L.R. 5 maggio 1997, n. 27. "Norme in
materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico
locale. (*)"
(Pubblicata sul B.U. 15 maggio
1997, n. 29)
Art. 1. (Titoli di viaggio a
tariffa agevolata.
1. Le imprese che gestiscono
servizi di autotrasporto di competenza regionale o degli enti locali sono tenute
a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a
tariffa agevolata:
a) abbonamento annuale senza
limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città
delle Marche;
b) abbonamento annuale senza
limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie
extraurbane;
c) abbonamento mensile senza
limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città
delle Marche;
d) abbonamento mensile senza
limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie
extraurbane;
e) carnet di 10 biglietti, con
validità di un anno dalla data di rilascio, valido per la rete urbana di una
città delle Marche (1);
f) carnet di 10 biglietti, con
validità di un anno dalla data di rilascio, valido per un percorso su linee
ordinarie extraurbane (1.
2. I titoli di viaggio di cui al
comma 1 riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa
agevolata"; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio
di cui alla l.r. 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della
tessera di cui all'articolo 4; sono validi sole se utilizzati assieme a
quest'ultima e ne riportano il numero.
3. I titoli di viaggio di cui al
comma 1 consentono il viaggio, senza ulteriori esborsi, anche all'eventuale
accompagnatore di chi abbia diritto ad accompagnamento ai sensi della vigente
normativa.
4. Qualora il titolo di viaggio
agevolato sia valido anche per l'accompagnatore, quest'ultimo ha diritto di
viaggiare solo in compagnia del titolare della tessera.
5. Nel caso in cui i soggetti di
cui all'articolo 2 aventi diritto all'accompagnatore non siano in possesso dei
titoli di viaggio di cui all'articolo 1, resta comunque gratuito l'uso del mezzo
di trasporto da parte dell'accompagnatore dietro esibizione del documento che dà
diritto all'accompagno.
6. I titoli di viaggio di cui al
comma 1 devono essere obliterati al loro primo utilizzo.
Art. 2. (Individuazione degli
aventi diritto alla circolazione agevolata.
1. Hanno diritto ad usufruire dei
titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui all'articolo 1 i cittadini
appartenenti alle seguenti categorie:
a) mutilati e invalidi di guerra e
di servizio dalla prima all'ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e
portatori di handicap con un'invalidità pari o superiore al 67 per cento (2);
b) (3);
c) minori portatori di handicap
che usufruiscono delle indennità di frequenza;
d) cavalieri di Vittorio Veneto,
se titolari di reddito annuale personale imponibile ai fini IRPEF non superiore
al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS,
maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed
integrazioni;
e) perseguitati politici,
antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato
riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della
vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i profughi, purché titolari di un reddito convenzionale non
superiore al doppio, nel caso di nuclei familiari fino a 2 persone, o al triplo,
nel caso di nuclei familiari superiori a 2 persone, dell'importo della pensione
minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985
e successive modificazioni ed integrazioni (3a);
f) tutti coloro che abbiano
compiuto i 65 anni di età purché titolari di un reddito convenzionale, non
superiore al doppio, nel caso di nuclei familiari fino a 2 persone o al triplo,
nel caso di nuclei familiari superiori a 2 persone, dell'importo della pensione
minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi detta legge 140/1985
e successive modificazioni ed integrazioni (3a.
g) tutti i lavoratori dipendenti.
limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di
lavoro, purché titolari di un reddito convenzionale, non superiore al doppio,
nel caso di nuclei familiari fino a 2 persone, o al triplo, nel caso di nuclei
familiari superiori a 2 persone, dell'importo della pensione minima di vecchiaia
erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive
modificazioni ed integrazioni (3b);
h) tutti gli studenti di scuole
pubbliche di ogni ordine e grado e di università marchigiane, limitatamente al
percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, purché
titolari di un reddito convenzionale non superiore al doppio, nel caso di nuclei
familiari fino a 2 persone, o al triplo, nel caso di nuclei familiari superiori
a 2 persone, dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS,
maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed
integrazioni (3b);
i) tutti coloro che sono iscritti
da almeno un anno nelle liste di collocamento, limitatamente al trasporto urbano
del proprio comune di residenza, purché titolari di un reddito convenzionale
non superiore al doppio, nel caso di nuclei familiari fino a 2 persone, o al
triplo, nel caso di nuclei familiari superiori a 2 persone, dell'importo della
pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della Legge
140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni (3b.
2. Ai fini della presente legge
sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alla categoria indicata al
comma 1, lettera a):
a) i sordomuti riconosciuti tali
ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
b) i ciechi parziali con residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
Art. 3. (Nozione di reddito
convenzionale e modalità di accertamento.
1. Ai fini della presente legge si
intende per reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini fiscali, al
lordo delle imposte e degli oneri deducibili ed al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari.
2. Sono computati, oltre
all'imponibile fiscale, gli emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti ivi
compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra,
le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento e le altre
provvidenze di tipo assistenziale, che non sono configurabili come reddito ai
sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati e
disabili.
3. Il reddito convenzionale è
calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 e successive modificazioni e documentato con le modalità indicate
all'articolo 4.
Art. 4. (Tessera di riconoscimento
per le categorie agevolate.
1. Per ottenere il rilascio dei
titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui all'articolo 1 gli interessati
devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento, rilasciata dai
Comuni di rispettiva residenza, anche tramite le rispettive associazioni di
categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla
legislazione vigente, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, dietro
pagamento di lire 10.000 a titolo di rimborso spese.
2. Le tessere sono rilasciate dai
Comuni dietro presentazione di certificazioni (o copie autentiche di queste)
attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 2.
3. La domanda e gli altri
documenti sono prodotti in carta libera ai sensi delle vigenti norme
sull'imposta di bollo e devono essere conservati agli atti del Comune per il
periodo di validità della tessera.
4. Le tessere sono stampate a cura
del servizio trasporti della Giunta regionale, in conformità al modello
definito con apposita deliberazione della Giunta, da adottarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e fornite gratuitamente ai
Comuni.
5. Le tessere devono in ogni caso
essere contrassegnate da un numero indicativo e contenere, oltre alla foto del
titolare, l'annotazione dell'eventuale diritto dell'interessato
all'accompagnamento.
6. Dette tessere, salvo quanto
stabilito al comma 7, hanno validità quinquennale.
7. La validità delle tessere
rilasciate ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b), d), e) ed f), è subordinata a convalida annuale da parte del
Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune
di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di una
dichiarazione concernente il reddito secondo le disposizioni previste
all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione di tale
dichiarazione è autenticata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Detta dichiarazione, redatta su apposito modulo conforme al modello
approvato dalla Giunta regionale, contiene l'indicazione analitica del reddito
annuo personale imponibile complessivo.
8. Gli uffici comunali preposti al
rilascio delle tessere di riconoscimento, qualora, in base ad elementi
obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito
documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli
uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione
prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti il rilascio delle
tessere non viene pregiudicato.
9. Ulteriori modalità di
accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 5. (Titoli di viaggio per
servizi cumulativi e integrati.
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano, previo assenso dei vettori interessati, anche ai
titoli di viaggio per servizi cumulativi o integrati, rilasciati ai sensi degli
articoli 9, comma 2, 10 e 11 della l.r. 31/1992.
Art. 6. (Anagrafe delle
agevolazioni.
1. Le aziende, entro il 31 luglio
e il 31 gennaio di ogni anno comunicano alla Giunta regionale su supporto
magnetico, in formato stabilito dal servizio trasporti della Regione, i dati
relativi ai titoli agevolati rilasciati rispettivamente nel primo e nel secondo
semestre dell'anno di riferimento sui servizi di rispettiva competenza o per
quelli integrati.
2. Tali dati consistono
nell'elenco degli abbonamenti rilasciati con l'indicazione per ognuno:
a) del tipo;
b) della relazione per cui è
stato rilasciato;
c) del prezzo;
d) del numero della tessera cui fa
riferimento.
3. Negli stessi termini di cui al
comma 1 le Amministrazioni comunali trasmettono alla Giunta regionale su
supporto magnetico, in formato stabilito dal servizio trasporti della Regione,
l'elenco delle tessere di cui all'articolo 4, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei beneficiari e della causale per cui le tessere sono state
rilasciate.
4. Per il primo anno di
applicazione le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
bimestralmente a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. (Criteri e modalità per
il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal
rilascio dei titoli agevolati.
1. Successivamente alla data
indicata nell'articolo 11, comma 3, lettera c), il rimborso dovuto dalla Regione
alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei
titoli di cui alla presente legge, corrisponde, per ciascuno dei suddetti
titoli, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli medesimi
e quelle dei corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa relazione.
L'importo della tariffa annuale viene calcolato, ove manchino riferimenti
diretti, moltiplicando per dodici l'importo della tariffa mensile.
1 bis. I titoli di viaggio di cui
all'articolo 1, comma 1 rilasciati gratuitamente agli accompagnatori dei
possessori di tessera contenente apposita annotazione del diritto
all'accompagnamento, sono rimborsati dalla Regione con una quota pari al costo
complessivo dei titoli stessi (4.
2. Gli importi corrispondenti al
primo semestre, previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel
termine perentorio di novanta giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 6. Quelli relativi al secondo semestre sono
erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura del 75 per cento della cifra
erogata per il primo semestre, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per
la restante parte, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6.
3. La liquidazione dei rimborsi
spettanti alle imprese avviene con decreto del dirigente del servizio trasporti
della Regione previa presentazione da parte delle stesse delle fatture
commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a
saldo o in acconto o a conguaglio (5.
Art. 8. (Tariffe dei titoli
agevolati.
1. Le tariffe dei titoli di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono determinate, per il primo
anno di applicazione, come segue:
a) abbonamenti mensili = TAM x
0,30
b) abbonamenti annuali = TAM x 10
x 0,30 (6);
c) carnet di biglietti = TO x 10 x
0,30 dove:
1) TAM è la tariffa del
corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
2) TO è la tariffa del biglietto
ordinario sulla stessa relazione (6.
2. Successivamente le tariffe sono
stabilite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della
legge di bilancio, con le modalità ed ai sensi degli articoli 3 e 15 della l.r.
31/1992, sulla base degli stanziamenti dei fondi stabiliti con la stessa legge
di bilancio.
3. A tale scopo la Giunta
regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, relaziona alla competente
Commissione consiliare sul numero delle tessere di riconoscimento e dei titoli
agevolati rilasciati nei dodici mesi precedenti e fornisce alla medesima, sulla
base delle tariffe in vigore, un preventivo di spesa per l'anno successivo.
Art. 9. (Cumulabilità.
1. I benefici di cui alla presente
legge sono cumulabili con quelli derivanti dall'eventuale applicazione, da parte
dei Comuni, dei commi 3 e 4 dell'articolo 15 della l.r. 31/1992 e con eventuali
altri interventi di carattere socio-assistenziale a favore di singoli soggetti.
2. I Comuni possono altresì
deliberare, a carico dei rispettivi bilanci, la riduzione o l'azzeramento della
somma dovuta dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, per il
rilascio della tessera nominativa di riconoscimento.
Art. 10. (Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dalla
presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 2.500 milioni,
per l'anno 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.
2. Alla copertura delle spese
autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1997, per lire 1.000
milioni, mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo
2222107 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e per lire 1.500 milioni
mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1;
b) per l'anno 1998 mediante
impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a
carico del medesimo capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per il
detto anno della partita 2 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il
pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico
di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello
stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione
"Spesa per la circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto
pubblico locale" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire
2.500 milioni; per l'anno 1998 a carico del capitolo corrispondente.
4. Gli stanziamenti di competenza
e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno
1997 sono ridotti di lire 1.500 milioni.
Art. 11. (Norme finali e
transitorie.
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge, fatte salve quelle dell'articolo 4, comma 1, si applicano a
partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino ufficiale regionale della deliberazione della Giunta Regionale
prevista dall'articolo 4.
2. A partire dalla stessa data è
abrogata la l.r. 27 aprile 1990, n. 48.
3. Le tessere di libera
circolazione rilasciate entro il termine indicato al comma 1 ai sensi della l.r.
48/1990, conservano validità in luogo delle tessere previste dall'articolo 4,
comma 1:
a) fino a sessanta giorni dalla
data di prima applicazione della legge, per le tessere emesse entro il 31
dicembre 1993;
b) fino al novantesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge, per le tessere emesse dopo
il 31 dicembre 1993 ed entro il 30 giugno 1995;
c) fino al centoventesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge, per le tessere emesse dopo
il 30 giugno 1995.
4. Per il periodo intercorrente
tra l'entrata in vigore della presente legge ed il termine indicato nel comma 3,
lettera c), il rimborso spettante alle aziende per le minori entrate loro
derivanti dal rilascio progressivo dei titoli di cui alla presente legge e dal
conseguente residuo utilizzo dei titoli rilasciati ai sensi della l.r. 48/1990
è stabilito nella misura massima di lire 1.000 milioni.
5. La Giunta regionale determina,
sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'attribuzione alle
singole aziende delle quote di rimborso di cui al comma 4.
_____________________
(*) La presente legge cessa di
avere applicazione alla data del conferimento delle funzioni di cui all'art. 28
della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
(2) Lettera così sostituita
dall'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
(3) Lettera abrogata dall'art. 29,
comma 2, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
(3a) Lettera così sostituita
dall'art. 41 della L.R. 11 maggio 1999, n. 7.
(3b) Lettera aggiunta dall'art. 41
della L.R. 11 maggio 1999, n.7.
(4) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 3, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
(5) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 4, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
(6) Lettera così sostituita
dall'art. 29, comma 5, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.
documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona