L.R. 15 ottobre 2002, n. 18. Istituzione
del garante per l'infanzia e l'adolescenza.
(B.U. 21 ottobre 2002, n. 112)
Il Consiglio regionale ha
approvato;
Il Presidente della Giunta
regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Istituzione e funzioni)
1. Al fine di assicurare la piena
attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia
individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ed a quanto
previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il
25 gennaio 1996, è istituito presso il Consiglio regionale il garante per
l'infanzia e l'adolescenza.
2. Il garante:
a) promuove, in collaborazione con
gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la
diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al
riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b) promuove, in accordo con la
struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi,
iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della
legge 23 dicembre 1997, n. 451: "Istituzione della Commissione parlamentare
per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
c) promuove e sostiene forme di
partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
d) vigila con la collaborazione di
operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio
regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma
1;
e) accoglie segnalazioni in merito
a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti
all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la
tutela;
f) interviene nei procedimenti
amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali
ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone
di minore età;
g) cura la realizzazione di
servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila in
collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla
comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e
telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia
sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione
dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni
commesse in coerenza con il codice di autoregolamenta-zione della RAI;
h) promuove, anche in
collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la
prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in
relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: "Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
i) fornisce sostegno tecnico e
legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo
svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può
attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
l) verifica le condizioni e gli
interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non
accompagnato;
m) collabora all'attività di
raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia
e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
legge 451/1997;
n) formula proposte e, ove
richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle
Province e dei Comuni.
3. Nello svolgimento dei compiti
previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:
a) stipula apposite convenzioni
con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce intese ed accordi
con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattiene rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d) attiva le necessarie azioni di
collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
e)promuove interventi sostitutivi
in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela
dei minori.
Art. 2
(Nomina, requisiti ed
incompatibilità)
1. Il garante è nominato dal
Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni,
laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea,
in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di
almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle
politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie
concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato
che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la
terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei
Consiglieri assegnati.
2. L'incarico di cui al comma 1 ha
durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Sono incompatibili con
l'incarico di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento, i
Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i
titolari di altre cariche elettive;
b) i direttori generali, sanitari
e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
c) i coordinatori della rete dei
servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a)
della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
d) gli amministratori di enti
pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli
amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a
qualsiasi titolo contributi dalla Regione.
4. L'incarico è inoltre
incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa anche libero
professionale.
5. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34:
"Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".
6. Al garante per l'infanzia e
l'adolescenza spetta un'indennità pari a quella prevista per il Difensore
civico dall'articolo 8 della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29: "Istituzione del
difensore civico", nonché il rimborso spese ed il trattamento di missione
di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20: "Disciplina delle indennità
spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di
competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati
istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione
regionale".
7. Il difensore civico e il
garante per l'infanzia e l'adolescenza coordinano la propria attività
nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 3
(Ufficio del garante)
1. L'ufficio del garante per
l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della
struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
2. La Giunta regionale,
nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione della presente
legge, determina il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
3. Il garante per l'infanzia e
l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno una volta all'anno, sull'attività
svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di
ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
4. Il Consiglio regionale esamina
e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune,
invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si
interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Della relazione annuale è data
adeguata pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione, sugli organi di
stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Art. 4
(Conferenza regionale per
l'infanzia e l'adolescenza)
1. Al fine di promuovere lo
sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche
dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre
anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge
451/1997, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in
collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura
regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con
tutti i soggetti interessati alle attività.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità della presente
legge, a decorrere dall'anno 2002, è destinata una quota parte delle risorse
stanziate per la realizzazione di servizi di protezione e tutela dei minori,
pari a euro 361.519,83 a carico della UPB 5.29.07 nell'ambito del fondo unico
nazionale per le politiche sociali.
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 15 ottobre
2002.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
documento inserito il 09/10/2003
ultima modifica: 09/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona