L.R. 30 settembre 1995, n. 60. "
Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da
eventi straordinari diversi dalle calamitā naturali".
(Pubblicata sul B.U. 5 ottobre
1995, n. 73)
Art. 1. (Finalitā e oggetto degli
interventi.
1. La presente legge disciplina
gli interventi della Regione in favore delle popolazioni colpite da eventi
straordinari diversi dalle calamitā naturali.
2. Gli interventi di cui al comma
1 possono riguardare sia attivitā di soccorso e di prima assistenza, sia
attivitā di ripristino di infrastrutture socio-economiche.
3. A tal fine la Regione:
a) organizza e attua interventi
diretti;
b) coordina le attivitā promosse
dagli Enti locali;
c) concorre finanziariamente o in
altra forma alle iniziative di Enti locali, di altri Enti pubblici o privati, o
di Organizzazioni di volontariato.
Art. 2. (Procedure.
1. Fermo restando quanto previsto
dal secondo comma dell'articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta,
sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale, delibera
ciascun intervento e le relative modalitā di attuazione dandone comunicazione
alle Autoritā statali e agli Enti locali interessati.
2. La Giunta regionale, al termine
dell'intervento complessivo, presenta al Consiglio regionale una analitica
relazione.
3. All'attuazione degli interventi
diretti della Regione si provvede ad opera dei servizi rispettivamente
competenti per materia, con le modalitā di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo
12 della l.r. 27 aprile 1990, n. 49.
4. All'attuazione degli interventi
di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, si provvede con le
modalitā stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma
1.
Art. 3. (Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione della presente
legge č autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni; per gli
anni successivi l'entitā della spesa sarā stabilita con legge di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il
pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo 4321101
che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1995 con la denominazione "Spese per interventi umanitari della Regione a
favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamitā
naturali" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000
milioni. Per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
3. Alla copertura
dell'autorizzazione di spesa si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.000
milioni relativo all'anno 1995 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti
di competenza e di cassa del capitolo 1360209 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio in corso;
b) per gli anni successivi
mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge č dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione
documento inserito il 02/10/2003
ultima modifica: 02/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona