Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 37.
"Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale
5 novembre 1988, n. 43: "Norme per il riordino delle funzioni
di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione
del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella
regione" e successive modificazioni ed integrazioni."
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
1. Il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre
1988, n. 43, è così sostituito:
"5. La quota ad essi spettante è erogata in un'unica
rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.".
1. Il comma 7 dell'articolo 50 della l.r. 43/1988, è così sostituito:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 20 giugno 1997
IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)
LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE DELL'ARTICOLO 50, COMMI 5 E 7, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1988, N. 43: `NORME PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE DI COMPETENZA DEI COMUNI, PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE E PER LA GESTIONE DEI RELATIVI INTERVENTI NELLA REGIONE' E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI".
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI;
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota agli artt. 1 e 2:
Il testo vigente dell'articolo 50 della L.R. n. 43/1988 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione); così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 50 - (Destinazione e modalità di ripartizione del fondo) - 1. Il fondo regionale di cui all'articolo 48 è destinato:
a) alle attività di competenza della Regione di cui all'articolo 10;
b) al finanziamento delle spese di parte corrente dei servizi socio-assistenziali in concorso con le somme stanziate dai comuni e dalle province;
c) al finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali.
2. Con la legge di bilancio è determinata l'aliquota del fondo, non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento, da destinare all'espletamento delle attività di cui al punto a) del comma 1.
3. La giunta regionale determina annualmente il programma delle attività da svolgere e l'entità del fondo da destinare per ciascuna di esse.
4. Il fondo di cui al punto b) del comma 1 è assegnato ai comuni ed è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) 75 per cento in base alla popolazione residente in ciascun comune all'inizio dell'anno precedente a quello in cui il fondo si riferisce, desunta dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;
b) 25 per cento in base alla superficie di ciascuna comune.
5. La quota ad essi spettante è erogata in un'unica rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
6. I Comuni finalizzano almeno il 20 per cento della somma assegnata della Regione per la promozione ed alla realizzazione di iniziative a favore degli anziani non autosufficienti.
7. I Comuni inviano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al servizio servizi sociali della Regione, le informazioni statistiche richieste sulla base di apposita modulistica predisposta dal servizio stesso, con riferimento ai bisogni soddisfatti ed ai servizi resi nell'anno precedente.
8. La quota del fondo da destinare alle attività consultoriali con la legge di bilancio è assegnata alla USL ed è ripartita in base alla L.R. 16 gennaio 1985, n. 2.
9. Il fondo di cui al punto c) del comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione o il riadattamento o l'acquisto di strutture immobiliari e per l'arredo delle stesse, allo scopo di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a recuperare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuale sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 47.
10. IL consiglio regionale, su proposta della giunta approva annualmente il piano di ripartizione del fondo, determinato con legge di bilancio.
11. Le disponibilità del fondo sono iscritte a carico di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa aventi le seguenti denominazioni:
a) "Spese per interventi socio-assistenziali di competenza regionale";
b) "Contributi agli enti locali per interventi socio-assistenziali";
c) "Contributi per spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del consigliere Secchiaroli n. 214 del 30 aprile 1997;
* Relazione della V commissione permanente in data 7 maggio 1997;
* Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 1997, n. 109 (vistata con nota del commissario del governo prot. 360/97 GAB., del 19 giugno 1997).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.