
Legge 3 agosto 1998, n. 269
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'."
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti
del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a
quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di
Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma
di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico,
psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario
perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII
del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli
articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il
seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di
altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o
con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo
se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la
prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un
minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia
alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove
i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i
minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero
e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni
procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo
di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di
confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli
strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni
accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato
di origine o di appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque
sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale
pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con
la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre
milioni".
Art. 5.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni".
Art. 6.
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art.
600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e'
aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore
degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da
un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal
coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro
funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o
minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con
violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena
e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che
il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'".
Art. 7.
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di
condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e'
disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai
delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza
d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-
televisive".
Art. 8.
(Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle
parole: "609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,
600 -quater, 600-quinquies,".
Art. 9.
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di
minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con
la reclusione da sei a venti anni".
Art. 10.
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal
seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di
questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-
quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e' commesso
all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero
da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima
ipotesi il cittadino straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
Art. 11.
(Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di
procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le
seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies".
Art. 12.
(Intercettazioni)
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al
comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo
comma, del codice penale".
Art. 13.
(Disposizioni processuali)
1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al
comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le
seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si
applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un
testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero
se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398,
comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene
effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro
specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale,
dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art. 14.
(Attivita' di contrasto)
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal
responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli
ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la
repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle
istituite per il contrasto dei delitti di criminalita' organizzata, possono,
previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale,
introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche' partecipare
alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge.
Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo',
con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle
indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta
dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti
per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi
mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal
fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per
attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio
su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui
al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato,
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per
acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando e'
identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e'
adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i
beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale
con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta
per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.
Art. 15.
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996,
n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi
collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non
inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in
maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei
primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri
cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n.
... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento
ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al
comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17.
(Attivita' di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le
funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e
tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un
apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare
specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei
minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli
2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di
coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli
600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,
facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed
internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche
relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3
e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad
estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di
minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita'
specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini
sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la
sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito
di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia
regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti
negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti
dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958,
n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli
anni 21 o " sono soppresse.
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
documento inserito il 25/09/2003
ultima modifica: 25/09/2003
fonte: - Provincia di Ancona