Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 10. "Modificazione della Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 concernente Interventi a favore della famiglia"
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
"f bis) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche dello straniero in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore;".
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina per l'anno 2000 le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, nonché i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2000.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art. 2 della L.R. n. 30/1998 (Interventi a favore della famiglia), così come modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 2 - (Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie:
a) per la nascita o per l'adozione di figli;
b) per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita;
f bis) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche dello straniero in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore;
g) per altri interventi di sostegno alla famiglia.
2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per:
a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa;
b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Carassai, Procaccini n. 405 del 29 ottobre 1999;
- Relazione della V commissione permanente in data 10 gennaio 2000;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 gennaio 2000, n. 278 vistata dal commissario del governo il 19/2/2000, prot. n. 261/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.
(B.U. n. 24 del 2 marzo 2000)
Servizio regionale responsabile dell'attuazione:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.