
Legge 23 dicembre 1997, n. 451
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997
Art. 1.
Commissione parlamentare per l'infanzia
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia
con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi
internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti
dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante
per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui
risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che
si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in
eta' evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno
annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte
sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della
legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla
normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno,
nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo,
d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della
giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
Osservatorio nazionale per l'infanzia
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il
30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti
ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel
mondo. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento
delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui
all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla
data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano
nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo
44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo
articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.
Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di
durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano
particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e
regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in
raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono
dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e
del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese
quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per
periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e
la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui,
rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori
sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in
Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni
locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni
di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza
alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di
competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni
operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di
tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo
minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente
legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca
con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi
e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato
a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n.
312.
Art. 4.
Organizzazione
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo
2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi
di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti
nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9
della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di
infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con
le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti
tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree
di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate
dai privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun
anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui
all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste
dall'articolo 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento
previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a
lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate
sostenute.
documento inserito il 25/09/2003
ultima modifica: 25/09/2003
fonte: - Provincia di Ancona