Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 19.
Modificazioni alla Legge Regionale approvata dal Consiglio
Regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42 avente ad oggetto:
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore
delle persone handicappate". (1)
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42 avente ad oggetto "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate" è sostituita dalla seguente:
"b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;".
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 4 giugno 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42, avente ad oggetto: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", come modificato dalla presente legge è il seguente:
"4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con personale proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:
a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel campo dell'handicap;
b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
c) eventuali esperti di laboratorio con preferenza per quelli che hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o posseggono un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
d) personale ausiliario".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 130 del 27 maggio 1996;
- Relazione della V commissione permanente in data 27 maggio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1996, n. 47 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 341/GAB.96, del 3-6-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI CON LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO SANITA'