
Legge 11 Agosto 1991, n. 266. "Legge
quadro sul volontariato."
ARTICOLO 1
Finalita'
1. La Regione Abruzzo, nell' ambito dei principi sanciti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del
volontariato, quale espressione di solidarieta' umana e sociale, nonche' di
partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalita' di carattere
sociale, civile e culturale individuabili all' interno della collettivita'
abruzzese.
2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena
autonomia e favorendone la crescita, e l' originale apporto complementare dell'
intervento pubblico per il conseguimento delle finalita' nel rispetto delle
leggi e degli strumenti della programmazione regionale.
3. Determina, altresi', le modalita' di partecipazione
delle Organizzazioni del volontariato all' esercizio di cui al successivo art.
8.
ARTICOLO 2
Individuazione
1. Sono considerate organizzazioni si volontariato quelle
individuate dall' art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 3
Campo di attivita'
1. Le finalita' di cui all' art. 1 della presente legge
attengono principalmente ai seguenti campi di attivita';
a) le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti
nel campo degli interventi socio - assistenziali, socio - sanitari e socio
educativi.
b) le finalita' di carattere civile sono quelle relative al
miglioramento della qualita' della vita, alla promozione dei diritti delle
persone, alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente nonche' alla
protezione del paesaggio e della natura;
c) le finalita' di carattere culturale sono quelle relative
alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico
e alla promozione e sviluppo delle attivita' ad esso connesse.
ARTICOLO 4
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni
di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. L' iscrizione nel registro e' disposta con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale.
3. L' istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna
Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 266/
1991, e' disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle
strutture organizzative competenti in materia.
4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente
della Giunta regionale deve essere corredata di copia dell' atto costitutivo e
dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonche' dal rendiconto finanziario
dell' esercizio precedente quello della richiesta.
5. Essa deve contenere:
- la chiara indicazione dell' ambito di attivita'
prevalente;
- la relazione delle attivita' programmate e svolte negli
ultimi due anni solari nell' ambito del territorio regionale;
- l' indicazione del numero degli aderenti e la loro
individuazione e qualificazione, all' interno dell' organizzazione;
- l' elenco dell' eventuale personale subordinato e
autonomo del quale si avvale l' organizzazione;
- l' elenco delle strutture e dei mezzi strumentali
utilizzati per l' esercizio dell' attivita'.
6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della
richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non
iscrizione.
7. L' elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro Regionale e' pubblicato annualmente su apposito supplemento del
BURA Copia dell' elenco e' inviata all' Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.
ARTICOLO 5
Finanziamento delle Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni si volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche
attivita' dai proventi di cui all' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991.
2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attivita' o progetti sulla
base di apposite convenzioni.
3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di
finanziamento, previste dall' art. 5, comma 1, della legge 266/ 1991, la Giunta
regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del
Volontariato di cui al successivo art. 8.
4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, e'
consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti
prestazioni lavorative o professionali di volontari.
ARTICOLO 6
Controlli
1. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le
funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel
registro.
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della
Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e
consuntivi, una dettagliata relazione sull' attivita' svolta e su quella che
intendono svolgere, nonche', entro trenta giorni dalla loro adozione, le
variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a
corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la
revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture
amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:
a) la regolarita' della contabilita';
b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all'
iscrizione nel Registro regionale;
c) l' effettivo svolgimento dell' attivita' di
volontariato;
d) il riscontro delle marginalita' delle attivita'
commerciali e produttive eventualmente svolte;
e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di
accertamenti hanno l' obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i
registri e i documenti e di fornire altresi' i dati, le informazioni e i
chiarimenti richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale,
stilato in tre originali dotati e sottoscritti da chi effettua il controllo e
dal legale rappresentante dell' organizzazione, di cui:
- uno rimane presso l' Organizzazione;
- uno viene trasmesso, corredato della relazione della
competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di
cancellazione dall' iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta
regionale;
- uno rimane agli atti della stessa Struttura per i
successivi eventuali provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali
osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell' Organizzazione ovvero le
stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i
termini di quindici giorni dalla data del verbale.
8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non
pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri
Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell' ambito delle rispettive competenze.
ARTICOLO 7
Garanzie
1. Avverso il provvedimento di diniego dell' iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione dal registro e' ammesso ricorso ai
sensi dell' articolo 6, 5 comma, della Legge 266/ 91.
ARTICOLO 8
Conferenza regionale del volontariato
1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva
delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell'
applicazione della presente legge, e' costituita presso la Presidenza della
Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.
2. La Conferenza e' composta di dodici componenti, in
rappresentanza di tutti i campi di attivita' previsti dal precedente art. 3,
nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:
- n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello
regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni,
movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel
registro della Regione;
- n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni
iscritte nello stesso Registro.
3. L' insediamento della Conferenza avra' luogo entro 120
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che
la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.
6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale
con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli
argomenti posti in discussione.
7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano
motivata richiesta i 2/ 3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro
dieci giorni dalla richiesta.
8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura
organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle
sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell' art. 2, 2o comma della LR
2- 2- 1988, n. 15.
10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta
regionale, esprime pareri obbligatori:
- su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate
dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle
Organizzazioni di volontariato;
- sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di
cui all' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 21- 11- 1991;
- sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal
Registro regionale;
- sui progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni
iscritte nel Registro;
- sui piani di formazione professionale programmati dalla
Regione.
11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente
della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:
- far conoscere le attivita' svolte dalle Organizzazioni;
- la promozione e lo sviluppo del volontariato in
collaborazione con i Centri di servizio;
- puo' promuovere analisi e ricerche sull' andamento delle
convenzioni tra i Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il
conseguimento delle reciproche finalita'.
12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze
delle indagini conoscitive proposte:
- predispone la redazione di un rapporto annuale sul
volontariato in Abruzzo;
- verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato
fornendo alle stesse attivita' di consulenza.
ARTICOLO 9
Partecipazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della
conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l' Assemblea regionale delle
Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in
ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e
Istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento
ed alla pubblicazione degli atti dell' Assemblea sono a carico della regione.
ARTICOLO 10
Formazione
1. La Giunta regionale istituisce o promuove l' istituzione
di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti
alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.
2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in
essere nei limiti delle risorse disponibili per l' intero comparto della
formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni
interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al
precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalita' di
cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.
3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al
presente articolo e' finalizzata agli obiettivi di cui all' art. 1 della legge
266/ 1991, al precedente art. 3 ed alle attivita' specifiche dei volontari
medesimi. L' utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di
titoli di abilitazione si esercizio professionale, ma da' titolo al rilascio di
un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.
4. La gestione dei corsi e' affidata alle stesse
Associazioni - di cui all' art. 5 della legge quadro 21- 12- 1978 n. 845 ed alle
norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei
propri associati, altrimenti andra' affidata ad un Ente di formazione
professionale riconosciuto dalla Regione.
ARTICOLO 11
Convenzioni
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla
presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici
nell' ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni
di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base
di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalle
entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema tipo della convenzione dovra' indicare:
- la descrizione degli obblighi delle parti;
- la durata del rapporto convenzionale;
- le modalita' di verifica periodica della prestazione
oggetto della convenzione;
- le modalita' del rimborso - da parte dell' Ente
- delle spese vive sostenute dall' Organizzazione,
adeguatamente documentate;
- gli oneri a carico dell' Ente relativi alla copertura
assicurativa di cui al Decreto del Ministero dell' Industria 14- 2- 1992 per il
periodo di effettivo espletamento delle attivita' convenzionate e limitatamente
alle quote relative ai volontari relativamente impegnati;
- il diritto all' informazione e le modalita', per i
volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi
coinvolti nell' intervento;
- l' individuazione delle specifiche attivita' di
volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della
Regione e delle finalita' statutarie dell' Organizzazione;
- le condizioni di salvaguardia dell' autonomia
organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto dei soggetti
destinatari;
- l' elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti
che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.
3. Qualora si presenti la necessita' di operare una scelta
fra piu' organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente
il medesimo oggetto occorre valutare:
a) se l' organizzazione, per numero di convenzioni gia'
stipulate, numero di aderenti impegnati nell' attivita', livello di strutture e
mezzi strumentali a disposizione, puo' fornire prestazioni adeguate;
b) vicinanza delle strutture operative dell'organizzazione
rispetto all' utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.
ARTICOLO 12
Norma transitoria
1. Le organizzazioni di volontariato gia' iscritte all'
Albo Regionale istituito ai sensi della LR 32/ 87, forniscono, entro 30 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge, mediante la dimostrazione del
possesso di tutti i requisiti previsti dall' art. 4 per la conseguente conferma
dell' iscrizione nel nuovo albo regionale, conservando l'anzianita' maturata.
ARTICOLO 13
Norma Finale
1. Sono fatte salve, ai sensi dell' art. 13 della Legge n.
266/ 91, le vigenti normative regionali sulle attivita' di volontariato in
materia di protezione civile.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le norme di cui alla L. 11- 8- 1991, n. 266.
ARTICOLO 14
Norma Finanziaria
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente
legge per il funzionamento degli Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con
gli stanziamenti gia' iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti
capitoli dei pertinenti bilanci.
ARTICOLO 15
Urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "
Bollettino Ufficiale della Regione".
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addi' 12 Agosto 1993
documento inserito il 26/09/2003
ultima modifica: 26/09/2003
fonte: - Provincia di Ancona