Legge 19 luglio 1991, n. 216. "Primi
interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in
attività criminose"
Art. 1 (nota)
Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei
minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale
determinatasi nel paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la
crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età
minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:
l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i
quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche
dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione
di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
l'attività di centri di incontro e di iniziativa di
presenza sociale nei quartieri a rischio;
l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo
con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del ministro
della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non
dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.
Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può
essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333
e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali,
delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 2
Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità
montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e
cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle
attività e con le specifiche finalità di cui all'art.1, comma 1, nel rispetto
dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati
contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.
I contributi sono erogati previa dimostrazione
dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente
locale competente per territorio ha espresso il parere.
Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere
i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione di cui
al comma 5.
I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle
comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze
del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di
cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.
I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei
requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la presidenza del
consiglio dei ministri con decreto del ministro per gli affari sociali, il quale
la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o
tra i funzionari della presidenza del consiglio dei ministri.
La commissione é composta dal presidente, da un
funzionario della presidenza del consiglio dei ministri con funzione di
segretario, da un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari
esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal ministro per gli
affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti
dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dalla conferenza permanente per i rapporti tra
lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
dall'associazione nazionale dei comuni italiani.
La commissione formula al ministro dell'interno la proposta
riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
Il ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il
finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta.
La documentazione e la domanda da parte dei soggetti
destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e
per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di
ciascun anno.
Aggiornamento: La Corte costituzionale con la sentenza 22
gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (G.U. 1 s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella
parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno
che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative
attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".
Aggiornamento:Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (in G.U.
28/5/1994, n. 123) convertito con L. 27 luglio 1994, n. 465 (in G.U. 27/7/1994,
n. 174) ha disposto che " Per l'anno 1994 il termine di cui al suddetto
articolo per l'inoltro della documentazione e della domanda e' fissato al 30
settembre ".
Art. 2-bis
I comitati provinciali e metropolitani della pubblica
amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi
dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1,
gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche
minorili, da un rappresentante della regione e dell'ANCI, nonché da un
rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal
prefetto presso le sedi ove, vengono attuati i progetti, ai membri del comitato
è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300
milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 3
Per l'erogazione dei contributi é istituito un apposito
fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali,
aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto- legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38. La dotazione del fondo é determinata in lire 25.000 milioni per
l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.
A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro
dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo
2, comma 6.
bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le
aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da
realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il
pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito
il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il
prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto
conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità
speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la
rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia
necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.
Art. 4
Il ministro di grazia e giustizia finanzia progetti
elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di
prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile,
compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272. A tal fine é autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.
Sui progetti esprime il proprio parere la commissione
centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla
base dei seguenti criteri:
sperimentalità e concentrazione;
localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza
minorile;
collegamento - anche nella forma della gestione congiunta -
con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento
all'adempimento dell'obbligo scolastico;
coinvolgimento del privato sociale e del volontariato
organizzato;
capacità di stimolare le risorse locali e le forze
produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;
idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli
adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche
mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;
soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il
finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5,
che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i
progetti di cui agli articoli 1 e 2.
Decorso il termine di trenta giorni senza che la
commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il
finanziamento dei progetti.
Art. 5 (nota)
Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità
montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono essere dati in
uso, con convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le
finalità di cui all'articolo 1.
Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio
1986, n. 390.
Art. 6
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso
gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni
beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di
cui all'articolo 1.
L'uso é disciplinato con apposita convenzione che ne fissa
la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e
le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione
ad apportare modificazioni o addizioni al bene.
Art. 7
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a
lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a
lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli
accantonamenti "interventi a favore dei minori" e "fondo a
sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei
minori".
Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo degli articoli 330, 333 e 336 del
codice civile, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 152, 155 e 157
della legge 19 maggio 1975, n. 151:
"Art. 330 (Decadenza dalla potestà sui figli). - Il
giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare
l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare
luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento".
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni
anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare,
anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio".
Nota all'art. 5:
La legge n. 390/1986 reca: "Disciplina delle
concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello
Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali,
delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti
ecclesiastici". Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e
dell'art. 2 di detta legge:
"Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o
locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella
tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984,
n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di
contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o
istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto
decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno
triennale. Le concessioni e le locazioni
sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone
ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per
cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale,
sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati
a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali o statutarie.
(Omissis).
(Omissis).
Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione
dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere
corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato,
sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune
commercio.
La concessione è revocata e la locazione è risolta per
sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi
L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali
è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina
rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti
dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato
pagamento del canone.
(Omissis).
Art. 2.
I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive
di personalità giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono
reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i
criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili
demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali,
delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente
riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui
all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le
disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata
e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi
2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".
Aggiornamenti
La Corte costituzionale, con la sentenza 22 gennaio-5
febbraio 1992, n. 36 (G.U. 1 s.s. 12/2/1992, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale parziale degli artt. 2, sesto comma e 6.
Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (in G.U. 28/5/1994 n. 123),
nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 1994, n. 465, (in G.U.
27/7/1994 n. 174), ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 2, 3 e 4,
e (con l'art. 3) l'introduzione dell'art. 2-bis e del comma 2-bis all'art. 3.
documento inserito il 02/10/2003
ultima modifica: 02/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona