Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28
"Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio."
(Pubblicata sul B.U. 1 agosto
1996, n. 55)
Art. 1.
1. La Regione garantisce agli
invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni integrative
a quelle sanitarie già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla
fruizione delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi.
Art. 2.
1. I contributi di cui
all'articolo 1 sono così determinati:
a) lire 60.000 pro-capite
giornaliere in caso di fruizione di cure termali, da aggiornarsi a scadenza
biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita;
b) 1/5 del prezzo corrente della
protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga
presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite dal
nomenclatore-tariffario vigente.
2. Il contributo di cui al comma
1, lettera a), è corrisposto anche ad un accompagnatore ove l'invalido sia
nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.
Art. 3.
1. Ai fini della concessione dei
contributi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati presentano annualmente
domanda all'Azienda sanitaria USL competente per territorio.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun
anno, le Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle
richieste pervenute con il totale delle somme da rimborsare agli interessati,
somme che la Regione eroga alle Aziende stesse nei trenta giorni successivi.
3. Entro il 31 dicembre dello
stesso anno le Aziende sanitarie provvedono, ognuna per la propria competenza,
al rimborso delle somme ai richiedenti.
4. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce
le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e di concessione
dei contributi.
Art. 4.
1. Per le finalità previste dalla
presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 la spesa
di lire 250 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità
della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese,
autorizzate dai precedenti commi si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante
riduzione per pari importo del capitolo 5100101 dello stato di previsione della
spesa del medesimo anno, partita n. 19 dell'elenco n. 1;
b) per gli anni 1997 e 1998
mediante l'utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 19
dell'elenco n. 1;
c) per gli anni successivi
mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.
4. Le somme occorrenti per le
spese di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1996, a carico del
capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di
previsione della spesa del bilancio del medesimo anno, con la denominazione:
"Spese per la concessione di provvidenze economiche connesse alla fruizione
delle cure termali e per la manutenzione delle protesi in favore degli invalidi
di guerra e per servizio" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa
di lire 250 milioni;
b) per gli anni successivi a
carico dei corrispondenti capitoli di spesa.
5. Gli stanziamenti di competenza
e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 250 milioni.
documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona