Legge 7 giugno 2002, n. 106
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile
2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti
di accompagnamento alla frontiera. "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2002
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente
disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e
garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.".
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ((di
cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola:
"rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione".
Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".
Art. 2.
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione".
Art. 3.