
Legge 8 febbraio 2001, n. 21
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta
di alloggi in locazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45, del 23
febbraio 2001
Art. 1
Trasferimento ai comuni delle risorse di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. Il comma 5 dell'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
sostituito dal seguente:
Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è
effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle
regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla
quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province
autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei
lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno».
2. Al comma 7 dell'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
«Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano
trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina
un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività
del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente».
Art. 2
Misure per l'emergenza abitativa
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte
salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata
al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni
gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti
alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia
avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi
tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si
applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 3
Programma sperimentale per la riduzione del disagio
abitativo
1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste
condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai
sensi dell'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma
sperimentale d'edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da
comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il
concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono
preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree
soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi
da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o
da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia
di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze
abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a
provvedimenti esecutivi di sfratto.
2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di
cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti
attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono
definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
applicazione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 4
Programma innovativo in ambito urbano
1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove,
coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello
Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito
urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di
investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di
comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda,
al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire
l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma
di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono
definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i
contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed
erogazione dei finanziamenti.
Art. 5
Attuazione del programma straordinario di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono
stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione
dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di
edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma
straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203.
2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalità
originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza
di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative
all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.
Art. 6
Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale
pubblica
1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed
agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle
stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo
2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. All'articolo
17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione
dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai
soggetti di cui al comma 1».
3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite
norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti
gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto
delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n.
513 del 1977.
4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le
eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29
della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi
di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da
destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di
propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.
Art. 7
Promozione delle società di trasformazione urbana
1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere
la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'articolo 17, comma
59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di
fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della
realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi
di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri
occorrenti alla progettazione urbanistica.
2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai
finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni
ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle
risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione
del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.
3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1
è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2
miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai
finanziamenti di cui al comma 1.
documento inserito il 30/09/2003
ultima modifica: 30/09/2003
fonte: - Provincia di Ancona