DPR 31/08/1999 Num. 394

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (in Suppl. ordinario n. 190/L, alla Gazz. Uff. n.

258, del 3 novembre). - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che

dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11

gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il

Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il

Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti

e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Accertamento della condizione di reciprocità.

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al

godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano

l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di

reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: <<testo unico>>, ed

in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.

2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui

all'art. 9 del testo unico, nonchè per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro

subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con

il soggiorno.

Articolo 2

Rapporti con la pubblica amministrazione.

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli

articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o

attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente

regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le

Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla

competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare

italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o

documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.

Articolo 3

Comunicazioni allo straniero.

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal

testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo

straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal

Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od

agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante

notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del

permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta

di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento

scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali

da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il

provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari

sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese,

francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del

visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di

essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito

patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di

difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di

cui all'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti

giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello

incaricato di ufficio.

Articolo 4

Comunicazioni all'autorità consolare.

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'art. 2 del testo unico contiene:

a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;

b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonchè, ove possibile, gli estremi del passaporto o di

altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua

identificazione;

c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della

data di accertamento della stessa, nonchè, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello

straniero, gli estremi dello stesso;

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di

decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di

comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero

è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad

interessare la rappresentanza competente.

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica

richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non

volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è

manifestata da chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque

effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare,

di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di

condizioni personali o sociali.

Articolo 5

Rilascio dei visti di ingresso.

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze

diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il

luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare

visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di

assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi

della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchè i requisiti e le condizioni per

l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,

emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione

degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza,

adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonchè degli eventuali requisiti integrativi resi

necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le

rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli

eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,

il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonchè la

documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

a) la finalità del viaggio;

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate

le direttive di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla

prestazione di garanzia nei casi di cui all'art. 23 del testo unico;

d) le condizioni di alloggio.

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6

anche:

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di

convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono

autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei

documenti è conforme agli originali;

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a

norma dell'art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso

articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale

circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di

idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi

comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Articolo 6

Visti per ricongiungimento familiare.

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della

questura, indicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:

a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, del testo

unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione

Europea;

b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del

testo unico;

c) la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a),

del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la

sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità

igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia

della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la

sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta

condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione

comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.

3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla

presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma

del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano

il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

Articolo 7

Ingresso nel territorio dello Stato.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi

quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed

a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti

dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2. é fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con

l'indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono

istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal

comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e

all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia

territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che

intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad

attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione

della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30

settembre 1993, n. 388.

Articolo 8

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera

circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. é fatto obbligo al personale addetto ai controlli

di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è

consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di

soggiorno in corso di validità.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello

Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel

Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di

reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello

smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore

concernente il soggiorno.

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della

carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

Articolo 9

Richiesta del permesso di soggiorno.

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della

provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal

Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in

quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da

conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'art. 49 del testo unico. In

luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita

apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a) le proprie generalità complete, nonchè quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista

l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;

c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con

l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonchè il visto di ingresso, quando

prescritto;

b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la

disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza

delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per

comprovare:

a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno,

in relazione alle direttive di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle

persone a carico;

c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal

testo unico o dal presente regolamento.

5. L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'art. 23 del testo unico, prestata con le modalità

di cui all'art. 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di

sussistenza fino alla durata della garanzia.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al

soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare

della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla

dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno,

con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli

obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico.

Articolo 10

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel

territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo

non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'art. 9, comma 7, tiene

luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini

di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del

permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti

equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei

viaggiatori, nonchè del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno

nel Paese d'origine può essere documentata attraverso l'attestazione di pagamento integrale del viaggio e del

soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio

con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a

permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale,

risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del

controllo di frontiera.

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la

richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da

chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al

ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati

dall'obbligo di cui al comma 8 dell'art. 6 del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a

disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba

delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri

nel territorio dello Stato.

Articolo 11

Rilascio del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto

d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del

permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di

riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione

Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via

telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come

identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3.

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del

testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

Articolo 12

Rifiuto del permesso di soggiorno.

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando

il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di

rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui

all'art. 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici

giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio

dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'art. 13 del testo unico.

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console

dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo

di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per

stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero

concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente

indicato e lasciare il territorio dello Stato.

Articolo 13

Rinnovo del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme

previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli

motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri

motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del testo

unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al

sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una

dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti,

ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e

della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 2, comma 6, del

testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è

condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il

soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno

biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo

che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati

motivi.

Articolo 14

Conversione del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari

può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del

documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di

lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e

sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio

dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonchè l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio

lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato,

per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di

lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore

consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere

precedenti.

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal

comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano

alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo

diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso,

l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per

cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è

ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o

formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti

delle quote fissate a norma dell'art. 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea

documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o

autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto,

nonchè della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio

dell'attività.

Articolo 15

Iscrizioni anagrafiche.

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e

secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione

residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal

presente regolamento.

2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal

seguente:

<<3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di

dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso

medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è

effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda

anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.>>.

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è

sostituita dalla seguente:

<<c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della

popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia

risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata ovvero per effetto del mancato

rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno

o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.>>.

4. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il

seguente periodo:

<<Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.>>.

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla

questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente

periodo:

<<Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del

permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.>>.

7. Con decreto del Ministro dell'interno sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di

statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono

determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli

uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi

centrali e periferici del Ministero dell'interno nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della

legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le

modalità tecniche e il calendario secondo cui i comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle

posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata

in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

Richiesta della carta di soggiorno.

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per

iscritto su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

a) le proprie generalità complete;

b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla

competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione

dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno

precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in

corso;

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto

dall'art. 9, comma 1;

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'art. 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma

2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori

degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la

documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello

Stato estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in

lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine

l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui

al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato

dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di

quello dei familiari conviventi non a carico.

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino

italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'art. 9, comma 2, del testo

unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale

convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del testo

unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al

reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di

cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne

rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce

in alcun modo la carta di soggiorno.

Articolo 17

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal

testo unico.

2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel

termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non

oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata

di nuove fotografie.

Articolo 18

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del testo

unico, curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia

anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro

cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

Articolo 19

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi.

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di

esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'art. 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento

comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

Articolo 20

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 14 del testo

unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del presente regolamento

unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di

convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al

gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di

fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali

saranno effettuare con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del

trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento

o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il

provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione

del respingimento.

Articolo 21

Modalità del trattenimento.

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la

libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore

che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti

fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri

trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti

previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per

l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonchè i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai

sensi dell'art. 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti

necessità di soccorso sanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per

essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per

espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede

all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi

motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad

allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone

l'accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e

all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone

trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli

appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività

di assistenza a norma dell'art. 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto

della provincia in cui è istituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente

indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonchè quelle occorrenti per disciplinare le modalità di

erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e

le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle

disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per

assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'art. 14, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro,

comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonchè quelle per

impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga

violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da

parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

Articolo 22

Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza.

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede

all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'art. 21, comma 8, in

conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativocontabile impartite dal Ministro dell'interno,

anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono

avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la

manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e

la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il

vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi

prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero

delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e

gestione del centro. 4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento

delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione

all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari,

con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Articolo 23

Attività di prima assistenza e soccorso.

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello

straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'art. 22, per il tempo strettamente

necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di

specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri

a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,

convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Articolo 24

Servizi di accoglienza alla frontiera.

1. I servizi di accoglienza previsti dall'art. 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei

quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio

nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'art. 3 del testo

unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non

governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche

mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro

per la solidarietà sociale.

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o

non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a

norma dell'art. 40 del testo unico.

Articolo 25

Programmi di assistenza ed integrazione sociale.

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali

o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle

risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella

misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal

Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma

2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro

presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire,

nonchè le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione

interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari

opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La

Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli

altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai

programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 52,

comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i

soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui

all'art. 26;

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui

al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari

opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati

devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui

all'art. 26, comma 4, lettera c).

Articolo 26

Convenzioni con soggetti privati.

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'art.

18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del

medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita

convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto

intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 25, comma 3, lettera

c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei

programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed

eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale

sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a

norma dell'art. 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di

soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività

dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del

programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonchè di riservatezza e sicurezza degli

stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno

l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

Articolo 27

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di

soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui

all'art. 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di

violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a

fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia

reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il

questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'art.

18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera

b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la

gravità ed attualità del pericolo;

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni

della Commissione interministeriale di cui all'art. 25;

c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal

testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello

stesso;

d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso

cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del

pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

Articolo 28

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del

genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore

abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di

competenza;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui

all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle

donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che

provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del

testo unico.

Articolo 29

Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro.

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del

medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello

Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e

per il lavoro autonomo.

2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti

per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei

lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le

rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

3. Comma non ammesso al <<Visto>> della Corte dei conti).

Articolo 30

Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

1. L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro

competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti

qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'art. 29.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e

sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro

committente;

b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi

vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività

inerente al rapporto di lavoro;

e) l'indicazione delle modalità di alloggio.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della

dicitura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il

rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola

condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità

economica.

4. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle

condizioni cui all'art. 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il

medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze

dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed

assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

Articolo 31

Nulla osta della questura e visto d'ingresso.

1. L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'art.

30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai

fini dell'ingresso.

2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che

non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello

Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale,

ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società,

risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e

381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che

esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura

di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del

datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare

competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'art. 22, comma 5, del testo unico.

5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti

di cui all'art. 5.

Articolo 32

Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'art.

21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo

indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle

domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a

compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:

a) Paese d'origine;

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

c) complete generalità;

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori,

qualifica o mansione;

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra

lingua;

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;

h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'art.

24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente,

da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

3. I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del

Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe

annuale informatizzata di cui all'art. 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1º gennaio 1999,

presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i

problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

Articolo 33

Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

1. I dati di cui all'art. 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione

dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta,

tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a

disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità

previste dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai

nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si

procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

Articolo 34

Prestazione di garanzia.

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'art. 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali

abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti

non sussistano le condizioni negative di cui all'art. 31, comma 3.

2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilità di un alloggio idoneo;

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale,

con i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lettera h), del testo unico;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza

assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda

di autorizzazione all'ingresso di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:

a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso

non è stato concesso;

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell'art. 36.

4. La prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità,

corredata delle certificazioni richieste dall'art. 16, comma 4, lettera b).

5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'art. 23 del testo unico le associazioni professionali e

sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,

quando:

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'art. 52 e seguenti;

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni

negative di cui all'art. 31, comma 3;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la

garanzia di cui all'art. 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative

appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è corredata di copia autentica della

deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle

risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia

autentica della deliberazione.

Articolo 35

Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

1. La garanzia di cui all'art. 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta deve essere presentata alla

questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla

indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'art. 23, comma

1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di

regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'art.

23, comma 4, del testo unico.

2. L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti

qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore

straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi

presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 34. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla

Direzione provinciale del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche

attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L.

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero

interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del

visto di ingresso, entro il termine di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico.

5. Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di

ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell'art. 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e

con le modalità stabilite dai decreti di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso testo unico.

6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti

di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 36

Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell'art. 35 è tenuto a

richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall'art. 5,

comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 35, ed a richiedere, tramite

la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda

della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

2. Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa

conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di

collocamento.

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista

comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il

rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'art. 5, comma 3, del testo unico. La durata di

tale permesso di soggiorno è:

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del

permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia

ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

Articolo 37

Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di

licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione

provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e

l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì all'iscrizione dello

straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque,

salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle

leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà

comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione

dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e,

comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a

rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il

permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle

liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'art. 36, commi 3 e 4.

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro

subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n.

482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.

Articolo 38

Accesso al lavoro stagionale.

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono

rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo

le procedure definite nell'art. 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei

lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo unico.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza

del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo

stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonchè nelle richieste senza

indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni

di categoria per conto dei loro associati.

4. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per

periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi,

di cui all'art. 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,

presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a

richiesta di datori di lavoro diversi, purchè nell'ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con

quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle

convenzioni di cui all'art. 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni

dell'art. 31.

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno

rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore

periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o

indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di

soggiorno, osservate le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato

entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico

e dal presente articolo.

Articolo 39

Disposizioni relative al lavoro autonomo.

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o

licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni

altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite

proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o

autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a

quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità

professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso

organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali

rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il

rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in

possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto

ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui

l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei

parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo

rilascio, nonchè l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3

devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione

del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento,

previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel

territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata

all'interessato o al suo procuratore.

6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza

diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'art. 26,

comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della

documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Oltre a quanto previsto dall'art. 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di

soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente

per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre

alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L.,

deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle

quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico.

Articolo 40

Casi particolari di ingresso per lavoro.

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, è

rilasciata con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle

ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote

stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può

essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due

anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere

espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 27 del testo unico,

l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso

e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal

rilascio, osservate le disposizioni dell'art. 31.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali

previsti dall'art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per

gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa

non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai

dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento

temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la

legge 29 dicembre 1994, n. 747.

6. Per il personale di cui all'art. 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla

richiesta dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali

necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'art. 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o

direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,

oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.

8. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro

autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei

collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata

esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il

biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro

subordinato mediante un rapporto di tirocinio.

10. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta

solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi,

rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero

limitato di lavoratori.

11. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con

bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati

all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5

dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è

necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o

consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'art. 5, comma 3.

Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona

in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di

soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 27, comma 1, lettera i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non

appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori,

per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al

termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi

l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente

necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.

13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, l'autorizzazione

al lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di

Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei

mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

14. Per gli sportivi stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita

dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società

destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

15. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di

rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al

lavoro non è richiesta.

16. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata

nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno,

salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate <<alla pari>> al di fuori di

programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata

superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di

accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione

provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore

di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di

lavoro.

17. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la

dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si

tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione

dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione

del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno

rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5.

Articolo 41

Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di

un'attività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di

collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il

permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'art. 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello

riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o

telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle

comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'art. 6, comma 7, del testo unico e di

quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'art. 7 del medesimo testo unico.

Articolo 42

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico e

per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale,

d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui

territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità

di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto

nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e

protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di

soggiorno, fermo restando il disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per

tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso

l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la

documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno

rinnovato. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno

ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la

documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti

cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli

stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), i e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia,

per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sè e per i familiari

a carico, della copertura assicurativa di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure

per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dei casi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di

malattia, infortunio e maternità prevista dall'art. 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica

disciplina di cui successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per

motivi dello studio o collocati <<alla pari>>, lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata

superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del

contributo prescritto.

Articolo 43

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, sono assicurate le

prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non

iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale

(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al

soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie

previste dall'art. 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno

vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla

STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal

codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al

momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le

prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la

rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del

rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione

alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse

economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico

della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie

lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne richiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si

tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure

concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario

erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima,

mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione

erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'art. 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano

anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario

nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di

trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L.

chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal

Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste

dall'art. 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del

territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,

eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

Articolo 44

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il

visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o

consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di

cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la

tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile

delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi,

dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà

essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento

delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per

l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

2. Con l'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per

cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui

all'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 45

Iscrizione scolastica.

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità

della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono

soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle

scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può

essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica

ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di

ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene

rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti

all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti

deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è

effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario

adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi

individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove

possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua

italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di

specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta

formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le

famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si

avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto

promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di

provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di

stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni

a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di

educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla

formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di

percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il

conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e

formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le

istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle

disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in

servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul

tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le

istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità

locale.

Articolo 46

Accesso degli stranieri alle università.

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei,

sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione

universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla

immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in

coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di

collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di

protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonchè di accordi fra

università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per

l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel

caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità

ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai

sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'art. 39 del testo unico e con successivo

provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal

fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di

cui all'art. 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da

altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che

saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le

regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto

di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2,

nonchè gli stranieri indicati all'art. 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una

certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un

attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso

abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o

di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente

che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non

possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno

può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la

durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il

diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità

degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni

previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge

n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e

le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita

documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua

italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti

rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a

rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.

17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione

dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli

studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri

in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le

dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria

stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa

riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri

sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero

con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

Articolo 47

Abilitazione all'esercizio della professione.

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono

essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per

l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla

legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,

salvo che questa sia richiesta a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità

rispetto ad altri cittadini stranieri.

Articolo 48

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli

accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle

università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in

conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni

dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze

istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia

stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale

amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per

quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei

successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone

contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di

rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della

pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo

dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione

dell'art. 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè delle disposizioni vigenti in

materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Articolo 49

Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi

speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma

4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,

conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini

dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi

27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata

della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure

compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei

servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994,

può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente

nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della

predetta prova nonchè i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi,

abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

Articolo 50

Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di

ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni

contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni

ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonchè gli elenchi degli

stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo

accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio

professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima

dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello

straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre

giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

6. (Comma non ammesso al <<Visto>> della Corte dei conti).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della sanità provvede altresì ai fini

dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,

al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti

all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonchè

l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli

esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione

dall'art. 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della

sanità; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio

delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

Articolo 51

Articolo non ammesso al <<Visto>> della Corte dei conti.

Articolo 52

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle

associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati

previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per

favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per

l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo

unico;

c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione

dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o

attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per

l'integrazione di cui all'art. 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o

uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per

l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o

risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per

uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si

siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso

gli effetti della riabilitazione.

Articolo 53

Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e

le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'art. 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i

seguenti requisiti:

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo

statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico

dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i

loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le

donazioni, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la

forma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione

interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed

artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda

corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere

attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei

confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di

controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52.

3. Ai fini di cui all'art. 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'art. 52, comma 1,

lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in

possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2,

nonchè dei seguenti ulteriori requisiti:

a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene

prestata garanzia;

b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o

dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la

durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico

devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e

sanitarie, certificate a norma dell'art. 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono

altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo

annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un

numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'art. 54, comma 1,

indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti

al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.

5. Nell'ambito del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli

organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18,

comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi

privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di

prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori,

assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e

una dichiarazione dalla quale risultino:

a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e

dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorchè volontarie;

b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione

del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche

tipologiche e della ricettività;

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato

in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento,

misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le

modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate

ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla

formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,

anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di

amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono

richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei

campi indicati dal comma 6, purchè stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella

sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione

dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei

componenti ed il rapporto di partenariato.

Articolo 54

Iscrizione nel Registro.

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'art. 52, è disposta dal

Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 25, comma 2,

limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'art. 52, comma 1, lettera c).

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni, dalla richiesta. Trascorso

tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale

del registro, di cui all'art. 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati

trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di

uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere

la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di

cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle

regioni e alle province autonome.

Articolo 55

Funzionamento della Consulta peri problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo

stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto art. 42 del testo

unico.

2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli

territoriali, di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da

personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza

e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'art. 3 del

testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro

integrazione a livello, economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone

difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra

immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni

relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto

delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può

essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con

l'attività dell'organismo di cui all'art. 56.

Articolo 56

Organismo nazionale di coordinamento.

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'art. 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento

con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per

l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,

etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a

livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione

dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con

contratto a tempo determinato.

Articolo 57

Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle

esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. é

responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

b) dal Presidente della provincia;

c) da un rappresentante della regione;

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonchè dal sindaco, o da un suo delegato,

dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari

operanti nel territorio;

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e

nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali,

nonchè degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in

collegamento con le Consulte regionali di cui all'art. 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con

legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche

connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonchè di promozione dei relativi

interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri

immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42, comma 4, del testo unico.

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene

conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con

analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per

i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

Articolo 58

Fondo nazionale per le politiche migratorie.

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo

quanto disposto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 133, comma 3, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche

migratorie di cui all'art. 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e

pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè dagli enti

locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese

relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. Le somme stanziate dall'art. 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui

all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al

Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la

solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 46,

della predetta legge n. 449 e dall'art. 19, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la

realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per

l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei

programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni

partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun

programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di

cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero

dell'interno:

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e

popolazione locale;

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree

di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1,

il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre

1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri,

contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di

soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel

documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai

sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti

fondamentali delle persone immigrate;

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi

sociali, alle istituzioni scolastiche;

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o

l'origine nazionale o etnica o religiosa;

d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito

modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai

fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari

sociali ai sensi dell'art. 59, comma 1, e dell'art. 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai

sensi dell'art. 59, comma 5, e dell'art. 60, comma 4.

Articolo 59

Attività delle regioni e delle province autonome.

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'art. 58,

comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo

rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei

Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare

nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la

erogazione del finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento

nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto

linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti

attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'art. 131, comma 2, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti

locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i

costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono

avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro

favore iscritte nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento,

presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei

programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per

migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere

specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui

passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nel termini all'obbligo di

comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei

finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la

solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione

dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma

4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'art. 58, comma 4, operano relativamente alla

ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del

presente regolamento.

Articolo 60

Attività delle Amministrazioni statali.

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera b),

secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'art. 3, comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle

amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del

decreto di ripartizione del Fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e

delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al

Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla

loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

Articolo 61

Disposizione transitoria.

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'art. 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli

stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente

regolamento.