L.R. 4 giugno 1996, n. 18.
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle
persone in situazione di handicap. (1)"
(Pubblicata sul B.U. 13 giugno
1996, n. 39)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione considera di valore
preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle
persone in situazione di handicap, così come definite dall'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. A tale scopo promuove
interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma
1, nei seguenti settori:
a) prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dell'invalidità;
b) integrazione sociale;
c) integrazione scolastica e
formazione professionale;
d) inserimento lavorativo;
e) mantenimento della persona nel
proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita,
favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali e
ricreative (1a);
f) informazione.
3. Le azioni di cui al comma 2
sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato
sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo
di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di
solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in situazione di handicap ivi
comprese le associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985,
n. 24 (1b.
Art. 1 bis. Coordinamento d'ambito
per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione. (2)
1. All'interno di ciascun ambito
territoriale, definito in attuazione del 'Piano regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002', è istituito un
Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche per l'handicap di
ciascun Comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del Centro per l'impiego ed i
rappresentanti delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
2. La Giunta regionale definisce i
criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del Coordinamento
di cui al comma 1.
3. Il Coordinamento di dota di un
regolamento per il suo funzionamento e nomina tra i suoi componenti il
Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il 'Coordinatore della rete dei
servizi dell'ambito territoriale' previsto dal 'Piano regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002'.
Art. 1 ter. Coordinamento d'ambito
per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni. (2)
1. Il Coordinamento ha il compito
di:
a) promuovere la piena
integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di
persone in situazione di handicap, con priorità per l'handicap gravissimo;
b) valutare la rispondenza dei
servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;
c) promuovere le azioni atte a
garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il
coinvolgimento delle famiglie. In particolare per favorire:
1) il massimo supporto
organizzativo agli alunni in situazione di handicap per l'intero percorso
scolastico;
2) le pari opportunità di
istruzione;
3) l'orientamento, la formazione
professionale e l'inserimento lavorativo;
d) contribuire all'elaborazione di
proposte innovative di intervento;
e) facilitare la sperimentazione
di nuove metodologie e prassi di intervento;
f) trasmettere una relazione
annuale complessiva al 'Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito
territoriale' ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei
compiti di cui alle lettere precedenti;
g) collaborare, fornendo supporti
tecnici specifici, alla stesura del 'Piano territoriale', di cui al 'Piano
regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002'.
Art. 1 quater. Coordinamento
provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione.
(2)
1. Sono istituiti presso le
Province i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione
di handicap.
2. Ogni Coordinamento provinciale
è composto da:
a) l'Assessore ai servizi sociali
dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
b) il Rappresentante di ciascun
Coordinamento d'ambito;
c) il Dirigente del servizio
formazione professionale e problemi del lavoro della Provincia o suo delegato;
d) i Direttori generali delle AUSL
o loro delegati;
e) i responsabili dei Centri per
l'impiego;
f) il Dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione territorialmente
competente o suo delegato;
g) il Coordinatore del Gruppo di
lavoro interistituzionale e provinciale (GLIP) o suo delegato;
h) un rappresentante delle
organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
i) tre operatori nel settore
dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
l) tre rappresentanti delle
associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985, operanti
rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettivo e sensoriale;
m) un rappresentante delle
associazioni imprenditoriali.
3. Il Coordinamento provinciale
dura in carica cinque anni ed è costituito con atto del Presidente della
Provincia. I componenti dello stesso, rappresentanti di enti locali, vengono
sostituiti al termine del loro mandato politico.
4. Il Coordinamento provinciale,
per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi anche della collaborazione
di soggetti esterni esperti in materia di handicap.
5. Per la partecipazione alle
sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza.
L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso
delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di
missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1 quinquies. Coordinamento
provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni. (2)
1. Ciascun Coordinamento
provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il
coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di
concerto con i coordinamenti d'ambito;
b) attiva, anche su richiesta dei
Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni
pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la
programmazione e la progettazione
degli interventi sul territorio;
c) predispone le sintesi delle
relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1,
lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia
territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale;
d) propone alla Regione, alla
Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione
e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti di enti
locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni
del privato sociale;
e) promuove l'impiego integrato
delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
f) promuove, stimola e orienta
iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione
lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i
rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del
lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.
2. Gli organi istituzionali
competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli
atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle
persone in situazione di handicap.
3. Per l'espletamento delle
funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture
dell'Amministrazione provinciale.
Art. 2. Coordinamento regionale
per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione. (3)
1. E' istituito il Coordinamento
regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, composto da:
a) l'Assessore regionale ai
servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;
b) il Dirigente del servizio
servizi sociali della Regione o suo delegato;
c) il Dirigente del servizio sanità
della Regione o suo delegato;
d) il Dirigente del servizio
formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o suo delegato;
e) il Dirigente della pubblica
istruzione della Regione o suo delegato;
f) l'Assessore ai servizi sociali
di ogni Provincia;
g) il Rappresentante del
Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento provinciale per la tutela delle
persone in situazione di handicap, designato dai Rappresentanti d'ambito;
h) il Direttore generale
dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo delegato;
i) il rappresentante del GLIP di
ogni Coordinamento provinciale;
l) il Dirigente scolastico
regionale o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle
associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 operanti
rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettivo e sensoriale,
designati dalla Consulta di cui all'articolo 6;
n) un rappresentante di ciascuna
delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
o) tre rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali.
2. Il Coordinamento regionale dura
in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale. I componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono
sostituiti al termine del loro mandato politico.
3. Ai componenti del Coordinamento
regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di
missione nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n.
20 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Coordinamento regionale per
lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture della Giunta
regionale, la quale mette a disposizione del Coordinamento stesso la sede e le
attrezzature necessarie. Il Coordinamento può richiedere alla Giunta regionale
di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università,
istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale.
5. Il Coordinamento regionale è
dotato di una segreteria e un dipendente del servizio servizi sociali della
Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati
alla segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta
regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di
adeguata esperienza in materia di handicap.
Art. 3. Coordinamento regionale
per la tutela delle persone in situazione di handicap. Funzioni. (4)
1. Il Coordinamento regionale per
la tutela delle persone in situazione di handicap svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Regione l'adozione
di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi
per l'handicap nel territorio regionale;
b) formula proposte ed esprime
parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
c) attiva studi, ricerche e
sperimentazioni;
d) coordina la sperimentazione e
l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre
alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di
handicap;
e) propone alla Regione i criteri
di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di
riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap
dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti
dalle organizzazioni del privato sociale;
f) formula proposte ed esprime
parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione
professionale dei soggetti in situazione di handicap;
g) attua il monitoraggio in
collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in
ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;
h) propone alla Regione modelli di
intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio
regionale;
i) indice la conferenza annuale in
collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza
della Consulta regionale per l'handicap di cui all'articolo 6;
l) formula proposte in ordine agli
accordi di programma di cui all'articolo 7.
Art. 4. Coordinamenti provinciali
per la tutela delle persone in situazione di handicap. Composizione. (4a)
Art. 5. Centro regionale di
ricerca e documentazione handicap. (5)
1. La Regione istituisce il Centro
regionale di ricerca e documentazione handicap, con compiti anche di
sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire l'integrazione
delle persone in situazione di handicap.
2. Il Centro si articola in poli
territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda
sistematicamente con il servizio sistema informativo statistico della Regione e
con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali.
Art. 6. Consulta regionale per
l'handicap. (5a)
1. E' istituita la Consulta
regionale per l'handicap.
2. La Consulta di cui al comma 1
dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle
associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 (6.
3. La Consulta regionale per
l'handicap esercita le seguenti funzioni:
a) indice annualmente, in
collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della
Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore
dell'handicap presenti nel territorio regionale;
b) esprime pareri sui programmi
predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in situazione
di handicap;
c) indice annualmente la
conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2
della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito (6a);
d) designa i rappresentanti di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 (6a.
4. I pareri di cui alla lettera
b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da
tali pareri.
5. La Consulta approva un
regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna (6b.
Art. 7. Accordi di programma.
1. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per accordi quadro
pluriennali relativi ad interventi in campo sociale, sanitario e socio-sanitario
tra Regione, Province, Comuni, AUSL, Comunità montane, organismi scolastici e
relativi all'uso coordinato di risorse finanziarie e strumentali in materia di
prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica e lavorativa. La
Giunta regionale per l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni
fornite dal Coordinamento regionale di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, sulla base
delle indicazioni del Coordinamento regionale, stabilisce i criteri per la
stipula di convenzioni tra associazioni, enti e organizzazioni operanti nel
settore privato sociale, per gli interventi e i servizi socio-sanitari,
formativi ed educativi, anche in raccordo con il Comitato tecnico consultivo
previsto dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.
Art. 8. Prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione.
1. Il Consiglio regionale, con
regolamento, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi
prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione
sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno-
infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.
Art. 9. Unità multidisciplinari.
1. Presso ciascuna USL sono
costituite le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti
portatori di handicap appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta (7.
2. Le Unità multidisciplinari
dell'età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori
di handicap di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i
soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e
fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari
(7.
3. Le Unità multidisciplinari
dell'età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età
superiore a quella prevista dal comma 2 e si raccordano funzionalmente con le
Unità multidisciplinari dell''età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei
soggetti (7.
3 bis. Le UMEE in collaborazione
con le Unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di
uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso
certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità
delle persone in situazione di handicap (7a.
4. Le Unità multidisciplinari per
l'età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate
a livello di distretto.
5. Per l'espletamento delle
funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL istituisce nel proprio
ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o
alla configurazione del territorio (7.
5 bis. Ciascuna AUSL su proposta
delle Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per
gli operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari
che di operatori esterni formati (7a.
6. La Giunta regionale definisce,
sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per la costituzione e
per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per
la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68
(7b.
6 bis. La Giunta regionale
predispone un modello per l'accertamento dell'handicap valido per tutto il
territorio regionale (7b.
Art. 10. Unità multidisciplinare
dell'età evolutiva. (5a)
1. L'Unità multidisciplinare
dell'età evolutiva è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo,
un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione
come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più
consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare
è individuato un coordinatore (8.
2. L'Unità di cui al comma 1
svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione
sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche
psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed
istituzioni;
d) interventi per la cura e la
riabilitazione precoce della persona in situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e
compilazione della diagnosi funzionale (8a);
f) collaborazione con gli
operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico
funzionale nonché del piano educativo individualizzato (8b);
g) verifica del progetto educativo
ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono
l'integrazione della persona in situazione di handicap (8b);
h) controlli periodici per una
valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive
dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle
potenzialità di apprendimento.
Art. 11. Unità multidisciplinare
dell'età adulta.
1. L'Unità multidisciplinare
dell'età adulta è composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un
sociologo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come
fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più
specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti.
All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare
dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma ambulatoriale,
domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in situazione di
handicap (9.
3. L'Unità multidisciplinare di
cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) collaborazione con l'Unità
multidisciplinare per l'età evolutiva per l'effettuazione di studi
epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap
sul territorio. I risultati di tali indagini a carattere permanente, sono
oggetto, insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento
attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione
della popolazione ed
all'aggiornamento degli operatori
interessati;
b) valutazione clinica della
persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso,
allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale
che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato
alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui
tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d) (9a);
c) valutazione psicologica del
paziente anche mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità
multidisciplinare dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i
deficit presenti, le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter così
elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli
operatori sociali;
d) valutazione sociale condotta
insieme all'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il
contano con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei
trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni singolo utente;
f) consulenza e sostegno alle
famiglie, nelle forme individuali o per gruppi specifici (9a);
g) collaborazione funzionale,
anche attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti,
con i comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e
con gli enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni
più opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in situazione
di handicap nelle strutture produttive private e pubbliche (9a);
h) (9b);
i) collaborazione con il servizio
psichiatrico per i casi di confine (9a);
l) (9b).
Art. 12. Integrazione sociale.
(10)
1. Allo scopo di favorire la
permanenza della persona in situazione di handicap nel proprio nucleo familiare
e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni
singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di
programma di cui all'articolo 7, per:
a) garantire il servizio di
assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a
persone in situazione di handicap gravissimo in attuazione della legge 21 maggio
1998, n. 162;
b) attivare l'istituzione e il
funzionamento di Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap;
c) promuovere progetti di
integrazione e socializzazione per persone in situazione di handicap;
d) attivare l'istituzione e il
funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in
situazione di handicap grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13
bis;
e) assicurare le modalità per il
trasporto individuale delle persone in situazione di handicap che non possono
utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi
idonei per assicurare il trasporto;
f) organizzare ogni altra attività
volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche
attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel
territorio marchigiano.
Art. 13. Centri socio-educativi.
1. Al fine di promuovere lo
sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale delle
persone in situazione di handicap grave che hanno terminato il percorso
scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il funzionamento di
strutture diurne (11.
1 bis. I Centri socio-educativi
diurni sono servizi territoriali integrati aperti alla comunità locale per
svolgere funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo
integrati e socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i livelli di
autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire percorsi
occupazionali di formazione al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo
(11a).
1 ter. I requisiti strutturali e
funzionali dei Centri socio-educativi sono disciplinati dalla Regione (11a).
2. I Centri socio-educativi diurni
possono essere attrezzati per garantire forme di residenzialità per le persone
in situazione di handicap che si trovino senza sostegno familiare (11).
3. La Regione concorre al
finanziamento in favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane
per la gestione dei Centri socio- educativi (11.
4. Qualunque sia la tipologia di
gestione dei servizi, diretta con personale proprio degli enti locali, delle
AUSL o attraverso convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i
Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:
a) un coordinatore in possesso del
diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di
formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di
un'esperienza almeno quinquennale nel campo dell'handicap;
b) personale educativo in possesso
del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di
formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di
un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap (11b);
c) eventuali operatori di
laboratorio con preferenza per quelli che hanno effettuato specifici corsi di
formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o posseggono
un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap (11c);
d) personale ausiliario.
e) tecnici della riabilitazione in
relazione alle esigenze dell'utenza e alla tipologia del Centro (11d).
Art. 13 bis. Strutture
residenziali. (12)
1. La Regione concorre al
finanziamento in favore degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento
di strutture residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in
situazione di handicap grave, prive del sostegno familiare a carattere
permanente, temporaneo e di emergenza.
Art. 14. Integrazione scolastica.
(5a)
1. La Giunta regionale emana
direttive alle AUSL in attuazione del d.p.r. 24 febbraio 1994 e vigila sugli
adempimenti delle stesse, che:
a) provvedono, attraverso i
competenti servizi dell'UMEE, all'individuazione e all'acquisizione della
documentazione nonché alla compilazione della diagnosi funzionale;
b) garantiscono l'elaborazione
congiunta del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato
con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e
condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap.(13)
2. La Regione concorre al
finanziamento dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane che
adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole
materne alle esigenze dei bambini in situazione di handicap, provvedendo
all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti
specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione
(13c).
3. La Regione concorre al
finanziamento in favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di
competenza per le attività di assistenza scolastica per l'autonomia, la
socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di handicap ai
sensi dell'articolo 13 della legge 104/1992 (13.
3 bis. La Regione concorre altresì
al finanziamento di progetti integrati tra Provincie, scuola superiore e aziende
per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio
dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro (13d) (23).
4. Province, Comuni, AUSL e
Comunità montane promuovono accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni con le Istituzioni
scolastiche al fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei
soggetti con handicap secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16
della legge 104/1992 e con le modalità previste dal d.m. pubblica istruzione 5
febbraio 1992 (13).
Art. 15. Formazione professionale.
1. Con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 17 della legge 104/1992 e dalla l.r. 26 marzo 1990, n.
16, l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle
diverse capacità e ai bisogni dei portatori di handicap attestati dalle Unità
multidisciplinari dell'età adulta nel piano educativo individualizzato, e
finalizzato a:
a) l'integrazione dei soggetti con
handicap nei progetti formativi di base;
b) l'inserimento in corsi
propedeutici all'integrazione nella formazione di base ordinaria;
c) l'inserimento in corsi
finalizzati dotati di progetti specifici, in relazione alla gravità
dell'handicap.
d) la partecipazione ad attività
di formazione, riqualificazione e formazione continua nell'ambito di progetti
specifici finalizzati all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di
lavoro (14.
2. A tal fine la Giunta regionale,
tramite l'ente delegato in materia di formazione professionale, sentiti i
Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, fornisce il personale
qualificato per gli interventi formativi con adeguate competenze per l'handicap
ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie.
3. Le attività di cui al comma 1
sono svolte, nell'ambito di percorsi formativi, sulla base delle indicazioni
contenute negli interventi di formazione professionale previste all'articolo 4
della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, con riferimento al piano triennale delle
politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998 (14a).
4. Le attività finalizzate
esclusivamente ad allievi handicappati possono essere realizzate in
collaborazione tra enti competenti in materia di formazione professionale,
Province, Comuni, Comunità montane, AUSL e organizzazioni del settore privato
sociale secondo criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la
collocazione dei percorsi formativi nei centri di riabilitazione e nei centri
educativi diurni (14b).
5. Le Province, su proposta dei
Coordinamenti provinciali fissano i criteri per l'inserimento dei portatori di
handicap nelle diverse attività formative in base a quanto previsto nei commi 2
e 3 dell'articolo 17 della legge 104/1992 (14b).
6. Agli allievi che abbiano
partecipato alle attività formative di cui ai commi 1 e 3 è rilasciato un
attestato di frequenza e, ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di
qualifica utili ai fini del collocamento mirato di cui all'articolo 2 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (14b).
Art. 16. Integrazione lavorativa.
(15)
1. Con riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle
persone in situazione di handicap, la Regione, tramite i Comuni singoli ed
associati e le Comunità montane:
a) provvede per gli anni 2001,
2002 e 2003 al pagamento del 100 per cento degli oneri previdenziali ed
assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati che hanno
assunto persone in situazione di handicap prima dell'entrata in vigore della
legge 68/1999 (23);
b) concorre all'acquisto di
strumenti ed attrezzature che comprendono anche le tecnologie per il telelavoro
in favore di persone in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale
che svolgono attività in proprio;
c) concorre all'acquisizione di
attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli impianti presso i
datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche
ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c),
della legge 68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in
situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale.
2. L'incentivo occupazionale, di
cui al comma 1, lettere a) e b), non è cumulabile con altri tipi di incentivi a
favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali
cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco speciale degli enti, istituzioni,
cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo
di persone in situazione di handicap.
Art. 17. Tirocini e borse-lavoro.
(16)
1. La Regione concorre al
finanziamento in favore di Province, Comuni singoli o associati e di Comunità
montane di tirocini-borse lavoro per interventi che mirano al recupero e
all'integrazione sociale e professionale della persona in situazione di handicap
presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono
redatti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane congiuntamente
all'Unità multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito
per la tutela delle persone in situazione di handicap.
Art. 20. Barriere di
comunicazione.
1. La Regione contribuisce al
finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali per l'eliminazione delle
barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo e con
problemi di linguaggio e di comunicabilità (17.
2. La Regione, inoltre,
contribuisce al finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a
prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al comma 1,
anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e organizzazioni di
volontariato (17a.
Art. 21. Ausili tecnici. (18)
1. La Regione concorre alle spese
sostenute da privati cittadini per:
a) l'acquisto e l'installazione di
automatismi di guida nell'auto di proprietà;
b) l'acquisto di mezzi dotati di
opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in situazione di handicap
fisico gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici
volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone
in situazione di handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.
Art. 22. Tempo libero. (4a)
Art. 23. Trasporti. (4a)
Art. 24. Protesi ed ausili. (4a)
Art. 25. Interventi straordinari.
(4a)
Art. 26. Modalità di accesso ai
contributi regionali.
1. Il Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 30 aprile sentito il
Coordinamento regionale di cui all'articolo 2, approva, entro il 30 giugno, i
criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli
interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di impiego delle
risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere
espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta (*).
2. I Comuni singoli o associati,
le Comunità montane e le Province, per gli interventi di cui all'articolo 17,
presentano alla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 30
novembre per l'anno successivo, un piano che raccolga tutti gli interventi che
gli enti locali intendono realizzare, in forma singola o associata, nonché le
modalità di attuazione, i relativi costi e l'impegno finanziario assunto per il
coofinanziamento degli interventi proposti (19) (22) (*).
3. I contributi sono concessi
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44
(19).
4. (19a).
5. (19a).
Art. 27. Progetti a gestione
integrata. (20)
1. La Regione concorre al
finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge presentati dai
soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra
Province, Comuni singoli o associati, Comunità montane, Ausl e privato sociale.
Art. 28. Norme transitorie e
abrogazioni. (4a)
Art. 29. Fondo regionale per gli
interventi in favore delle persone in situazione di handicap e disposizioni
finanziarie. (21)
1. Per il conseguimento delle
finalità della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un
apposito fondo denominato 'Fondo regionale per gli interventi in favore delle
persone in situazione di handicap'.
2. L'ammontare del fondo è
stabilito con le leggi di approvazione di bilancio mediante impiego del gettito
derivante dai tributi propri della Regione.
3. Una quota del fondo non
superiore al 4 per cento è riservata al finanziamento delle spese per il
funzionamento del centro regionale di ricerca e documentazione handicap e quale
coofinan-ziamento alle Province delle spese per il funzionamento dei
coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap
e dei coordinamenti d'ambito.
4. Le somme occorrenti per il
pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte a carico del
capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di
previsione della spesa del bilancio dell'anno 2001 e successivi con la seguente
denominazione 'Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone in
situazione di handicap'.
5. Agli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, si provvede per l'anno 2001 mediante
impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico
del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli
corrispondenti.
Art. 30. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
_____________________
(1) Titolo così modificato
dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(1a) Lettera così modificata
dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(1b) Comma così modificato
dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(2) Articolo inserito dall'art. 2
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(3) Articolo così sostituito
dall'art. 3 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(4) Articolo così sostituito
dall'art. 4 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(4a) Articolo abrogato dall'art.
22 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(5) Articolo così sostituito
dall'art. 5 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(5a) Articolo così modificato
dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(6) Comma così modificato
dall'art. 6 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(6a) Lettera aggiunta dall'art. 6
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(6b) Comma così sostituito
dall'art. 6 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(7) Comma così modificato
dall'art. 7 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(7a) Comma aggiunto dall'art. 7
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(7b) L'originario comma 6 è stato
così sostituito dagli attuali commi 6 e 6 bis per effetto dell'art. 7 della
L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(8) Comma così modificato
dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(8a) Lettera così modificata
dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(8b) Lettera così sostituita
dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(9) Comma così sostituito
dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2000, n. 28.
(9a) Lettera così sostituita
dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(9b) Lettera abrogata dall'art. 9
dela L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(10) Articolo così sostituito
dall'art. 10 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(11) Comma così sostituito
dall'art. 11 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(11a) Comma aggiunto dall'art. 11
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(11b) Lettera così sostituita
dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 1996, n. 19.
(11c) Lettera modificata dall'art.
11 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(11d) Lettera aggiunta dall'art.
11 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(12) Articolo aggiunto dall'art.
12 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(13) Comma così modificato
dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(13c) Comma così sostituito
dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(13d) Comma aggiunto dall'art. 13
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(14) Lettera aggiunta dall'art. 14
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(14a) Comma così sostituito
dall'art. 14 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(14b) Comma così modificato
dall'art. 14 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(15) Articolo così sostituito
dall'art. 15 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(16) Articolo così sostituito
dall'art. 16 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(17) Comma così modificato
dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(17a) Comma aggiunto dall'art. 17
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(18) Articolo così sostituito
dall'art. 18 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(19) Comma così sostituito
dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(19a) Comma abrogato dall'art. 22
della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(20) Articolo così sostituito
dall'art. 20 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(21) Articolo così sostituito
dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2000, n. 28.
(22) Comma così modificato
dall'art. 46 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.
(23) Comma così modificato
dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 2001, n. 30.
(*) Vedi modfica temporanea dei
termini per l'anno 2002 previsti dall'art. 46 della L.R. L.R. 7 maggio 2001, n.
11.
documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona