Legge 31 gennaio 1992, n. 59
"Nuove norme in materia di società cooperative"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Diritti dei soci.
1. I soci delle società cooperative, quando almeno un
terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del codice civile, di esaminare il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo
esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora
per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle
obbligazioni contratte con la società.
Art. 2.
Relazione degli amministratori e dei sindaci.
1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la
relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 del codice
civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere
cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di
cui al secondo comma dell'art. 2429 del codice civile, deve specificamente
riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
Quote e azioni.
1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun
socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'art. 24 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive
modificazioni, da ultimo elevato dall'art. 17, primo comma, della legge 19 marzo
1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle
cooperative di manipolazione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato
inlire centoventi milioni.
2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai
fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore
nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire
cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore
a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari
categorie di enti cooperativi.
Art. 4.
Soci sovventori.
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 2548 del codice
civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione
delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i
cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione
ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei
voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati
amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da
soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da
azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo
comma dell'art. 2348 ed il terzo comma dell'art. 2355 del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a
favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione
delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere
maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per
gli altri soci.
Art. 5.
Finanziamenti dei soci e di terzi.
1. Il terzo comma dell'art. 2521 del codice civile è
sostituito dal seguente: <<Alle azioni si applicano le disposizioni degli
articoli 2346,
2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è
indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti parziali sulle
azioni non completamente liberate>>.
2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e
nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere
azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate
nella ripartizione degli utili e nel
rimborso del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono
essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di
approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art.
6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve
indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato
e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono
contenere, oltre alle indicazioni
prescritte dall'art. 2354 del codice civile, la
denominazione <<azione di partecipazione cooperativa>>.
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere
offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori
dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche
superando i limiti di cui al primo comma dell'art. 24 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
elevati dall'art. 3, comma 1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
al portatore, a condizione che siano interamente liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle
quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa
le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso
del capitale per l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di
perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di
partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il
valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
Art. 6.
Assemblea speciale dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa.
1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa delibera: a) sulla nomina e sulla revoca del
rappresentante comune;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea
della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; c) sulla
costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul relativo rendiconto; d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere
motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 5,
comma 3.
3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori
della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni
dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la
società cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri
sociali richiamati dall'art. 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha
altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le
deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo.
Art. 7.
Rivalutazione delle quote o delle azioni.
1. Le società cooperative e i loro consorzi possono
destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti
massimi di cui all'art. 3, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello
dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale
sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a
imposta, ai sensi del settimo comma dell'art. 20 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e
successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui
il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad
aumento delle quote o delle azioni.
Art. 8.
Distribuzione degli utili.
1. L'art. 2536 del codice civile è sostituito dal
seguente: <<Art. 2536 (Distribuzione degli utili).Qualunque sia
l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno
la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali
deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. La
quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è
utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre
riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini
mutualistici>>.
Art. 9.
Rimborso del sovrapprezzo.
1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in
favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo
che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se
non utilizzato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10.
Prestiti sociali.
1. Gli importi di cui all'art. 13, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati
dall'art. 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente
elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.
Art. 11.
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da
regioni a statuto speciale
possono costituire fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella
promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo
della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione
tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1
possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi,
nonchè assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste
controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di
società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di
formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del
settore della cooperazione, promuovere
studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante
interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare
alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.
Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive
modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al
netto delle riserve obbligatorie.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1
il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale
versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo
comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti
ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo
quanto previsto dall'art. 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti
alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono
ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4
nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza
di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o
dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui
al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base
imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici
fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
Art. 12.
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
1. Il capitale delle società per azioni di cui all'art.
11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento
dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni
emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei
soci.
2. Delle associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo
periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi
aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1,
primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'art. 11, com ma 1, secondo
periodo,conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'art.
11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale. Gli eventuali
utili di esercizio devono esere utilizzati o reinvestiti
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono
assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di
revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
Art. 13.
Albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi.
1. é istituito, presso la Direzione generale della
cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere
contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte
dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato <<comitato>>,
composto da: a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione
edilizia;
c) un membro designato da ciascuna delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di
rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per
l'edilizia residenziale.
4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in
carica quattro anni.
5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento
adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli
iscritti all'albo, anche al fine del rilascio
della certificazione, nonchè le modalità degli
accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di
un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo
funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato
a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.
7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative
edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro
consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'art. 14 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello
schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, che siano
disciplinati dai princìpi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si
trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano stati costituiti con il
conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non
inferiore a lire cinquecentomila; b) abbiano iniziato o realizzato un programma
di edilizia residenziale; c) siano proprietari di abitazioni assegnate in
godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri
soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e
c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione
di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a
condizione che entro sei mesi da tale data
adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal
citato comma 7, lettera a).
9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative
edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) lo
schema della domanda di iscrizione all'albo; b) l'elenco della documentazione da
allegare alla domanda; c) lo schema della comunicazione che le società
cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della
cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività
svolta nel corso dell'anno precedente.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato
predispone l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati
dall'albo perchè privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o
perchè soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da
istituire ai sensi dell'art. 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del
gettito contributivo di cui al citato comma 1.
Art. 14.
Numero minimo dei soci.
1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei
registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai
pubblici appalti, dal terzo comma dell'art. 22 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni, è ridotto a quindici.
2. Il terzo comma dell'art. 23 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<é consentita
l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente
necessario al buon funzionamento dell'ente>>.
3. Il secondo periodo del sesto comma dell'art. 23 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<<Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche
nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità
di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori
manuali della terra>>.
4. Al secondo comma dell'art. 27 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a)
un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre>>.
Art. 15.
Vigilanza.
1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le
società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire
trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a
responsabilità limitata, nonchè le società cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.
2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un
fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di
controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori
a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci
finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria
annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di
bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta
di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le
società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di
convenzione approvato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le
società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle
società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale; per le società
cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza
delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene
effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati
dalle regioni stesse.
3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo
accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente
ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi
delle disposizioni vigenti o a consegnare
tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del
processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito
documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto
di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione
successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, è determinato
in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale
sociale, anche in concorso tra loro, nella misura
e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo
entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del
contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50
per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo
oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere
cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazionecon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e con la procedura di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà
all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo
contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza
sulle società cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice
civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si
esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a
statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva
competenza.
Art. 16.
Relazione al Parlamento sulla cooperazione.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività
svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e
i dati sullo stato della cooperazione in Italia.
Art. 17.
Gestione commissariale.
1. Il primo comma dell'art. 2543 del codice civile è
sostituito dal seguente: <<In caso di irregolare funzionamento delle
società cooperative,
l'autorità governativa può revocare gli amministratori e
i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo,
determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa
lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che
collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di inpedimento>>.
Art. 18.
Norme diverse.
1. Al primo comma dell'art. 2544 del codice civile, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le società cooperative edilizie
di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di
diritto e perdono la personalità giuridica>>.
2. All'art. 2751-bis del codice civile, dopo il n. 5), è
aggiunto il seguente: <<5-bis) i crediti delle società cooperative
agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti>>.
3. Al primo comma dell'art. 61 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sono soppresse le parole: <<fra impiegati dello Stato>>.
4. Al secondo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente
dell Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: <<tra
dipendenti dello Stato>>.
5. L'art. 46 del regolamento approvato con regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, è abrogato.
6. Al secondo comma dell'art. 13 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: <<Sezione
società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice
civile>>.
Art. 19.
Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel
registro prefettizio.
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle
cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loroconsorzi di cui all'art.
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di
iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'art. 14 del medesimo
decreto legislativo n. 1577 del 1947 e successive modificazioni, la
certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni, relativa agli amministratori,
ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel
registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.
Art. 20.
Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione
delle cooperative.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la
gestione fuori bilancio relativa al <<Fondo contributi di pertinenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle
ispezioni ordinarie>>. Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza
del predetto Ministero previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni, come integrato dall'art. 15 della presente legge, cui si provvede
a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi
in relazione: a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 1577 del 1947 e successive modificazioni; b) al gettito dei
contributi di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge; c) ad una
maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo
di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni
riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà
essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri
connessi all'attuazione della presente legge; d) agli eventuali avanzi di
amministrazione della gestione soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi
previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da
istituirsi ai sensi del comma 1.
Art. 21.
Norme transitorie e finali.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono
essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi,
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente
legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle
agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26
agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della presente legge.
4. Le società cooperative legalmente costituite prima
della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad
adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, relative al limite
minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti di cui all'art. 15, comma 7, sono tenuti agli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro
consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua
ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15,
nonchè, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli
articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e
agli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue
assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle
relative leggi speciali
documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona