve
recare in allegato il progetto.
3. A pena di improcedibilità, detto progetto:
deve essere compilato in base al Programma-obiettivo
formulato annualmente dal Comitato nazionale di parità;
deve essere redatto secondo il modello allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto, e che deve essere compilato
debitamente in ogni sua parte;
deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del
proponente;
deve pervenire in duplice copia, così come tutti gli
allegati;
deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun
anno che precede quello in cui si intende realizzare l'iniziativa. Farà fede il
timbro di spedizione postale;
deve recare l'indicazione della tipologia di
finanziamento prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste
per le pubbliche amministrazioni.
4. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, secondo
la natura del soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto
medesimo (statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con dichiarazione
antimafia, certificazione di qualità «ISO 9000» per i centri di formazione
professionale che ne siano in possesso ed ogni altro documento ritenuto
opportuno), nonché un sintetico curriculum dell'attività svolta almeno negli
ultimi 2 anni.
5. I progetti di azioni positive, della durata massima
prevista dal Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali,
per ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.
Art. 3.
Procedure di valutazione e approvazione
1. Il Comitato nazionale di parità valuta il progetto
sulla base dei criteri indicati nel programma–obiettivo ed esprime, a
maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti ammessi all'istruttoria.
2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a
finanziamento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento
parziale devono essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative
motivazioni.
4. A partire dal Programma–obiettivo 2001, l'attività
istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di
ricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo
della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità.
5. Al progetto finanziato non possono essere apportate
modifiche, se non preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parità,
in caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando
quanto previsto dall'art. 8.
6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per
corsi di formazione professionale previsti dal progetto qualora i registri di
presenza di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
7. Non saranno autorizzate più di due proroghe e comunque
per un periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente
prevista per la realizzazione del progetto.
Art. 4.
Modalità di erogazione dei finanziamenti e procedure
di verifica
1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve
avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve
essere comprovato con atto di data certa.
2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avvio
dell'iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
L'erogazione della prima quota è subordinata all'esito positivo della verifica
ispettiva, di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo da
trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità a cura
della Direzione provinciale del lavoro.
3. Il finanziamento concesso è erogato in due quote,
secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:
a) prima modalità:
ad avvio dell'iniziativa, a titolo di contributo delle
spese sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del
progetto, si fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10% del
finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma
primo periodo del presente articolo.
A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo
all'erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verifica
amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro -
Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione
effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta
utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto
a quelli programmati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al
Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i
costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
b) seconda modalità:
la prima
quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento autorizzato, viene erogata
previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa
d'importo uguale alla somma da erogare, previa verifica ispettiva di cui
all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.
Il saldo in ogni caso è erogato a conclusione di tutte
le azioni programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla
Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione, competente per
territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato Comitato
nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli
obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il
beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente
il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del
progetto.
La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della
prima quota, dovrà accertare la veridicità dei dati contenuti nella domanda di
finanziamento, nonché l'effettivo avvio entro due mesi dall'autorizzazione e
dovrà essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla notifica di cui
al comma 2. Quella preordinata all'erogazione del saldo dovrà essere di
contenuto amministrativo-contabile e dovrà essere effettuata entro novanta
giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.
Art. 5.
Monitoraggio e controllo
1. Il Comitato nazionale di parità salve le verifiche
iniziali e finali di cui all'art. 4, può in ogni momento disporre ulteriori
visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti,
nonché fare intervenire i consiglieri di parità competenti per territorio.
2. Il Comitato nazionale di parità può inoltre
procedere ad audizioni delle parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle
problematiche emerse nel corso della realizzazione del progetto medesimo.
Art. 6
Parametro dei costi
1. I costi da inserire a preventivo devono fare
riferimento, per quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle
azioni cofinanziate dal F.S.E.
Art. 7
Costi inammissibili
1. Non sono ammesse a rimborso
le seguenti spese:
mancata produzione;
acquisto di macchinari e attrezzature;
borse di studio e indennità orarie;
ristrutturazione di impianti;
fideiussione;
quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi
dell'art. 3, comma 5.
Art.8
Decadenza
1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla
Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezioni, territorialmente
competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la
conseguente ripetizione delle relative somme.
2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera
limitatamente alla parte non attuata, sulla base dell'accertamento
amministrativo-contabile effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro –
Servizio ispezioni, territorialmente competente.
3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento,
intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o la parziale o
totale mancanza di raggiungimento dell'obiettivo, il Comitato nazionale di parità
effettuerà la motivata valutazione di propria competenza secondo i seguenti
criteri:
quando, a conclusione dell'iniziativa, il soggetto
beneficiario abbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attività progettuale,
con mera riduzione delle spese in relazione al finanziamento assegnato, si
procederà al rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso di raggiungimento dell'obiettivo, ma con
contenimento dell'attività progettuale e delle relative spese, si procederà al
rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto
parzialmente l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur avendo
realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese saranno
riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al 20%;
nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento
dell'obiettivo al di sotto del 50%, si farà luogo a una riduzione percentuale
delle spese in misura non inferiore al 20%;
in caso di mancato o parziale raggiungimento
dell'obiettivo, conseguente ad una ridotta attuazione del progetto per cause non
riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario, si procederà al
riconoscimento delle spese sostenute.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Per i progetti approvati e ammessi a finanziamento
secondo la previgente disciplina, continua ad operare il decreto
interministeriale 22 luglio 1991.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di
controllo per il seguito di competenza.
Roma, 15 marzo 2001
il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Salvi
p. il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Salaroli
Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n.326
documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona