L.R. 21 novembre 2000, n. 28
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle
persone handicappate".
(pubblicata sul B.U. 30 novembre 2000, n. 124)
Il Consiglio regionale ha
approvato;
il Commissario del Governo ha
apposto il visto;
il Presidente della Giunta
regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Alla lettera e) del comma 2
dell'articolo 1 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 le parole: "culturali,
ricreative e sportive" sono sostituite dalle parole: "e
ricreative".
2. Al comma 3 dell'articolo 1
della l.r. 18/1996le parole: "situazioni di difficoltà e svantaggio"
sono sostituite dalle parole: "situazione di handicap ivi comprese le
associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 2
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 della l.r.
18/1996sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 1 bis (Coordinamento
d'ambito per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione) 1.
All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del 'Piano
regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002',
è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche per
l'handicap di ciascun Comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del Centro per
l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo
1.
2. La Giunta regionale definisce i
criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del Coordinamento
di cui al comma 1.
3. Il Coordinamento di dota di un
regolamento per il suo funzionamento e nomina tra i suoi componenti il
Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il 'Coordinatore della rete dei
servizi dell'ambito territoriale' previsto dal 'Piano regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002'.
Art. 1 ter (Coordinamento d'ambito
per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)
1. Il Coordinamento ha il compito
di:
a) promuovere la piena
integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di
persone in situazione di handicap, con priorità per l'handicap gravissimo;
b) valutare la rispondenza dei
servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;
c) promuovere le azioni atte a
garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il
coinvolgimento delle famiglie. In particolare per favorire:
1) il massimo supporto
organizzativo agli alunni in situazione di handicap per l'intero percorso
scolastico;
2) le pari opportunità di
istruzione;
3) l'orientamento, la formazione
professionale e l'inserimento lavorativo;
d) contribuire all'elaborazione di
proposte innovative di intervento;
e) facilitare la sperimentazione
di nuove metodologie e prassi di intervento;
f) trasmettere una relazione
annuale complessiva al 'Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito
territoriale' ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei
compiti di cui alle lettere precedenti;
g) collaborare, fornendo supporti
tecnici specifici, alla stesura del 'Piano territoriale', di cui al 'Piano
regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002'.
Art. 1 quater (Coordinamento
provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione)
1. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti provinciali per la tutela
delle persone in situazione di handicap. 2. Ogni Coordinamento provinciale è
composto da: a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale,
o suo delegato, che lo presiede; b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento
d'ambito; c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del
lavoro della Provincia o suo delegato;
d) i Direttori generali delle AUSL
o loro delegati;
e) i responsabili dei Centri per
l'impiego;
f) il Dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione territorialmente
competente o suo delegato; g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro
interistituzionale e provinciale (GLIP) o suo delegato; h) un rappresentante
delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
i) tre operatori nel settore
dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
l) tre rappresentanti delle
associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985, operanti
rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettivoe sensoriale;
m) un rappresentante delle
associazioni imprenditoriali.
3. Il Coordinamento provinciale
dura in carica cinque anni ed è costituito con atto del Presidente della
Provincia. I componenti dello stesso, rappresentanti di enti locali, vengono
sostituiti al termine del loro mandato politico. 4. Il Coordinamento
provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi anchedella
collaborazione di soggetti esterni esperti in materia di handicap. 5. Per la
partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti
gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede
all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione
dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1 quinquies (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Funzioni)
1. Ciascun Coordinamento
provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il
coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di
concerto con i coordinamenti d'ambito;
b) attiva, anche su richiesta dei
Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni
pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la
programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;
c) predispone le sintesi delle
relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1,
lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia
territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale; d)
propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di
corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore
dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli
provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
e) promuove l'impiego integrato
delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
f) promuove, stimola e orienta
iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione
lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i
rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del
lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38. 2. Gli organi
istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale
in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e
lavorativa delle persone in situazione di handicap.
3. Per l'espletamento delle
funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture
dell'Amministrazione provinciale.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
1
AGGIUNTA:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
1
AGGIUNTA:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
1
AGGIUNTA:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 9 novembre 1998, n. 38
Articolo 24
Art. 3
1. L'articolo 2 della l.r. 18/1996
è così sostituito: "Art. 2 (Coordinamento regionale per la tutela delle
persone in situazione di handicap. Composizione)
1. E' istituito il Coordinamento
regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, composto da: a)
l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere
regionale suo delegato; b) il Dirigente del servizio servizi sociali della
Regione o suo delegato; c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo
delegato; d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del
lavoro della Regione o suo delegato;
e) il Dirigente della pubblica
istruzione della Regione o suo delegato;
f) l'Assessore ai servizi sociali
di ogni Provincia; g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni
Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap,
designato dai Rappresentanti d'ambito; h) il Direttore generale dell'Agenzia
regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo delegato; i) il rappresentante del GLIP di
ogni Coordinamento provinciale; l) il Dirigente scolastico regionale o suo
delegato; m)tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2
della l.r. 24/1985 operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico,
intellettivo e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo 6; n) un
rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali
maggiormente rappresentative;
o) tre rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali.
2. Il Coordinamento regionale dura
in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale. I componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono
sostituiti al termine del loro mandato politico. 3. Ai componenti del
Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il
trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2
agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il
Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle
strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del
Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento può
richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad
esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel
settore del privato sociale.
5. Il Coordinamento regionale è
dotato di una segreteria e un dipendente del servizio servizi sociali della
Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati
alla segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta
regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di
adeguata esperienza in materia di handicap.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
6
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 2 agosto 1984, n. 20
Art. 4
1. L'articolo 3 della l.r. 18/1996
è così sostituito:
"Art. 3 (Coordinamento
regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni)
1. Il Coordinamento regionale per
la tutela delle persone in situazione di handicap svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Regione l'adozione
di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi
per l'handicap nel territorio regionale;
b) formula proposte ed esprime
parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
c) attiva studi, ricerche e
sperimentazioni;
d) coordina la sperimentazione e
l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre
alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di
handicap;
e) propone alla Regione i criteri
di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di
riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap
dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti
dalle organizzazioni del privato sociale;
f) formula proposte ed esprime
parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione
professionale dei soggetti in situazione di handicap;
g) attua il monitoraggio in
collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in
ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;
h) propone alla Regione modelli di
intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio
regionale;
i) indice la conferenza annuale in
collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza
della Consulta regionale per l'handicap di cui all'articolo 6;
l) formula proposte in ordine agli
accordi di programma di cui all'articolo 7.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
6
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
7
Art. 5
1. L'articolo 5 della l.r. 18/1996
è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Centro regionale di
ricerca e documentazione handicap)
1. La Regione istituisce il Centro
regionale di ricerca e documentazione handicap, con compiti anche di
sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire l'integrazione
delle persone in situazione di handicap. 2. Il Centro si articola in poli
territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda
sistematicamente con il servizio sistema informativo statistico della Regione e
con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
5
Art. 6
1. Al comma 2 dell'articolo 6
della l.r. 18/1996 dopo la parola: "regionale" sono aggiunte le
parole: "ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni
riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r.24/1985.". 2. Al comma
3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 dopo la lettera b)
sono aggiunte le seguenti lettere:
"c) indice annualmente la
conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2
della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito;
d) designa i rappresentanti di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2.". 3. II comma 5 dell'articolo
6 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"5. La Consulta approva un
regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
6
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 30 aprile 1985, n. 24
Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
2
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 9
della l.r. 18/1996 sono soppresse le parole: "la Commissione per
l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della legge 104/1992,
e", e dopo la parola: "adulta" sono soppresse le parole:
"sulla base delle segnalazioni provenienti da diversi settori, come i
reparti di ostetricia, pediatria di base, area consultoriale materno
infantile". 2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996le parole:
"quattordici anni" sono sostituite con le parole: "diciotto
anni".
3. Al comma 3 dell'articolo 9
della l.r. 18/1996 dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le parole:
"e si raccordano funzionalmente con le Unità multidisciplinari dell''età
evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9
della l.r. 18/1996 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le UMEE in
collaborazione con le Unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un
programma di uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di
un percorso certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e
potenzialità delle persone in situazione di handicap.".
5. Al comma 5 dell'articolo 9
della l.r. 18/1996le parole: "può istituire" sono sostituite con la
parola: "istituisce". 6. Dopo il comma 5dell'articolo 9 della l.r.
18/1996 è inserito il seguente: "5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle
Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli
operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di
operatori esterni formati.".
7. Il comma 6 dell'articolo 9
della l.r. 18/1996 è sostituito dai seguenti:
"6. La Giunta regionale
definisce, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per la
costituzione e per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le
modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13
marzo 1999, n. 68.
6 bis. La Giunta regionale
predispone un modello per l'accertamento dell'handicap valido per tutto il
territorio regionale.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 104 del 1992
Articolo 4
Art. 8
1. Al comma 1 dell'articolo 10
della l.r. 18/1996 dopo la parola: "età" è inserita la parola:
"evolutiva".
2. Alla lettera e) del comma 2
dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 le parole: "accertamento
dell'handicap" sono sostituite dalle parole: "individuazione
dell'handicap".
3. Le lettere f) e g) del comma 2
dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 sono sostituite dalle seguenti:
"f) collaborazione con gli
operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico
funzionale nonché del piano educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo
ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono
l'integrazione della persona in situazione di handicap;".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
10
Art. 9
1. Il comma 2 dell'articolo 11
della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"2. L'Unità
multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma
ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in
situazione di handicap.".
2. Al comma 3 dell'articolo 11
della l.r. 18/1996 le lettere b), f), g) ed i)sono sostituite dalle seguenti:
"b) valutazione clinica della
persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso,
allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale
che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato
alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui
tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d); f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme
individuali o per gruppi specifici; g) collaborazione funzionale, anche
attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i
comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli
enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più
opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in situazione di
handicap nelle strutture produttive private e pubbliche; i) collaborazione con
il servizio psichiatrico per i casi di confine;".
3. Al comma 3 dell'articolo 11
della l.r. 18/1996, le lettere h) e l) sono soppresse.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
11
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999
Articolo 6
Art. 10
1. L'articolo 12 della l.r.
18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Integrazione
sociale)
1. Allo scopo di favorire la
permanenza della persona in situazione di handicap nel proprio nucleo familiare
e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni
singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di
programma di cui all'articolo 7, per: a) garantire il servizio di assistenza
domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a persone in
situazione di handicap gravissimo in attuazione della legge 21 maggio 1998, n.
162;
b) attivare l'istituzione e il
funzionamento di Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap;
c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in
situazione di handicap;
d) attivare l'istituzione e il
funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in
situazione di handicap grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13
bis;
e) assicurare le modalità per il
trasporto individuale delle persone in situazione di handicap che non possono
utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi
idonei per assicurare il trasporto; f) organizzare ogni altra attività volta al
conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche
attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel
territorio marchigiano.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
12
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 162 del 1998
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
13
Art. 11
1. Il comma 1 dell'articolo 13
della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di promuovere lo
sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale delle
persone in situazione di handicapgrave che hanno terminato il percorso
scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il funzionamento di
strutture diurne.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo
13 della l.r. 18/1996 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. I Centri
socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati aperti alla comunità
locale per svolgere funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e
riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i
livelli di autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a
favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro e di supporto
all'inserimento lavorativo.
1 ter.I requisiti strutturali e
funzionali dei Centri socio-educativi sono disciplinati dalla Regione.".
3. Il comma 2 dell'articolo 13
della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente: "2. I Centri socio-educativi
diurni possono essere attrezzati per garantire forme di residenzialità per le
persone in situazione di handicap che si trovino senza sostegno
familiare.".
4. Il comma 3 dell'articolo 13
della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione concorre al
finanziamento in favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane
per la gestione dei Centri socio-educativi.".
5. Alla lettera c) del comma 4
dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 la parola: "esperti" è sostituita
dalla parola: "operatori".
6. Dopo la lettera d) del comma 4
dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente lettera:
"e) tecnici della
riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e alla tipologia del
Centro.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
13
Art. 12
1. Dopo l'articolo 13 della l.r.
18/1996 è inserito il seguente articolo: "Art. 13 bis (Strutture
residenziali)
1. La Regione concorre al
finanziamento in favore degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento
di strutture residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in
situazione di handicap grave, prive del sostegno familiare a carattere
permanente, temporaneo e di emergenza.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
AGGIUNTA:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
13
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 14
della l.r. 18/1996 le parole: "allo scopo di" sono sostituite dalla
parola: "che".
2. La lettera a) del comma 1
dell'articolo 14della l.r. 18/1996 è sostituita dalla seguente:
"a) provvedono, attraverso i
competenti servizi dell'UMEE, all'individuazione e all'acquisizione della
documentazione nonché alla compilazione della diagnosi funzionale;".
3. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 14 della l.r. 18/1996, la parola: "garantire" è
sostituita dalla parola: "garantiscono" e dopo la parola:
"elaborazione" è aggiunta la parola: "congiunta".
4. Il comma 2 dell'articolo 14
della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione concorre al
finanziamento dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane che
adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole
materne alle esigenze dei bambini in situazione di handicap, provvedendo
all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti
specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la
socializzazione.".
5. Al comma 3 dell'articolo 14
della l.r. 18/1996 le parole: "assicura un finanziamento ai Comuni singoli
ed associati e alle Comunità montane che provvedono alle" sono sostituite
dalle parole: "concorre al finanziamento in favore degli enti locali in
relazione ai gradi di istruzione di competenza per le".
6. Dopo il comma 3 dell'articolo
14della l.r. 18/1996 èaggiunto il seguente comma: "3 bis. La Regione
concorre altresì al finanziamento di progetti integrati tra enti locali, scuola
superiore e aziende per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire
il passaggio dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro.". 7. Al comma 4
dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 dopo la parola: "142" sono
aggiunte le parole: "e successive modificazioni" e le parole:
"Amministrazioni statali preposte alla pubblica istruzione" sono
sostituite dalle parole: "Istituzioni scolastiche".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
14
Art. 14
1. Dopo la lettera c) del comma 1
dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente lettera: "d) la
partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e formazione
continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'inserimento mirato ed
al sostegno del rapporto di lavoro.". 2. Il comma 3 dell'articolo 15 della
l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente: "3. Le attività di cui al comma 1
sono svolte, nell'ambito di percorsi formativi, sulla base delle indicazioni
contenute negli interventi di formazione professionale previste all'articolo 4
della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, con riferimento al piano triennale delle
politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998.". 3.
Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 la parola: "corsi" è
sostituita dalla parola: "percorsi formativi".
4. Al comma 5 dell'articolo 15
della l.r. 18/1996 le parole: "I Coordinamenti provinciali di cui
all'articolo 4, tramite le équipes per l'integrazione sociale e scolastica,
fissano" sono sostituite dalle parole: "Le Province, su proposta dei
Coordinamenti provinciali fissano". 5. Al comma 6 dell'articolo 15 della
l.r. 18/1996 le parole: "frequentato i corsi previsti dai" sono
sostituite dalle parole: "partecipato alle attività formative di cui
ai" e le parole: "delle graduatorie per il collocamento obbligatorio
ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 104/1992" sono sostituite
dalle parole: "del collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge 12
marzo 1999, n. 68.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
15
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 9 novembre 1998, n. 38
Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 104 del 1992
Articolo 17
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999
Articolo 2
Art. 15
1. L'articolo 16 della l.r.
18/1996 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Integrazione lavorativa)
1. Con riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle
persone in situazione di handicap, la Regione, tramite i Comuni singoli ed
associati e le Comunità montane: a) provvede al pagamento degli oneri
previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati
pari al 100 per cento del loro importo alle imprese che hanno assunto persone in
situazione di handicap intellettivo da più di otto anni usufruendo degli
incentivi di cui all'articolo 13, comma 1,lettera a), della legge 68/1999; b)
concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le
tecnologie per il telelavoro in favore di persone in situazione di handicap
fisico, intellettivo e sensoriale che svolgono attività in proprio; c) concorre
all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli
impianti presso i datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di
telelavoro, anche ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 13,
comma 1, lettera c), della legge 68/1999 e dalla normativa regionale vigente a
favore di persone in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale.
2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b), non è
cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a
tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali
cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco speciale degli enti, istituzioni,
cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo
di persone in situazione di handicap.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
16
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999
Articolo 13
Art. 16
1. L'articolo 17 della l.r.
18/1996 è sostituito dal seguente: "Art. 17 (Tirocini e borse-lavoro) 1.
La Regione concorre al finanziamento in favore di Province, Comuni singoli o
associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per interventi che
mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale della persona in
situazione di handicap presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono
redatti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane congiuntamente
all'Unità multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito
per la tutela delle persone in situazione di handicap.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
17
Art. 17
1. AI comma 1 dell'articolo 20
della l.r. 18/1996 le parole: "da Comuni e Comunità montane" sono
sostituite dalle parole: "dagli enti locali".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo
20 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente comma:
"2. La Regione, inoltre,
contribuisce al finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a
prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al comma 1,
anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e organizzazioni di
volontariato.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
20
Art. 18
1. L'articolo21 della l.r. 18/1996
è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Ausili tecnici)
1. La Regione concorre alle spese
sostenute da privati cittadini per: a) l'acquisto e l'installazione di
automatismi di guida nell'auto di proprietà; b) l'acquisto di mezzi dotati di
opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in situazione di handicap
fisico gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici
volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone
in situazione di handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
21
Art. 19
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 26
della l.r. 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I Comuni singoli o
associati, le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui
all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con propria deliberazione,
entro il 30 novembre dell'anno successivo, un piano che raccolga tutti gli
interventi che gli enti locali intendono realizzare, in forma singola o
associata, nonché le modalità di attuazione, i relativi costi e l'impegno
finanziario assunto per il coofinanziamento degli interventi proposti.
3. I contributi sono concessi
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n.
44.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
26
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
17
Art. 20
1. L'articolo 27 della l.r.
18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Progetti a gestione
integrata)
1. La Regione concorre al
finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge presentati dai
soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra
Province, Comuni singoli o associati, Comunità montane, Ausl e privato
sociale.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
27
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
26
Art. 21
1. L'articolo 29 della l.r.
18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Fondo regionale per
gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap e disposizioni
finanziarie)
1. Per il conseguimento delle
finalità della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un
apposito fondo denominato 'Fondo regionale per gli interventi in favore delle
persone in situazione di handicap'.
2. L'ammontare del fondo è
stabilito con le leggi di approvazione di bilancio mediante impiego del gettito
derivante dai tributi propri della Regione.
3. Una quota del fondo non
superiore al 4 per cento è riservata al finanziamento delle spese per il
funzionamento del centro regionale di ricerca e documentazione handicap e quale
coofinan-ziamento alle Province delle spese per il funzionamento dei
coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap
e dei coordinamenti d'ambito.
4. Le somme occorrenti per il
pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte a carico del
capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di
previsione della spesa del bilancio dell'anno 2001 e successivi con la seguente
denominazione 'Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone in
situazione di handicap'.
5. Agli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, si provvede per l'anno 2001 mediante
impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico
del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli
corrispondenti.".
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
29
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
2
Art. 22
1. Nel titolo e nel testo della
l.r. 18/1996 le parole:
"handicappata" e
"handicappate" sono sostituite con le parole: "in situazione di
handicap".
2. In sede di prima applicazione
della presente legge, le modalità di accesso ai contributi regionali, relativi
all'anno 2001, sono stabilite nel modo seguente: a) la Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare permanente, approva entro il 31 gennaio 2001, i
criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli
interventi previsti dalla l.r. 18/1996, nonché le modalità di impiego delle
risorse e gli eventuali tetti di spesa;
b) i Comuni singoli o associati,
le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui all'articolo 17
della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della presente
legge, presentano alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione
dei criteri di cui alla lettera a), il piano di cui al comma 2 dell'articolo 26
della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente
legge;
c) i contributi sono concessi con
le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente legge, entro centoventi
giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio.
3. Sono abrogati gli articoli 4,
18, 19, 22, 23, 24, 25, i commi 4 e 5 dell'articolo 26 e l'articolo 28 della
l.r. 18/1996.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
4
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
18
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
19
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
22
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
23
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
24
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
25
ABROGAZIONE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
28
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18
MODIFICA TESTUALE:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
26
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
17
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
L.R. 4 giugno 1996, n. 18 Articolo
26
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 21 novembre
2000.
Il Presidente
(Vito D'Ambrosio)
documento inserito il 16/10/2003
ultima modifica: 16/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona