Legge regionale 10 agosto 1998, n. 30. "Interventi a favore della famiglia".

 

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità


1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.

Art. 2

Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie:

a) per la nascita o per l'adozione di figli;

b) per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;

c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;

d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;

e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;

f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita;

f bis) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche dello straniero in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore; (5)

g) per altri interventi di sostegno alla famiglia.

2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per:

a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa;

b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici.


Art. 3

Modalità di concessione dei contributi


1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, determina:

a) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2;

b) i limiti di reddito dei nuclei familiari per l'accesso ai contributi.

2. Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate ai Comuni di residenza:

a) per l'anno 1998 entro il 31 ottobre; (1)

b) per gli anni successivi entro il 28 febbraio. (3)

3. La Giunta regionale approva:

a) per l'anno 1998, entro il 31 dicembre, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 novembre; (2)

b) per gli anni successivi, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 aprile. (4)


Art. 4

Consulta regionale per la famiglia


1. E' istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.

2. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi seminari e convegni;

b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;

c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;

d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare.

3. La Consulta è costituita da:

a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;

b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;

c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;

d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;

e) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9;

f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle Marche;

g) un rappresentante del coordinamento regionale per l'handicap di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18;

h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università marchigiane;

i) un rappresentante designato dalle strutture pubbliche di intervento a favore della persona, della coppia e della famiglia.

4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.

6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dall'art. 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, così come modificata dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23.


Art. 5

Norme transitorie


1. I contributi relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 1997 ai sensi della l.r. 2 giugno 1992, n. 22 così come modificata dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono erogati con le modalità previste dalla stessa legge.

Art. 6

Disposizioni finanziarie


1. Per la concessione dei contributi e per le attività previsti dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata:

a) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni;

b) per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

a) per l'anno 1998 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, quanto a lire 2.500 milioni, partita n. 15 dell'elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 2 dell'elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 5 dell'elenco n. 1;

b) per l'anno 1999 mediante utilizzazione di quota parte della proiezione pluriennale dello stanziamento del capitolo 5100101, partita n. 15 dell'elenco n. 1 per lire 2.500 milioni; partita n. 5 dell'elenco n. 1 per lire 500 milioni;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle maggiori entrate tributarie.

4. le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con la denominazione "Spese per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 22/1992, anno 1997" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni e con la denominazione "Fondo regionale per il sostegno finanziario alla famiglia" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 sono ridotti di lire 5.500 milioni.

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(B.U. n. 71 del 20 agosto 1998)

SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

1) Il termine, ai sensi della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40, art. 20, c. 2, è differito, per l'anno 1998,

al 15 dicembre.

2) I termini, ai sensi della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40, art. 20, c. 3, sono differiti rispettivamente, per l'anno 1998, alla data del 15 febbraio 1999 e del 15 gennaio 1999.

3) Il termine è differito per l'anno 1999 alla data del 31 maggio 1999 (art. 40, c. 3 l.r. 11 maggio 1999, n. 7).

4) I termini sono differiti, per l'anno 1999, rispettivamente alla data del 31 luglio 1999 e del 30 giugno 1999. (art. 40, c. 4 l.r. 11 maggio 1999, n. 7).

5) lettera aggiunta con legge regionale 23 febbraio 2000, n. 10, art. 1.





documento inserito il 01/10/2003
ultima modifica: 01/10/2003
fonte: - Provincia di Ancona