L.R. 6 novembre 2002, n. 20.
"Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale"
(Pubblicata sul B.U. 14
novembre 2002, n. 120)
Il Consiglio regionale ha
approvato;
Il Presidente della Giunta
regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, mediante
l'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo
residenziale e semiresidenziale garantisce la qualità delle prestazioni
socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.
2. La presente legge, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308,
disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per
l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.
Art. 2
(Soggetti destinatari)
1. Le strutture di cui alla
presente legge sono gestite dai soggetti pubblici o privati di cui all'articolo
1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto di quanto stabilito nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e sono
rivolte a:
a) minori per interventi
socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle
famiglie;
b) disabili, per interventi
socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero
dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
c) anziani, per interventi
socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al mantenimento ed al recupero
della capacità di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
d) persone con problematiche
psico-sociali, che necessitano di assistenza e risultano prive del necessario
supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale.
Art. 3
(Tipologie delle strutture)
1. Le strutture di cui alla
presente legge sono articolate per tipologie funzionali in relazione alla natura
del bisogno, all'intensità assistenziale ed alla complessità dell'intervento e
vengono distinte ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Le strutture con funzione
abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità
assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido
supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità
familiare;
b) strutture per disabili: comunità
alloggio;
c) strutture per anziani: comunità
alloggio e casa-albergo;
d) strutture per persone con
problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio
sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.
3. Le strutture con funzione
tutelare; caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a
soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido
supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità
educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;
b) strutture per disabili: comunità
socio-educativa-riabilitativa;
c) strutture per anziani: casa di
riposo;
d) strutture per persone con
problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex
detenuti o per soggetti comunque sottopostl a misure restrittive della libertà
personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne,
anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di
sfruttamento sessuale.
4. Le strutture con funzione
protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità
assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di
protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente e temporanea con
funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:
a) strutture per disabili:
residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;
b) strutture per anziani:
residenza protetta e centro diurno.
Art. 4
(Strutture per minori)
1. La comunità familiare di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), e una struttura educativa residenziale
caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di
minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
2. La comunità educativa di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a), e una struttura educativa residenziale a
carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori
con un'équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di
lavoro.
3. La comunità di pronta
accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura
educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla continua
disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori
con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di
riferimento.
4. La comunità alloggio per
adolescenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura
educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza
di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti.
Art. 5
(Strutture per disabili)
1. La comunità alloggio di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b), e una struttura residenziale parzialmente
autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità, privi
di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
2. La comunità
socio-educativa-riabilitativa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è una
struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in
condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti
interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del
sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
3. La residenza protetta di cui
all'articolo 3, comma 4, lettera a), è una struttura residenziale destinata a
persone, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che
richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo,
assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione
socio-sanitaria.
4. Il centro diurno
socio-educativo-riabilitativo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è una
struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di
disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano
adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve
periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
Art. 6
(Strutture per anziani)
1. La comunità alloggio di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale, totalmente o
parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere
familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di
reciproca solidarietà.
2. La casa albergo di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale a prevalente
accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti, costituita di
spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia e di servizi
collettivi a disposizione di chi li richiede.
3. La casa di riposo di cui
all'articolo 3, comma 3 lettera c), è una struttura residenziale a prevalente
accoglienza alberghiera destinata ad accogliere, temporaneamente o
permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere
servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo,
richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo
comunitario e collettivo.
4. La residenza protetta di cui
all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una struttura residenziale con elevato
livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere,
temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di
patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio e che
non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
5. Il centro diurno di cui
all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una struttura a regime semiresidenziale,
con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere
anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche,
sensoriali o miste.
Art. 7
(Strutture per persone con
problematiche
psico-sociali)
1. La comunità alloggio di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera d), distinta per persone con disturbi mentali,
per ex tossicodipendenti, per gestanti o per madri con figli a carico, è un
servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente per persone che, prive
di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno
l'allontanamento dal nucleo familiare, necessitano di sostegno nel percorso di
autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
2. La comunità familiare di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che accoglie,
in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti,
anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza
continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che
svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.
3. L'alloggio sociale per adulti
in difficoltà di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura
residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze
abitative e di accoglienza alle persone con difficoltà di carattere sociale,
prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza
per adulti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura
residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di
emergenza.
5. Il centro di accoglienza per ex
detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà
personale, da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre
ospitalità completa o diurna ai medesimi.
6. La casa famiglia, di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale destinata ad
accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente pivi di sostegno
familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite, improntata
sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per scelta
svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.
7. La casa di accoglienza per
donne di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale
a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di
violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta
e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal
luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.
Art. 8
(Autorizzazione)
1. Tutte le strutture e i servizi
di cui alla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad
autorizzazione le modificazioni delle strutture e dei servizi, già autorizzati
ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti
dal regolamento previsto all'articolo 9, comma 1.
Art. 9
(Requisiti delle strutture e dei
servizi
soggetti ad autorizzazione)
1. I requisiti, nonché le
procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione delle strutture e
dei servizi previsti dalla presente legge, sono definiti dalla Giunta regionale
con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei requisiti
minimi fissati dalla normativa statale vigente.
2. I requisiti per
l'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge
sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda
necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
Art. 10
(Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione è
presentata dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi al Comune nel cui
territorio è ubicata la struttura. Nel caso di più tipologie, previste
all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede
l'autorizzazione per ciascuna tipologia.
2. Il Comune, accertata la
sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda.
3. I Comuni inviano periodicamente
alla Giunta regionale i dati informativi relativi alle strutture e ai servizi
autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge.
Art. 11
(Sospensione, revoca e decadenza
dell'autorizzazione)
1. Nel caso di violazione delle
norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di altre disfunzioni,
il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a
presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
2. II Comune, qualora non ritenga
sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso
inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione
dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento.
3. Nel caso di gravi e ripetute
infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento ad cui all'articolo
9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel
provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni, il Comune
dispone la revoca dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione decade nei
casi di:
a) estinzione della persona
giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto
autorizzato;
c) decesso della persona fisica
autorizzata, fatto salvo l'esercizio provvisorio degli eredi ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Art. 12
(Verifica periodica dei requisiti
e vigilanza)
1. Il Comune, anche avvalendosi
dei servizi del dipartirnento di prevenzione dell'Azienda ASL competente per
territorio e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 9, comma 1, precede a verifiche rispettive tese all'accertamento
della permanenza dei requisiti delle strutture e dei servizi di cui alla
presente legge.
2. I soggetti titolari delle
strutture e dei servizi di cui alla presente legge inviano al Comune, con
periodicità annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente la permanenza del possesso dei requisiti.
3. La Giunta regionale può
disporre verifiche e controlli sulle strutture autorizzate e accreditate ai
sensi della presente legge.
Art. 13
(Accreditamento)
1. L'accreditamento delle
strutture e dei servizi previsti dalla presente legge e condizione per
instaurare rapporti con i soggetti pubblici, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, e presuppone il possesso dei requisiti di qualità definiti
ai sensi del comma 2.
2. I requisiti, le procedure e le
modalità per l'accredita- mento sono definiti dalla Giunta regionale con
regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I requisiti per
l'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge
sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o formativa lo renda
necessario, con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. I Comuni provvedono
all'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge,
previa verifica dei requisiti e secondo le procedure e le modalità stabiliti
con il regolamento di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i
criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti
accreditati con i quali sono instaurati i rapporti di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, sentiti
gli enti locali e la Commissione consiliare competente, in armonia con la
programmazione sanitaria e sociale, determina, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno delle strutture
protette per anziani e disabili.
Art. 14
(Norme transitorie e finali)
1. Le strutture già operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle autorizzate
provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo
1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione della Giunta regionale n.
25 del 10 gennaio 2000, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Le strutture di nuova
istituzione già previste dalla programmazione regionale possono essere
provvisoriamente autorizzate ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 1.
3. Le case di riposo che hanno
presentato domanda di autorizzazione per Nuclei di assistenza residenziale (NAR),
presentano la domanda per residenza protetta per anziani, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
4. In sede di prima applicazione
della presente legge, le procedure di accreditamento per le residenze protette
non possono essere avviate dai Comuni in assenza dell'atto di fabbisogno di cui
all'articolo 13, comma 6.
5. Sono abrogati gli articoli 9 e
41, comma 2, della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 e il regolamento regionale 10
maggio 1989, n. 21.
6. Fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articoio 9, comma 1, continuano ad applicarsi le norme
abrogate dal comma 5 e le corrispondenti disposizioni emanate ai sensi della l.r
43/1988.
La presente legge sarà pubblicata
nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 6 novembre
2002
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
documento inserito il 02/10/2003
ultima modifica: 02/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona