Legge regionale 23 marzo 2000, n. 21. Art. 43, commi 10 e 11. "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)"


 


Art. 43

(Disposizioni diverse)


1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 2222130 e 2222131 dello stato di previsione della spesa, relativi al finanziamento delle aziende di trasporto pubbliche e private.

2. Lo stanziamento del capitolo 2222131 dello stato di previsione della spesa stabilito in lire 92.020 milioni è comprensivo:

a) della somma di lire 300 milioni destinata, nell'ambito del graduale riequilibrio della spesa storica riferito al trasporto urbano e extra-urbano di cui alla l.r. 45/1998, a far fronte agli oneri derivanti dalla parziale riduzione dell'abbattimento della spesa storica relativa al trasporto urbano ed extra-urbano nei comuni compresi nei bacini della Provincia di Pesaro-Urbino;

b) della somma di lire 120 milioni finalizzati al ripristino dei servizi di collegamento nella tratta Fabriano- Pergola, attraverso il vettore ferroviario o servizi sostitutivi su gomma.

3. La Regione, richiamato l'accordo di programma siglato in data 22 ottobre 1996, contribuisce, a valere sul capitolo 2132224 del bilancio 2000, con la somma di lire 1.000 milioni all'acquisizione al demanio comunale dell'area ex FIM di Porto Sant'Elpidio. La Regione contribuisce con una quota indivisibile di lire 500 milioni ad interventi di acquisizione al demanio comunale di aree private gravemente inquinate con l'obiettivo prioritario della bonifica ambientale e la destinazione d'uso pubblica delle superfici acquisite per non meno del 30 per cento, di cui almeno la metà scoperte e attrezzate a verde pubblico. La Giunta regionale, previo apposito bando e relativa graduatoria, individua l'intervento da ammettere a finanziamento con le relative procedure.

4. L'importo di lire 100 milioni disponibile a carico del capitolo 3211207 (Tabella E) del bilancio per l'anno 2000 è finalizzato al conferimento in conto futuri aumenti di capitale sociale della "SVIM S.p.A.".

5. La Regione corrisponde agli enti gestori il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati provvisoriamente dai nuclei familiari che hanno diritto al contributo per l'autonoma sistemazione previsto dal comma 2 dell'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1997, n. 2668 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare il programma finanziario di ripartizione approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 279 del 1° dicembre 1999, sulla base delle risorse previste dall'articolo 54 della legge 448/1999, al fine del completamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per far fronte alle altre spese disposte dalle Ordinanze del Ministro dell'interno emanate successivamente al 1° dicembre 1999.

7. Per le domande presentate e istruite prima del 12 novembre 1999, data di entrata in vigore della l.r. 27/1999 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale", si considera valida l'istruttoria effettuata ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale operatori agrituristici.

8. Al personale regionale inquadrato in ruolo a seguito della procedura selettiva di cui all'articolo 9 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 è riconosciuto il trattamento economico di anzianità maturato presso la ex Società finanziaria regionale s.p.a.

9. Il termine per la presentazione dell'attestazione di cui all'articolo 116 della l.r. 25/1980, modificato con l.r. 11 marzo 1997, n. 24, da parte degli Enti locali beneficiari dei contributi per l'anno 1999 di cui alla l.r. 4 giugno 1996, 18 è prorogato al 30 giugno 2000.

10. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 è sostituita dalle seguenti:

"l) un solo rappresentante per ciascuna comunità nazionale di provenienza, eletto dalle relative Associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni di immigrati;

l1) un rappresentante della Federazione e delle Associazioni multietniche, iscritte al Registro regionale delle Associazioni di immigrati;".

11. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/1998 è sostituita dalla seguente:

"b) I criteri per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;".

12. La validità del programma triennale degli interventi predisposti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12 aprile 1995, n. 46, approvato con deliberazione del 3 dicembre 1996, n. 103 è prorogata per l'anno 2000.

Per il medesimo anno la scadenza per la presentazione delle domande alle Amministrazioni provinciali è fissata al 31 maggio.

13. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, le parole: "con delibera del Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole: "con delibera della Giunta regionale".





documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona