
Legge del 30 Marzo 2001, n.125
"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto – Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate alla
prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai
sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi
dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del
29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della
Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano
d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992,
adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione
stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si
intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2
gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione
superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge:
a) tutela il diritto
delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita
familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di
bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso
delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce
l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e
dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e
garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che
si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce le
organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di
auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui
all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle
regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del
piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi,
strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto
dell'incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard
minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla
lettera a);
c) i criteri per il
monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati,
da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione
degli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di
informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università,
nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei
luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni
affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è
maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando
gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione
territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento
diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving
dell'alcolismo, per i quali è necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono
dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie
territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più
rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle
imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di
cui al comma 1, lettera c),
è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di
prevenzione di cui al comma 1, lettera d),
è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui
problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da:
a) il Ministro per la
solidarietà sociale, che la presiede;
b) tre membri designati
dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi
alcolcorrelati;
c) quattro membri
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore
dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;
e) un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati
dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle
associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo
aiuto attive nel settore;
g) due membri designati
dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei
produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati
dal Ministro della sanità;
i) due membri designati
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della
Società italiana di alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f) ed
h), è designato
un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni
di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b),
c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di
un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la
presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione
della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella
predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale
fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli
risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai
Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed
organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della
sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d) fornisce ai Ministri
competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri
in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in
riferimento alle finalità della presente legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è
autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici
universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di
diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad
indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e
chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di
studio, l'apprendimento dell'alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119,
comma 8, lettera c),
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora siano sottoposti a
visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili
a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la
presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati»;
b) all'articolo 186,
comma 4, le parole: «In caso di incidente o» sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di
esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata
informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e
superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per
litro a 0,5 grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le
parole: «con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla
interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché
l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso
medicinale».
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una
relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta
sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese
disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle
strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione
degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti
dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della
sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le
aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente
accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le
strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio
definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per
pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano
di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non
può essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati
possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita
convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE
BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto
anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di
origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità
e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e
superalcoliche che:
a) sia trasmessa
all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e
successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia
o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
Ministero della sanità;
c) rappresenti minori
intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di
bevande alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle
bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai
minori di 18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di
bevande superalcoliche:
a) sulla stampa
giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente
alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni
ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle
industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli
organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche
sulle autostrade)
1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche
nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i
controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle
aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si
applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma
1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
documento inserito il 25/09/2003
ultima modifica: 25/09/2003
fonte: - Provincia di Ancona