DPR 31/08/1999 Num. 394
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (in Suppl. ordinario n. 190/L, alla Gazz. Uff. n.
258, del 3 novembre). - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che
dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11
gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Accertamento della condizione di reciprocità.
1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al
godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano
l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di
reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: <<testo unico>>, ed
in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui
all'art. 9 del testo unico, nonchè per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con
il soggiorno.
Articolo 2
Rapporti con la pubblica amministrazione.
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le
Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o
documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.
Articolo 3
Comunicazioni allo straniero.
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal
testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal
Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante
notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta
di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento
scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali
da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del
visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di
essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di
cui all'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
Articolo 4
Comunicazioni all'autorità consolare.
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'art. 2 del testo unico contiene:
a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonchè, ove possibile, gli estremi del passaporto o di
altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua
identificazione;
c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della
data di accertamento della stessa, nonchè, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello
straniero, gli estremi dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di
decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di
comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero
è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad
interessare la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica
richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è
manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque
effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare,
di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di
condizioni personali o sociali.
Articolo 5
Rilascio dei visti di ingresso.
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare
visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di
assoluta necessità.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi
della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchè i requisiti e le condizioni per
l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza,
adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonchè degli eventuali requisiti integrativi resi
necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli
eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonchè la
documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate
le direttive di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla
prestazione di garanzia nei casi di cui all'art. 23 del testo unico;
d) le condizioni di alloggio.
7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6
anche:
a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di
convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono
autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti è conforme agli originali;
b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a
norma dell'art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso
articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi
comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Articolo 6
Visti per ricongiungimento familiare.
1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della
questura, indicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, del testo
unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
Europea;
b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del
testo unico;
c) la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia
della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta
condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.
3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma
del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano
il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Articolo 7
Ingresso nel territorio dello Stato.
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi
quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed
a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti
dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. é fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con
l'indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono
istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal
comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e
all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che
intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad
attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30
settembre 1993, n. 388.
Articolo 8
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera
circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. é fatto obbligo al personale addetto ai controlli
di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è
consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno in corso di validità.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello
Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di
reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore
concernente il soggiorno.
5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della
carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
Articolo 9
Richiesta del permesso di soggiorno.
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal
Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in
quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da
conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'art. 49 del testo unico. In
luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete, nonchè quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista
l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonchè il visto di ingresso, quando
prescritto;
b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la
disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza
delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno,
in relazione alle direttive di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle
persone a carico;
c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal
testo unico o dal presente regolamento.
5. L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'art. 23 del testo unico, prestata con le modalità
di cui all'art. 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di
sussistenza fino alla durata della garanzia.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al
soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare
della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla
dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno,
con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico.
Articolo 10
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel
territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo
non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'art. 9, comma 7, tiene
luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini
di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del
permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei
viaggiatori, nonchè del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno
nel Paese d'origine può essere documentata attraverso l'attestazione di pagamento integrale del viaggio e del
soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio
con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a
permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale,
risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del
controllo di frontiera.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la
richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da
chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 8 dell'art. 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a
disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri
nel territorio dello Stato.
Articolo 11
Rilascio del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del
permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di
riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione
Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via
telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del
testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Articolo 12
Rifiuto del permesso di soggiorno.
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando
il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui
all'art. 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici
giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'art. 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console
dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo
di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per
stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero
concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente
indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Articolo 13
Rinnovo del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme
previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del testo
unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti,
ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e
della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 2, comma 6, del
testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è
condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il
soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno
biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi.
Articolo 14
Conversione del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari
può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di
lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e
sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonchè l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio
lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato,
per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di
lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere
precedenti.
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo
diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso,
l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per
cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è
ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti
delle quote fissate a norma dell'art. 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea
documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto,
nonchè della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio
dell'attività.
Articolo 15
Iscrizioni anagrafiche.
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e
secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal
presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal
seguente:
<<3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso
medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è
effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda
anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.>>.
3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è
sostituita dalla seguente:
<<c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della
popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata ovvero per effetto del mancato
rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno
o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.>>.
4. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il
seguente periodo:
<<Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.>>.
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla
questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente
periodo:
<<Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del
permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.>>.
7. Con decreto del Ministro dell'interno sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di
statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli
uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi
centrali e periferici del Ministero dell'interno nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le
modalità tecniche e il calendario secondo cui i comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle
posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Articolo 16
Richiesta della carta di soggiorno.
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per
iscritto su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla
competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione
dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno
precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in
corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 1;
4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'art. 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma
2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori
degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine
l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui
al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di
quello dei familiari conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino
italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'art. 9, comma 2, del testo
unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale
convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del testo
unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al
reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne
rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce
in alcun modo la carta di soggiorno.
Articolo 17
Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal
testo unico.
2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel
termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata
di nuove fotografie.
Articolo 18
Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.
1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del testo
unico, curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia
anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro
cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Articolo 19
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi.
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di
esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'art. 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento
comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Articolo 20
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 14 del testo
unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del presente regolamento
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di
convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di
fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuare con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del
trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento
o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione
del respingimento.
Articolo 21
Modalità del trattenimento.
1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la
libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore
che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri
trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti
previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per
l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonchè i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai
sensi dell'art. 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti
necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per
essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi
motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone
l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e
all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività
di assistenza a norma dell'art. 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto
della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente
indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonchè quelle occorrenti per disciplinare le modalità di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e
le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per
assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'art. 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro,
comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonchè quelle per
impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga
violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da
parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Articolo 22
Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza.
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede
all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'art. 21, comma 8, in
conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativocontabile impartite dal Ministro dell'interno,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono
avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la
manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e
la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il
vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi
prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero
delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e
gestione del centro. 4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento
delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione
all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari,
con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Articolo 23
Attività di prima assistenza e soccorso.
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello
straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'art. 22, per il tempo strettamente
necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di
specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri
a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
Articolo 24
Servizi di accoglienza alla frontiera.
1. I servizi di accoglienza previsti dall'art. 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei
quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio
nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'art. 3 del testo
unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non
governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche
mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
per la solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o
non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a
norma dell'art. 40 del testo unico.
Articolo 25
Programmi di assistenza ed integrazione sociale.
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali
o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle
risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella
misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal
Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma
2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro
presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire,
nonchè le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione
interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari
opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La
Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli
altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai
programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 52,
comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i
soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui
all'art. 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui
al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati
devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui
all'art. 26, comma 4, lettera c).
Articolo 26
Convenzioni con soggetti privati.
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'art.
18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del
medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita
convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto
intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 25, comma 3, lettera
c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei
programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed
eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale
sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a
norma dell'art. 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività
dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del
programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonchè di riservatezza e sicurezza degli
stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno
l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.
Articolo 27
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui
all'art. 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a
fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia
reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il
questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'art.
18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera
b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la
gravità ed attualità del pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni
della Commissione interministeriale di cui all'art. 25;
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal
testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso;
d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso
cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del
pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
Articolo 28
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore
abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui
all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle
donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del
testo unico.
Articolo 29
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro.
1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del
medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per il lavoro autonomo.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti
per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei
lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. Comma non ammesso al <<Visto>> della Corte dei conti).
Articolo 30
Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
1. L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti
qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'art. 29.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e
sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro
committente;
b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi
vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività
inerente al rapporto di lavoro;
e) l'indicazione delle modalità di alloggio.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della
dicitura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il
rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola
condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità
economica.
4. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle
condizioni cui all'art. 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il
medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze
dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2, lettera c).
Articolo 31
Nulla osta della questura e visto d'ingresso.
1. L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'art.
30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai
fini dell'ingresso.
2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che
non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale,
ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura
di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del
datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'art. 22, comma 5, del testo unico.
5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti
di cui all'art. 5.
Articolo 32
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'art.
21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo
indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle
domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a
compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori,
qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra
lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente,
da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe
annuale informatizzata di cui all'art. 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1º gennaio 1999,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i
problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
Articolo 33
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.
1. I dati di cui all'art. 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione
dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta,
tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità
previste dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai
nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
Articolo 34
Prestazione di garanzia.
1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'art. 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali
abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti
non sussistano le condizioni negative di cui all'art. 31, comma 3.
2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b) la disponibilità di un alloggio idoneo;
c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale,
con i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lettera h), del testo unico;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza
assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda
di autorizzazione all'ingresso di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:
a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso
non è stato concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell'art. 36.
4. La prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità,
corredata delle certificazioni richieste dall'art. 16, comma 4, lettera b).
5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'art. 23 del testo unico le associazioni professionali e
sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando:
a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'art. 52 e seguenti;
b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni
negative di cui all'art. 31, comma 3;
c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la
garanzia di cui all'art. 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è corredata di copia autentica della
deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle
risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia
autentica della deliberazione.
Articolo 35
Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.
1. La garanzia di cui all'art. 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta deve essere presentata alla
questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'art. 23, comma
1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di
regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'art.
23, comma 4, del testo unico.
2. L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti
qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi
presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 34. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla
Direzione provinciale del lavoro.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche
attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L.
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero
interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto di ingresso, entro il termine di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico.
5. Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di
ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell'art. 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e
con le modalità stabilite dai decreti di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso testo unico.
6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti
di cui all'art. 5 del presente regolamento.
Articolo 36
Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.
1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell'art. 35 è tenuto a
richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall'art. 5,
comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 35, ed a richiedere, tramite
la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda
della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
2. Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa
conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento.
3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'art. 5, comma 3, del testo unico. La durata di
tale permesso di soggiorno è:
a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia
ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.
Articolo 37
Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di
licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione
provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e
l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì all'iscrizione dello
straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque,
salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle
leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà
comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione
dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a
rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il
permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle
liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'art. 36, commi 3 e 4.
4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro
subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n.
482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Articolo 38
Accesso al lavoro stagionale.
1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono
rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo
le procedure definite nell'art. 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei
lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo unico.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza
del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonchè nelle richieste senza
indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni
di categoria per conto dei loro associati.
4. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi,
di cui all'art. 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purchè nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con
quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle
convenzioni di cui all'art. 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.
6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni
dell'art. 31.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore
periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di
soggiorno, osservate le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato
entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico
e dal presente articolo.
Articolo 39
Disposizioni relative al lavoro autonomo.
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o
licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni
altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite
proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità
professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso
organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in
possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto
ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei
parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo
rilascio, nonchè l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3
devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione
del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento,
previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata
all'interessato o al suo procuratore.
6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'art. 26,
comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della
documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Oltre a quanto previsto dall'art. 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di
soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente
per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre
alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L.,
deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle
quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico.
Articolo 40
Casi particolari di ingresso per lavoro.
1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, è
rilasciata con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle
ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può
essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due
anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere
espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 27 del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso
e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal
rilascio, osservate le disposizioni dell'art. 31.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali
previsti dall'art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per
gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa
non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai
dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la
legge 29 dicembre 1994, n. 747.
6. Per il personale di cui all'art. 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla
richiesta dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali
necessari per l'espletamento delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'art. 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o
direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.
8. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il
biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro
subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
10. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta
solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi,
rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero
limitato di lavoratori.
11. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con
bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è
necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'art. 5, comma 3.
Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona
in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di
soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
12. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 27, comma 1, lettera i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non
appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori,
per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al
termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi
l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.
13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, l'autorizzazione
al lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di
Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei
mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
14. Per gli sportivi stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita
dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società
destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
15. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al
lavoro non è richiesta.
16. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno,
salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate <<alla pari>> al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata
superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di
accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore
di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di
lavoro.
17. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la
dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si
tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione
dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno
rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5.
Articolo 41
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.
1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di
un'attività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di
collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'art. 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o
telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'art. 6, comma 7, del testo unico e di
quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'art. 7 del medesimo testo unico.
Articolo 42
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico e
per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale,
d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui
territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità
di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto
nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e
protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di
soggiorno, fermo restando il disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per
tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso
l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno
rinnovato. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno
ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli
stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), i e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia,
per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sè e per i familiari
a carico, della copertura assicurativa di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure
per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dei casi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di
malattia, infortunio e maternità prevista dall'art. 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica
disciplina di cui successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi dello studio o collocati <<alla pari>>, lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto.
Articolo 43
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, sono assicurate le
prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al
soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dall'art. 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno
vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla
STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal
codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al
momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la
rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del
rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione
alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse
economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico
della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie
lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne richiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si
tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario
erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima,
mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione
erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'art. 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano
anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario
nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di
trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L.
chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal
Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste
dall'art. 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del
territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Articolo 44
Ingresso e soggiorno per cure mediche.
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il
visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di
cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la
tutela dei dati personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile
delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi,
dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà
essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento
delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
2. Con l'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per
cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui
all'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 45
Iscrizione scolastica.
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità
della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono
soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle
scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica
ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di
ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti
all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti
deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad
una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove
possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di
specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta
formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le
famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si
avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto
promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di
provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di
stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni
a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla
formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di
percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il
conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e
formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in
servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul
tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le
istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità
locale.
Articolo 46
Accesso degli stranieri alle università.
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei,
sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione
universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in
coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di
collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonchè di accordi fra
università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per
l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità
ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai
sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'art. 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal
fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di
cui all'art. 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da
altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le
regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto
di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2,
nonchè gli stranieri indicati all'art. 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una
certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un
attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso
abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o
di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente
che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non
possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno
può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la
durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità
degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni
previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge
n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e
le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua
italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.
17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione
dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli
studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri
in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le
dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa
riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri
sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero
con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Articolo 47
Abilitazione all'esercizio della professione.
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono
essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per
l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla
legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,
salvo che questa sia richiesta a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità
rispetto ad altri cittadini stranieri.
Articolo 48
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli
accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle
università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in
conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni
dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze
istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia
stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per
quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di
rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della
pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione
dell'art. 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè delle disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Articolo 49
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini
dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi
27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata
della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure
compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei
servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994,
può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della
predetta prova nonchè i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi,
abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Articolo 50
Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni
contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonchè gli elenchi degli
stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo
accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello
straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre
giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al <<Visto>> della Corte dei conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della sanità provvede altresì ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti
all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonchè
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione
dall'art. 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
sanità; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.
Articolo 51
Articolo non ammesso al <<Visto>> della Corte dei conti.
Articolo 52
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle
associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;
b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per
l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo
unico;
c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o
attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per
l'integrazione di cui all'art. 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o
uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o
risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per
uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso
gli effetti della riabilitazione.
Articolo 53
Condizioni per l'iscrizione nel Registro.
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e
le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'art. 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i
seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo
statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i
loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le
donazioni, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la
forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione
interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda
corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere
attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei
confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52.
3. Ai fini di cui all'art. 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'art. 52, comma 1,
lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2,
nonchè dei seguenti ulteriori requisiti:
a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene
prestata garanzia;
b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o
dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la
durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico
devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e
sanitarie, certificate a norma dell'art. 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono
altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'art. 54, comma 1,
indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti
al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.
5. Nell'ambito del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18,
comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi
privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di
prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori,
assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e
una dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e
dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorchè volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione
del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche
tipologiche e della ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato
in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento,
misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le
modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate
ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla
formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purchè stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella
sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione
dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei
componenti ed il rapporto di partenariato.
Articolo 54
Iscrizione nel Registro.
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'art. 52, è disposta dal
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 25, comma 2,
limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'art. 52, comma 1, lettera c).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni, dalla richiesta. Trascorso
tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale
del registro, di cui all'art. 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di
uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere
la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di
cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle
regioni e alle province autonome.
Articolo 55
Funzionamento della Consulta peri problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo
stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto art. 42 del testo
unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli
territoriali, di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da
personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'art. 3 del
testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro
integrazione a livello, economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone
difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra
immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni
relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto
delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può
essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con
l'attività dell'organismo di cui all'art. 56.
Articolo 56
Organismo nazionale di coordinamento.
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'art. 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento
con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a
livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione
dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con
contratto a tempo determinato.
Articolo 57
Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle
esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. é
responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonchè dal sindaco, o da un suo delegato,
dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari
operanti nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali,
nonchè degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in
collegamento con le Consulte regionali di cui all'art. 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con
legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche
connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonchè di promozione dei relativi
interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene
conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con
analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Articolo 58
Fondo nazionale per le politiche migratorie.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo
quanto disposto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 133, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'art. 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e
pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè dagli enti
locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese
relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. Le somme stanziate dall'art. 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 46,
della predetta legge n. 449 e dall'art. 19, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la
realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per
l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei
programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni
partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun
programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero
dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e
popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree
di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1,
il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri,
contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di
soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti
fondamentali delle persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi
sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito
modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai
fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari
sociali ai sensi dell'art. 59, comma 1, e dell'art. 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai
sensi dell'art. 59, comma 5, e dell'art. 60, comma 4.
Articolo 59
Attività delle regioni e delle province autonome.
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'art. 58,
comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare
nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la
erogazione del finanziamento annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento
nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto
linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti
attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'art. 131, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti
locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i
costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono
avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro
favore iscritte nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento,
presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per
migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere
specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nel termini all'obbligo di
comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione
dei fondi alle regioni e alle province autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma
4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'art. 58, comma 4, operano relativamente alla
ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento.
Articolo 60
Attività delle Amministrazioni statali.
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera b),
secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'art. 3, comma 1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle
amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione del Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e
delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla
loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Articolo 61
Disposizione transitoria.
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'art. 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli
stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente
regolamento.