
Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9,
Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di
promozione sociale (BUR n. 45 del 6 maggio 2004)
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione riconosce il ruolo
dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della
società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della
comunità regionale. 2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle
associazioni e ne sostiene le attività, rivolte sia agli associati che alla
collettività. 3. A tali fini la Regione, con la presente legge, detta norme per
la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e in particolare:
a) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale; b)
istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
c) disciplina la partecipazione delle associazioni di promozione sociale
all'esercizio delle funzioni di programmazione nei settori in cui esse operano;
d) detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia
dell'autonomia delle associazioni stesse.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono associazioni di promozione sociale le
associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti e i gruppi costituiti
ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale), al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Per attività
di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità
di valenza collettiva, in particolare in materia sociale, socio-sanitaria ed
assistenziale, del turismo sociale, del tempo libero, dello sport, della pace e
della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei
diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico,
della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e spirituale, della
promozione della solidarietà. 3. Per il perseguimento dei fini istituzionali le
associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali
possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le associazioni possono
inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati. Per l'espletamento dell'attività, i lavoratori appartenenti alle
associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge usufruiscono delle
forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale. 4. Ai fini della presente legge non sono associazioni di promozione
sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 383/2000 e le
associazioni di volontariato.
Art. 3
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale, iscritte
nei registri istituiti ai sensi degli articoli 5 e 6, sono costituite mediante
atto scritto ove è indicata la sede legale e il cui statuto prevede
espressamente: a) la denominazione; b) l' oggetto sociale; c) l'attribuzione
della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e
la disposizione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di
reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno
ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati e l'elettività delle cariche associative; g) i criteri per
l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità
di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di
scioglimento; j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
sociale.
Art. 4
(Destinazione d'uso delle sedi e dei
locali)
1. La sede delle associazioni di promozione
sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili
con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. La
destinazione d'uso rimane invariata fino a quando le associazioni occupano gli
spazi indicati al comma 1.
Art. 5
(Registro regionale)
1. La Regione istituisce il registro regionale
delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al
quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite
ai sensi dell'articolo 3, operanti da almeno un anno. 2. Il registro di cui al
comma 1 si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale
o provinciale delle associazioni iscritte. 3. Hanno rilevanza regionale e
possono richiedere l'iscrizione nella prima sezione del registro le associazioni
che operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate
su base associativa. 4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni
non aventi rilevanza regionale. 5. Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima
sezione i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a
carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma
1, della legge 383/2000. 6. L'iscrizione nel registro di cui al presente
articolo è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato.
Art. 6
(Registri comunali)
1. Al fine di perseguire gli scopi di cui alla
presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali
delle associazioni di promozione sociale. 2. Nei registri di cui al comma 1 sono
iscritte d'ufficio le associazioni già iscritte nel registro di cui
all'articolo 5 che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo
continuativo da almeno un anno. Sono iscritte altresì su richiesta le
associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, e
aventi sede nel territorio comunale.
Art. 7
(Iscrizione, cancellazione e
revisione)
1. Le modalità di iscrizione nel registro
regionale, nonché le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione
del registro medesimo sono stabilite dalla Giunta regionale. 2. I Comuni
disciplinano le modalità di iscrizione nei propri registri, nonché le modalità
di cancellazione e le modalità per la revisione dei registri medesimi, nel
rispetto dei criteri minimi di uniformità stabiliti dalla Giunta regionale. 3.
Il procedimento di iscrizione nel registro regionale deve concludersi nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la
sospensione del termine suddetto non superiore a trenta giorni per integrazioni
o chiarimenti. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione e di
cancellazione dai registri della Regione e dei Comuni sono ammessi i ricorsi di
cui all'articolo 10 della legge 383/2000.
Art. 8
(Controlli)
1. La Regione esercita funzioni di controllo sulle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, allo scopo
di verificare il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione. 2. Il
controllo di cui al comma 1 è esercitato con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale. 3. Qualora vengano riscontrate gravi e ripetute disfunzioni
nello svolgimento dell'attività ovvero la perdita di uno o più requisiti
necessari per l'iscrizione, il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente dispone, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 9, la
cancellazione dal registro e la revoca di contributi eventualmente concessi.
Art. 9
(Osservatorio regionale
dell'associazionismo di
promozione sociale)
1. È istituito l'Osservatorio regionale
dell'associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza e
con funzioni consultive delle associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale. 2. L'Osservatorio è composto da venti membri, eletti
dall'Assemblea delle associazioni di promozione sociale di cui al comma 5. 3.
L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di promozione sociale di cui
all'articolo 2, formula proposte ai fini della programmazione regionale e
esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui
programmi e sugli atti regionali di interesse entro venti giorni dalla richiesta
medesima. 4. L'Osservatorio esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio, studio
e ricerca. 5. L'Assemblea delle associazioni di promozione sociale, formata da
un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte nella prima sezione
del registro regionale, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o
suo delegato ed è convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza
dell'Osservatorio in carica. 6. I membri dell'Osservatorio sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica tre anni e,
comunque, fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo. Con lo stesso
decreto, il Presidente della Giunta regionale convoca la prima riunione
dell'Osservatorio neoeletto. 7. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a
maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente. 8. Il
Presidente dell'Osservatorio convoca e presiede le sedute stabilendone l'ordine
del giorno. Egli può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto,
rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in
esame. 9. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dell'Osservatorio, per
quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dalla Giunta
regionale. 10. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e
ogniqualvolta lo richiedano gli organi regionali o un quinto dei componenti. 11.
I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti da funzionari della
struttura organizzativa regionale competente. 12. Ai componenti
dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese di cui alla legge
regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e
ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o
operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).
Art. 10
(Partecipazione e accesso)
1. Le associazioni iscritte nel registro regionale
di cui all'articolo 5 possono proporre, ciascuna per il proprio ambito
territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e
agli enti locali nelle materie di loro interesse. 2. Alle associazioni di
promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 383/2000.
Art. 11
(Formazione, aggiornamento e
qualificazione)
1. La Regione promuove la formazione,
l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle
associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di
formazione professionale e di educazione degli adulti.
Art. 12
(Sostegno dell'associazionismo
di promozione sociale)
1. La Regione concede contributi alle associazioni
di promozione sociale, iscritte nella prima sezione del registro regionale, che
realizzano investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati
all'esercizio della propria attività e in particolare per: a) acquisto di
impianti, macchinari, automezzi, attrezzature, licenze software; b) attuazione
di programmi innovativi di investimento, individuati ogni triennio dalla Giunta
regionale previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 9; c) spese per
l'adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di
accessibilità. 2. La Regione concede altresì contributi alle associazioni
iscritte nella prima sezione del registro regionale per la realizzazione di
progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti: a) alla conoscenza
e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo; b) alla
formazione e all'aggiornamento degli aderenti; c) al potenziamento e alla
qualificazione dei servizi erogati. 3. Nella concessione dei contributi di cui
al comma 2 è data priorità ai progetti realizzati per interventi
interassociativi. 4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei
contributi di cui al presente articolo.
Art. 13
(Convenzioni e progetti)
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno
sei mesi nei registri di cui alla presente legge, per l'attuazione di specifici
progetti integrativi di attività di promozione sociale verso terzi. 2. Gli enti
di cui al comma 1 pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni
mediante strumenti idonei a garantire la massima conoscenza e partecipazione
delle associazioni operanti nel settore oggetto della convenzione. 3. Le
convenzioni debbono precisare almeno: a) le attività oggetto del rapporto
convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le
loro modalità di espletamento; b) le risorse umane, con adeguata formazione
specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le
attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività,
nonché le condizioni della loro utilizzazione; c) i costi a carico dell'ente
pubblico relativi alla copertura assicurativa delle persone messe a disposizione
da parte dell'associazione per l'attività con riferimenti ai livelli di
copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente; d)
l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti; e) le
modalità di rimborso delle spese documentate; f) le modalità di verifica
dell'attuazione; g) la durata, le cause e le modalità di risoluzione. 4. Gli
enti di cui al comma 1 possono erogare alle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività
o progetti di pubblico interesse.
Art. 14
(Criteri di priorità)
1. La scelta dell'associazione con cui stipulare
la convenzione da parte degli enti di cui all'articolo 13, comma 1, è
effettuata tramite la valutazione dell'attitudine e delle capacità operative
delle associazioni, considerando: a) l'esperienza maturata nell'attività
oggetto della convenzione; b) il livello qualitativo adeguato all'attività
convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo
svolgimento delle attività di pubblico interesse; d) la sede dell'associazione
e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività; e)
il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione; f) la
partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori di
intervento; g) ulteriori criteri individuati di volta in volta in ragione della
particolare tipologia della convenzione stipulata e preventivamente
pubblicizzati dall'ente pubblico. 2. Qualora le attività da gestire tramite
convenzionamento richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle
esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'articolo 13, comma 1,
possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un
adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle
convenzioni stesse.
Art. 15
(Fornitura di spazi e attrezzature)
1. La Regione può concedere, anche a titolo
gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile
alle associazioni di promozione sociale iscritte nella prima sezione del
registro regionale, in base a criteri e modalità stabiliti dalla Giunta
regionale. Gli spazi e le attrezzature concessi possono essere utilizzati dalle
associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo
svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni: a) le
spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni
concessionarie; b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del
bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale
deperimento d'uso; c) la concessione può comportare una decurtazione del canone
di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le
cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria. 2. Gli enti locali e
gli altri enti pubblici nel rispetto delle normative di settore, possono offrire
alle associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge opportunità
analoghe a quelle previste dal comma 1 per l'uso di spazi e attrezzature di loro
proprietà o a loro disposizione. 3. Gli enti di cui all'articolo 13, comma 1,
possono mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e
attrezzature nelle proprie strutture, con utilizzazione non onerosa di beni
mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni
di promozione sociale, iscritte nei registri di cui alla presente legge. In
occasione di particolari eventi può essere concessa l'autorizzazione temporanea
alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'articolo 31, comma 2,
della legge 383/2000.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l' attività degli interventi previsti
all'articolo 12, commi 1 e 2, della presente legge è autorizzata per l'anno
2004, rispettivamente, la spesa di euro 250.000,00 ed euro 200.000,00. Per gli
anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge finanziaria nel
rispetto degli equilibri complessivi di bilancio. 2. Alla copertura delle spese
autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2004 per l'onere di euro
250.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB
5.30.02; per l'onere di euro 200.000,00 mediante impiego di quota parte del
Fondo unico nazionale indistinto per le politiche sociali che sarà iscritto
nell'UPB 5.30.07 ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3
(Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del
bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006). 3. Alla copertura delle spese
derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 si provvede a decorrere dall'anno
2004 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01. 4.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente
legge sono iscritte a carico dell'UPB 5.30.02 e 5.30.07 negli appositi capitoli
che la Giunta è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma
operativo annuale (POA).
Art. 17
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di
cui agli articoli 7, commi 1 e 2; 8, comma 2; 9, comma 9 e 15, comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In fase
di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea di cui all'articolo 9,
comma 5, è convocata entro centoventi giorni dalla costituzione del registro
regionale. 3. Nella tabella B allegata alla l.r. 20/1984 e successive
modificazioni è aggiunta la seguente voce: "Osservatorio regionale
dell'associazionismo di promozione sociale, mandato gratuito". 4. Per
quanto non previsto, si applica la legge 383/2000. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Data
ad Ancona, addì 28 aprile 2004
IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28
LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON
L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN
APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 2, comma 4
Il testo dei commi 2 e 3, dell'articolo 2 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale) è il seguente: "Art. 2 - (Associazioni
di promozione sociale) - Omissis 2. Non
sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti
della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria
e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresì associazioni
di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale."
Nota all'art. 5, comma 5
Il testo del comma 1, dell'articolo 7 della legge
7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è
il seguente: "Art. 7 - (Registri)
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi,
ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,
costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede
con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per
gli affari sociali. Omissis." Nota
all'art. 7, comma 4 Il testo
dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 10 - (Ricorsi
avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
- 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di
associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14. 2. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità
entro sessanta giorni." Nota
all'art. 10, comma 2 Il testo
dell'articolo 26 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 26 - (Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
- 1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle associazioni di promozione sociale."
Nota all'art. 15, comma 3
Il testo del comma 2, dell'articolo 31 della legge
7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è
il seguente: "Art. 31 - (Strutture
e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
- Omissis 2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di
particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e
parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della egge 25 agosto 1991, n. 287.
Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono
rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al
registro degli esercenti commerciali. Omissis."
Nota all'art. 16, comma 2
Il testo dell'articolo 27 della l.r. 19 febbraio
2004, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione
del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006) è il seguente: "Art.
27 - (Iscrizione in bilancio di
stanziamenti per scopi particolari) -
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della l.r. 31/2001, la
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 2004,
mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci
giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle
entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi
specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono
tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative
eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative. 2. Con le stesse
modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni
occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi
dall'Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l'iscrizione delle
relative spese."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:
* Proposta di legge ad iniziativa della Giunta
regionale n. 225 del 12 dicembre 2003; * Parere espresso dalla II Commissione
consiliare permanente in data 6 aprile 2004; * Relazione della V Commissione
consiliare permanente in data 15 aprile 2004; * Deliberazione legislativa
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 aprile 2004, n. 188.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIE.
documento inserito il 27/05/2004
ultima modifica: 27/05/2004
fonte: - Provincia di Ancona