L.R. 12 aprile 1995, n. 46.
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei
giovani e degli adolescenti".
(Pubblicata sul B.U. 27 aprile
1995, n. 29)
Art. 1. Finalità e principi
generali.
1. La Regione promuove in
attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, la realizzazione di iniziative
formative, sociali, culturali e ricreative finalizzate a favorire il completo e
libero sviluppo della personalità dei giovani e degli adolescenti.
2. In particolare interviene a
favore della piena valorizzazione delle forme associative libere e spontanee
promuovendo, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la
partecipazione dei giovani e degli adolescenti alla vita della comunità locale.
Art. 2. Partecipazione.
1. Per favorire tale
partecipazione, secondo le linee di indirizzo della "Carta per la
partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata il 17
novembre 1990 dalla sottocommissione della gioventù del Consiglio d'Europa, la
Regione:
a) armonizza e coordina i propri
interventi con gli obiettivi indicati nel succitato documento, promuovendone
l'adozione e la relativa attuazione da parte degli enti locali;
b) sostiene tutte le iniziative in
grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile con particolare
riferimento a quelle indirizzate a:
b1) l'aggregazione e
l'associazionismo tra i giovani;
b2) la valorizzazione del
patrimonio di idee ed esperienze presenti all'interno dell'universo giovanile;
b3) la prevenzione di fenomeni di
devianza e di emarginazione sociale;
b4) l'integrazione culturale di
giovani di provenienza extra comunitaria;
b5) il sostegno socio-educativo di
soggetti a rischio di devianza in età adolescenziale e preadolescenziale;
b6) gli scambi socioculturali in
conformità con la normativa CEE;
b7) lo sviluppo delle attività
rivolte alla gestione del tempo libero e dello sport;
b8) la promozione di un sistema
coordinato di informazione specificatamente rivolto al mondo giovanile.
Art. 3. Compiti della Regione.
1. La giunta regionale con proprio
regolamento, in relazione alle finalità della presente legge, istituisce ed
organizza:
a) l'osservatorio regionale sulla
condizione giovanile ed adolescenziale con lo specifico compito di:
a1) elaborare studi e ricerche sui
problemi della condizione giovanile ed adolescenziale;
a2) formulare proposte per il
coordinamento delle iniziative sia all'interno della amministrazione regionale
che con il sistema delle autonomie locali;
b) il coordinamento regionale
degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi intervento relativo alle
problematiche giovanili e adolescenziali ed in particolare teso a promuovere lo
sviluppo di centri di servizi informativi e di orientamento su scuola e
formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile, in collaborazione con i
Centri per l'impiego e le strutture formative del territorio (3).
2. La giunta regionale riconosce
l'istituzione dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani e
adolescenziali che fanno capo alle singole amministrazioni provinciali, con le
seguenti competenze:
a) assicurare un coordinamento su
base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dai Comuni in
forma singola o associata nell'ambito dei progetti giovani e adolescenziali (3);
b) sostenere i Comuni in forma
singola o associata nella fase di elaborazione del piano territoriale d'ambito,
ed i giovani nella fase della progettazione proposta direttamente dagli stessi
(3);
c) elaborare proposte di momenti
formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;
d) esprimere un parere
obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di
cui al successivo articolo 5 dei singoli progetti giovani ed adolescenziali
elaborati dalle amministrazioni comunali in sede di richiesta di contributi.
3. La giunta regionale adotta un
programma triennale di interventi allo scopo di indirizzare e coordinare le
iniziative regionali e degli enti locali al mondo giovanile ed adolescenziale.
Art. 4. Organizzazione regionale.
1. Le attribuzioni del servizio
servizi sociali, di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 e successive
modificazioni di cui all'allegato E punto 19, sono integrate dalle competenze di
cui alla tabella A allegata ed il servizio è organizzato secondo moduli utili
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3.
Art. 5. Programma triennale degli
interventi.
1. La giunta regionale predispone
il programma triennale degli interventi e, acquisiti i pareri dell'osservatorio
regionale e del coordinamento regionale degli Informagiovani, delle
amministrazioni provinciali e dei rispettivi coordinamenti provinciali, lo
trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il programma triennale degli
interventi regionali contiene:
a) gli indirizzi per il
coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;
b) l'individuazione della
tipologia dei progetti giovani ed adolescenti degli enti locali in materia;
c) la determinazione del regime di
finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
d) l'indicazione delle procedure
di accesso ai finanziamenti e agli incentivi;
e) la determinazione delle
procedure di erogazione dei benefici e della eventuale rendicontazione;
f) l'individuazione dei dati e
delle informazioni da acquisire ai fini della valutazione e dei risultati
dell'intervento regionale.
3. Tra le iniziative da finanziare
o incentivare il programma deve prevedere:
a) l'allestimento di locali
attrezzati, ad opera dei comuni, per le attività delle associazioni giovanili o
comunque destinate a favorire momenti di aggregazione e di incontro tra i
giovani nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i
compiti di sviluppo degli adolescenti;
b) le spese di gestione delle
iniziative riferite agli strumenti ed al personale necessari alla completa
realizzazione dei progetti;
c) i progetti rivolti alla
realizzazione di scambi socioculturali in ambito regionale, nazionale ed
internazionale, con particolare riferimento a quelli realizzati con i paesi
della comunità europea.
4. Il programma triennale di
interventi è approvato dal consiglio regionale.
Art. 6. Attuazione del programma
triennale di interventi.
1. Il programma triennale di cui
all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi,
approvato dalla Giunta regionale; in esso sono contenuti i criteri e le modalità
di riparto dei finanziamenti destinati alle finalità previste dalla legge e dal
relativo programma triennale (1).
2. Entro il 30 giugno di ogni anno
la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge, corredata dei pareri dell'osservatorio
regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale e del coordinamento
regionale degli informagiovani, nonché sullo stato di attuazione del programma,
con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai
risultati dell'intervento regionale.
Art. 7. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa
di lire 400 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità
della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Le spese di cui al comma 1 sono
così ripartite:
a) per la costituzione
dell'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed
adolescenziale è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;
b) per il coordinamento degli
informagiovani è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;
c) per la concessione dei
finanziamenti e degli incentivi previsti dal programma di cui all'articolo 6 è
autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
4. Alla copertura della somma di
lire 400 milioni, autorizzata per effetto del comma 1 relativa all'anno 1995, si
provvede mediante utilizzo della somma iscritta al capitolo 5100101 del bilancio
del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla
partita 14 elenco 1.
5. Le somme occorrenti per il
pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a
carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire
nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le
seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Spese per il
coordinamento degli informagiovani", lire 50 milioni;
b) "Spese per l'attività
dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile", lire 50 milioni;
c) "Spese per l'attuazione
del programma triennale relativo alla condizione giovanile", lire 300
milioni.
Per gli anni successivi a carico
dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza
e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di
lire 400 milioni.
TABELLA A (2)
Promuove coordina e attua
periodiche iniziative di indagine sulla condizione giovanile e adolescenziale,
in particolare nell'ambito regionale.
Elabora orientamenti ed indirizzi
da proporre all'amministrazione regionale ed alle amministrazioni locali in
ordine alle iniziative da intraprendere a favore del mondo giovanile e a quello
degli adolescenti.
Realizza e gestisce servizi
informativi e di banca-dati sulla condizione e sulla politica per i giovani
utilizzando i dati provenienti da tutti i comuni della regione, da altre
strutture regionali o centri esistenti, dagli informagiovani, da strutture
operanti presso altre regioni o a livello nazionale.
Organizza momenti formativi per
gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili acquisendo
proposte provenienti dai coordinamenti provinciali dei progetti giovani ed
adolescenti e dal coordinamento regionale degli informagiovani.
Coordina gli interventi nelle
materie di competenza regionale che possono concorrere all'attuazione delle
finalità della presente legge, proponendo alla giunta ed ai coordinatori di
area le misure idonee a sviluppare, nei piani e nei programmi generali, gli
interventi e le iniziative a favore dei giovani e degli adolescenti.
(omissis) (4)
_____________________
(1) Comma già sostituito
dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1997, n. 2, e così ulteriormente sostituito
dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.
(2) Tabella pubblicata nel B.U. 18
maggio 1995, n. 35.
(3) Lettera così sostituita
dall'art. 52 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.
(4) Periodi soppressi dall'art. 52
della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.
documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona