Legge 8 marzo 2001, n. 40
"Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e
figli minori."
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. Rinvio dell'esecuzione della pena
1. L'articolo 146 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della
pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di
eta' inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi
dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra
malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di
salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si
trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo
le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si
interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai
sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato
ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto
siano avvenuti da oltre due mesi".
2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice
penale e' sostituito dal seguente:
"3) se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre
anni".
3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, e'
sostituito dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla
potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio
muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".
4. All'articolo 147 del codice penale e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Il provvedimento di cui al primo comma non puo'
essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo
della commissione di delitti". Art. 2. Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in
materia di ricovero coatto
1. All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei
confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza
contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il
soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare
il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla
situazione o alla patologia della persona". Art. 3. Detenzione domiciliare speciale
1. Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale).
- 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le
condannate madri di prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste
un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la
possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse
ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla
cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della
pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la
detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della
condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare speciale, fissa le modalita' di attuazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo
di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio,
detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica
l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il
servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e
lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di
vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento
del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere concessa,
alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la
madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad
altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il
tribunale di sorveglianza puo':
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i
requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi 2,
3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei
figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento
dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal
servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e
dell'entita' della pena residua".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5
dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. Art. 4. Allontanamento dal domicilio
1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza
giustificato motivo). - 1. La condannata ammessa al regime della detenzione
domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza
giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la
revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la
condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale
ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la
revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a
questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7". Art. 5. Assistenza all'esterno dei figli minori
1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli
minori). - 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e
all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle
condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro
all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere
concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e'
deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al
padre". Art. 6. Limiti di applicabilita'
1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a
coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma
dell'articolo 330 del codice civile.
2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso
dell'esecuzione della misura, questa e' immediatamente revocata. Art. 7. Sospensione delle pene accessorie
1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla
presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio e' applicato, la
sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potesta' dei genitori e
della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potesta' dei
genitori. Art. 8. Norme di coordinamento
1. All'articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o della
detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione
domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1 dell'articolo
47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis
dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies".
2. All'articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione
domiciliare" sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare
speciale".
3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, dopo le parole: "la detenzione
domiciliare," sono inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare
speciale,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il
Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4426):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' (Finocchiaro)
il 24 dicembre 1997.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 26 gennaio 1998 con pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalla II commissione il 27 maggio 1999; il 29
giugno 1999; il 1o luglio 1999; il 9 dicembre 1999; il 20, 25 gennaio 2000; il
2, 9 febbraio 2000; il 29 marzo 2000.
Esaminato in aula il 21 luglio 2000 e approvato il 27
luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4780):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 5 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 12a e
della commissione speciale in materia d'infanzia.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il 5,
10, 11, 18 ottobre 2000.
Assegnato nuovamente alla 2a commissione (Giustizia), in
sede referente, l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 12a e
della commissione speciale in materia d'infanzia.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, l'8, 15
novembre 2000; il 24 gennaio 2001.
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 6
febbraio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 4426-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 22
febbraio 2001.
Esaminato in aula il 26 e 27 febbraio 2001.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in
sede legislativa, il 28 febbraio 2001.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 28 febbraio 2001.
N O T A:
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 286-bis, comma 2 del
codice di procedura penale: "2. Con decreto del Ministro della sanita', da
adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di
AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure
diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento". - Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile: "Art. 330 (Decadenza della potesta' sui figli). -
Il giudice puo' pronunziare la decadenza della potesta' [c.c. 320] quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare
l'allontanamento del figlio della residenza familiare.". - Si riporta il testo dell'art. 147 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena). L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1) se e' presentata domanda di grazia [c.p. 174], e
l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo
precedente; 2) se una pena restrittiva della liberta' personale deve
essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve
essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non
puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a
decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile [c.p.p. 648],
anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla
potesta' sul figlio ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia,
venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere
adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti.". Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 211-bis del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di
sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano
gli articoli 146 e 147.
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei
confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza
contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il
soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare
il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla
situazione o alla patologia della persona.". Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 47-ter, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e nell'esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta'):
"Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena
della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate
nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni
dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore
ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi,
che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile
anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze
di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle
condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea
ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente
disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli
146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena
supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della
detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione,
termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il
magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai
commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 47, comma 4.
2. (Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152).
3. (Comma abrogato dall'art. 4, legge 27 maggio 1998, n.
165).
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'art. 284 del
codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui
si svolge la detenzione domiciliare.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza
medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le
condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella
propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne
allontana, e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la
disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai
sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra
misura.".
- Si riporta il testo dell'art. 284, commi 2 e 4, del
codice di procedura penale:
"2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
(Omissis).
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di
propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle
prescrizioni imposte dall'imputato.".
- Per il testo dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, vedasi l'art. 5 della legge qui pubblicata. Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 385, primo comma, del
codice penale:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da sei mesi
ad un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero
mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e'
commessa con armi o da piu' persone riunite [c.p. 29, 32, 112, 386, 586].
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato
che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo
designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a
lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita [c.p. 65].".
- Per il testo dell'art. 47-quinquies, comma 7, della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata. Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354:
"Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a
garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se
si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno puo'
essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e comunque, di
non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione
puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa
sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al
lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il
detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del
personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del
magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di
formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.". Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile vedasi in
nota all'art. 1. Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 51-bis della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della liberta'). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in
provaal servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione
domiciliare speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo di
esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o
il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato
di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che
permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis
dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi
dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in
corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il
magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di
sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la
cessazione della misura.".
- Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 47-quinquies della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 51-ter della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure
alternative). - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al
regime di semiliberta' o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare
speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della
misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa e' in corso
ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando
l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente
gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il
provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere
efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti.".
- Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di
sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna
circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e'
costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale,
la semiliberta', la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la
liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio
obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli
articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro
provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di
appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il
magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di
sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della
sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie
indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti di scienze
criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del
servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un
collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato
di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita'
di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli
esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il
magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o
l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente
determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in
camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
9. Agli esperti componenti del tribunale e' riservato il
trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80
operanti negli istituti di prevenzione e di pena.".
documento inserito il 25/09/2003
ultima modifica: 25/09/2003
fonte: - Provincia di Ancona