
Decreto Legge N° 195 del 9 settembre 2002
"Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari"
(pubblicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2002)
Art. 1
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia
in forma individuale che societaria, ha occupato nei
tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge,
la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio mediante
la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione
attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti
di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e
presentata dal legale rappresentante. A tutti
gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio
postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente,
a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene a pena di inammissibilità:
a. i dati identificativi dell'imprenditore o della società
e del suo legale rappresentante;
b. l'indicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c. l'indicazione della tipologia e delle modalità di
impiego;
d. l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura
non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono
allegati:
a. copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ovvero di
un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
b. attestato di pagamento di un contributo forfettario pari
a 700 Euro per
ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali
è riferita la medesima dichiarazione verifica l'ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente
per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale
rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per
il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità
e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può
essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro
e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge,
in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non
si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione
contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina con proprio decreto le modalità per l'imputazione del contributo
forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato al fine
di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a. nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato o dell'Unione Europea;
c. che risultino denunciati per uno dei reati indicati
negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il
procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione
ai sensi del comma 1 al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art.2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
all'articolo 1, non possono essere
adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali
provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha
stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del presente
decreto, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 nonché le modalità
di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1,
comma 1,ultima parte, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n.189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e) del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica la disciplina, in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identità
elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio
2002, n.189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di
cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6
della legge 30 luglio 2002, n.189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art.3
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 3, valutato in euro 1.420.160,00 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640,00 a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
commi 4 e 5, valutato in euro 1.635.170,10 per l'anno 2002 ed in euro
2.964.727,60 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legge 9 settembre 2002 n.
195 recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari.". (GU
n. 213 del 11-9-2002)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
all'art. 1, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto:
"... la denuncia e' sottoscritta e presentata del legale
rappresentante.", si legga: "... la denuncia e' sottoscritta e
presentata dal legale rappresentante.";
all'art. 2, comma 3, al quinto rigo, dove e' scritto:
"... i lavoratori estracomunitari che stipulano ...", leggasi:
"... i lavoratori extracomunitari che stipulano ...".
documento inserito il 25/11/2003
ultima modifica: 25/11/2003
fonte: - Provincia di Ancona