Legge regionale 30 giugno 1998, n. 20.
"Modifica articolo 10, comma 2, della Legge regionale 13 aprile
1995, n. 48 avente ad oggetto " disciplina del volontariato"

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

Il presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:


Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 viene

sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio.".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 giugno 1998.

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE

 

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 10 della L.R. n. 48/1995 (Disciplina del volontariato) é il seguente:

"Art. 10 - (Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato) - 1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3.

2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio.

3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo le modalità stabilite alla giunta regionale.

4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio dell'organizzazione di volontariato".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Secchiaroli n. 310 dell'11 maggio 1998;

- Relazione della V commissione permanente in data 27 maggio 1998;

- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 1998, n. 178 vistata dal commissario del governo il 29 giugno 98, prot. n. 468/GAB.98.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.






documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona